§ 27.7.247 - L. 22 gennaio 2016, n. 9.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:22/01/2016
Numero:9


Sommario
Art. 1. 


§ 27.7.247 - L. 22 gennaio 2016, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonchè per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

(G.U. 23 gennaio 2016, n. 18)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;

     b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni»;

     c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185

 

     All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni"».

     All'articolo 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"».

     All'articolo 9, comma 3, le parole: «legge 24 marzo 2012, n. 37» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27».

     All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

     2-ter. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari già oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima società. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016».

     All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Le misure già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.

     2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.

     2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma" e l'ultimo periodo è soppresso».

     All'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

     All'articolo 15:

     al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente»;

     al comma 6, al primo periodo, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali» e, al secondo periodo, le parole: «il Comune riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali riconoscono», la parola: «affida» è sostituita dalla seguente: «affidano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore a cinque anni».