§ 2.3.48 - L.R. 9 marzo 2015, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:09/03/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2007)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 4/2007)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2007)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 4/2007)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 4/2007)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 4/2007)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 4/2007)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 4/2007)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 4/2007)


§ 2.3.48 - L.R. 9 marzo 2015, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”

(B.U. 19 marzo 2015, n. 24)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

a) dai Presidenti delle Province;

b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane.”.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4/2007 è soppresso.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 4/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/2007 le parole: “i Presidenti di Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “i Presidenti delle Unioni montane”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2007)

1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane”.

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: “delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “delle Unioni montane convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione montana”.

3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 4/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 le parole: “i Presidenti dei rispettivi consigli provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 dopo la parola: “Sindaci,” sono inserite le seguenti: “i Vice Sindaci o”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente:

“c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 4/2007)

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.

3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole: “concernenti i pareri di competenza,” sono soppresse.

4. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 4/2007)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 4/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 4/2007)

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 4/2007)

1. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.