§ 56.6.405 - D.M. 19 maggio 2016, n. 134.
Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:19/05/2016
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2.  Abrogazioni


§ 56.6.405 - D.M. 19 maggio 2016, n. 134.

Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico (CFF) alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento.

(G.U. 20 luglio 2016, n. 168)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che è possibile prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come, ad esempio, la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento, nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore;

     Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE ed individua un fattore climatico di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1);

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla Parte Quarta;

     Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

     Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 recante «Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193, che, nelle more dell'emanazione, a livello europeo, di misure di attuazione del citato articolo 38, comma 1 della direttiva 2008/98/CE, ha individuato un fattore di correzione fra quelli proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions», redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione europea, da ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al fine di definire fattori climatici correttivi per gli inceneritori da applicare in ambito europeo;

     Considerato che, a seguito della adozione del citato decreto 7 agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre 2013, ha proceduto all'apertura del caso EU-PILOT 5714/13/ENVI, invitando il Governo italiano a modificarlo. EU-PILOT chiuso negativamente in data 8 maggio 2014;

     Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento giuridico ....» sia data attuazione «con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

     Considerato che la direttiva 2015/1127 individua un fattore climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto 7 agosto 2013 e pertanto è necessario adeguare la normativa italiana alla direttiva 2015/1127/UE;

     Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016;

     Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2015;

     Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28 gennaio 2016 prot. n. 1979;

 

     Adotta

     il seguente regolamento

 

Art. 1. Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. La nota (4) dell'allegato «C» alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla nota (4) dell'allegato 1 al presente decreto.

 

     Art. 2. Abrogazioni

     1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013 è abrogato.

     Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2180

 

     Allegato 1

 

     (articolo 1)

 

     < (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

     - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

     - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

     calcolata con la seguente formula:

     Efficienza energetica = {(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))} * CCF

     dove:

     Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

     Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

     Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

     Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

     0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

     CCF = valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento (Climate Correction Factor).

     1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione europea prima del 1 settembre 2015, CCF è uguale a:

     CCF = 1 se HDDLLT >= 3350

     CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150

     CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350

     2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF è uguale a:

     CCF = 1 se HDDLLT >= 3350

     CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150

     CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350

     I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.

     Dove:

     HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, è uguale alla media ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue:

 

 

     HDDanno è il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue:

     HDDanno = ∑HDDi

     HDDi è il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno

     Pari a:

     HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C

     HDDi = 0 se Tm > 15°C

     Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2, del giorno "i" dell'anno di riferimento nell'area di riferimento.

     I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica più rappresentativa in termini di prossimità e quota del sito dell'impianto di incenerimento. Se nessuna stazione dell'aeronautica militare è rappresentativa del sito dell'impianto di incenerimento o non presenta una sufficiente disponibilità di dati è possibile fare riferimento a dati di temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio, quali ad esempio le ARPA regionali o altre reti locali.

     La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.