§ 4.6.59 - L.R. 5 luglio 2016, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:05/07/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente [...]
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 13/1999)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 13/1999)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.6.59 - L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita)

(B.U. 13 luglio 2016, n. 14)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“ b ter 1.) al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi:

1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;

2) opere di difesa della costa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

2. Alla lettera b quinquies) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “b ter)” sono sostituite dalle seguenti: “b ter 1.)”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per deposito di attrezzature su area scoperta,” sono soppresse.

2. Il punto 3 della lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “il Comune nell’atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;”.

3. Il comma 3 bis dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 13/1999)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni integrazioni, le parole: “50 mq.” sono sostituite dalle seguenti: “80 mq.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Le attrezzature del concessionario, oltre a quelle funzionali all’utilizzo della spiaggia e del mare, possono comprendere anche attrezzature per lo svolgimento di attività di gioco o sportive complementari alla balneazione. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata abbia una superficie superiore a 2500 mq. e l’utilizzo delle attività complementari sia completamente gratuito, è possibile occupare con tali attrezzature anche una porzione dell’area in concessione che deve rimanere libera ai sensi del comma 1, lettera d), fino ad un massimo di 150 mq. ”.

3. Le modifiche alla l.r. 13/1999 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano al primo bando di assegnazione successivo alla data data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione))

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “spiaggia” sono inserite le seguenti: “, dei pontili pubblici”.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.