§ 2.2.79 - L.R. 3 agosto 2015, n. 20.
Modifica alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:03/08/2015
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 34/1996)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 34/1996)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.2.79 - L.R. 3 agosto 2015, n. 20.

Modifica alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”

(B.U. 6 agosto 2015, n. 65)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 34/1996)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Se il termine indicato al comma 1 coincide con un giorno non lavorativo o festivo, è prorogato al successivo giorno lavorativo.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 34/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 34/1996 le parole: “il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio” sono sostituite dalle parole: “le nomine e le designazioni sono effettuate entro i tre mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta”.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all’articolo 2 si applicano ai procedimenti di nomina o designazione non conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.