§ 67.2.112 - D.M. 2 agosto 2016, n. 182.
Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:02/08/2016
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Requisiti visivi e uditivi
Art. 2.  Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico
Art. 3.  Revisione dei provvedimenti di revoca
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 67.2.112 - D.M. 2 agosto 2016, n. 182.

Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto. (16G00195)

(G.U. 20 settembre 2016, n. 220)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

 

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

     Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

     Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto;

     Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in particolare l'allegato I, paragrafo 3;

     Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III, reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo consultivo ha rappresentato l'opportunità di modificare i requisiti visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti dal predetto allegato I;

     Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformità al predetto parere;

     Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno 2016;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Requisiti visivi e uditivi

     1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al D.M. 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

 

     «PARAGRAFO 3

     REQUISITI VISIVI E UDITIVI

 

     A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

     B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purchè, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

     I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

     C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

     D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.

     E. Le patenti nautiche non sono rilasciate nè convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate nè convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

     F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

     G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

     H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

     I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

 

     Art. 2. Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico

     1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e dall'Annesso II al presente decreto.

 

     Art. 3. Revisione dei provvedimenti di revoca

     1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

     3. La previsione di cui al comma 1 è portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonchè è pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2016  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3006

 

Annesso 1

(Omissis)

 

Annesso 2

(Omissis)