Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 05/07/2016 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 13/1999) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 13/1999) |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione)) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 4.6.59 - L.R. 5 luglio 2016, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)
(B.U. 13 luglio 2016, n. 14)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 8 della
“ b ter 1.) al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del
1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della
2) opere di difesa della costa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), della
2. Alla lettera b quinquies) del comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 11 bis della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della
2. Il punto 3 della lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della
3. Il comma 3 bis dell’articolo 11 bis della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 11 ter della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 ter della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 ter della
“ 1 bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all’utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l’utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell’area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq. ”.
3. Le modifiche alla
Art. 4. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.