§ 6.2.143 - L.R. 29 luglio 2016, n. 14.
Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/07/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2.  Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
Art. 3.  Fondo di cassa
Art. 4.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996
Art. 5.  Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 6.  Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 7.  Mutui e prestiti
Art. 8.  Allegati all'assestamento e seconda variazione al bilancio
Art. 9.  Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015
Art. 10.  Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015
Art. 11.  Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015
Art. 12.  Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 6.2.143 - L.R. 29 luglio 2016, n. 14.

Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018

(B.U. 29 luglio 2016, n. 237)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 2. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.780.993.990,48.

 

     Art. 3. Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 455.339.735,63 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996

1. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) la parola "12,00" è sostituita dalla parola "11,00".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 750.000,00 per gli esercizi 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

     Art. 5. Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 81.326.706,72, quanto alla previsione di competenza, e di euro 156.862.676,66, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.632.396,71, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 41.203.561,93, quanto alla previsione di competenza.

 

     Art. 6. Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016, determinato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), è aumentato di euro 86.356.653,79.

 

     Art. 7. Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2015 è ridotto di euro 119.713.371,91.

 

     Art. 8. Allegati all'assestamento e seconda variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e seconda variazione generale del bilancio 2016-2018 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (allegato 12).

 

     Art. 9. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - variazioni, allegata alla presente legge.

 

     Art. 10. Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), è sostituita dalla seguente:

"b) euro 20.000.000,00, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.".

 

     Art. 11. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2015, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

 

     Art. 12. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

3. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) esercizio 2016 euro 3.000.000,00;

b) esercizio 2017 euro 3.000.000,00;

c) esercizio 2018 euro 3.000.000,00.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

TABELLA A

(Omissis)