§ 6.3.118 - L.R. 16 settembre 2015, n. 21.
Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:16/09/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni per l’aeroporto delle Marche)
Art. 2.  (Disposizioni per gli indennizzi in materia di vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati)
Art. 3.  (Modifica della l.r. 36/2014)
Art. 4.  (Modifica della l.r. 33/2014)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.118 - L.R. 16 settembre 2015, n. 21.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”

(B.U. 17 settembre 2015, n. 81)

 

Art. 1. (Disposizioni per l’aeroporto delle Marche)

1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a favore della società di gestione dell'aeroporto delle Marche Aerdorica s.p.a. di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico per euro 500.000,00 e a fronte degli oneri connessi ai relativi investimenti per euro 2.500.000,00, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea.

2. Le risorse occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 42703 e 42704 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dell'UPB 30906 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l'attuazione del PSR 2014/2020, indicato nella Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015).

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al POA per l'anno 2015.

 

     Art. 2. (Disposizioni per gli indennizzi in materia di vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati)

1. Per l’anno 2015, al fine di garantire il pagamento degli indennizzi e degli oneri di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è autorizzata la spesa per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.

2. Le risorse occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 52829 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2015.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico dell’UPB 30906 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l’attuazione del PSR 2014/2020, indicato nella Tabella E della l.r. 36/2014.

4. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al POA per l’anno 2015.

 

     Art. 3. (Modifica della l.r. 36/2014)

1. Nella Tabella E approvata dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) l'importo relativo alla voce: "UPB 30906 - Attuazione del piano di sviluppo rurale 2014-2020 - Quota di cofinanziamento regionale", come modificato dall'articolo 19 della l.r. 16/2015 e stabilito in euro 8.300.000,00 è sostituito dal seguente: "euro 3.800.000,00".

 

     Art. 4. (Modifica della l.r. 33/2014)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) è abrogata.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.