| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Puglia | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale | 
| Data: | 19/11/2015 | 
| Numero: | 33 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 | 
| Art. 2. Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009 | 
| Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009 | 
| Art. 4. Modifica all’articolo 6 della l. r. 14/2009 | 
| Art. 5. Modifica all'articolo 7 della l. r. 14/2009 | 
| Art. 6. Norma interpretativa alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica) | 
§ V.2.49 - L.R. 19 novembre 2015, n. 33.
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
(B.U. 20 novembre 2015, n. 152)
				Art. 1. Modifica all’articolo 1 della 
				1. Al comma 2 dell’articolo 1 della 
				     Art. 2. Modifica all’articolo 4 della 
				1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della 
				     Art. 3. Modifiche all’articolo 5 della 
				1. All’articolo 5 della 
				a) alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della 
				b) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della 
				c) il comma 6 dell’articolo 5 della 
				     Art. 4. Modifica all’articolo 6 della 
				1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della 
				     Art. 5. Modifica all'articolo 7 della 
				1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della 
				     Art. 6. Norma interpretativa alla 
1. Nei procedimenti regolati dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) e nei procedimenti connessi di natura urbanistica e ambientale, il parere del Soprintendente non è obbligatorio né vincolante, fatte salve le norme sovraordinate sugli ulteriori contesti di cui all’articolo 38, comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 [1].
				La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della 
				[1] Comma così modificato dall'art. 48 della