§ 1.2.24 - L.R. 1 aprile 2015, n. 12.
Disposizioni urgenti per le elezioni regionali e gli adempimenti di fine legislatura


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:01/04/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Data di indizione)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 40/2012)
Art. 3.  (Modifica alla l.r. 15/1994)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.24 - L.R. 1 aprile 2015, n. 12.

Disposizioni urgenti per le elezioni regionali e gli adempimenti di fine legislatura

(B.U. 2 aprile 2015, n. 27)

 

Art. 1. (Data di indizione)

1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta del 2015 entro i termini stabiliti dalla normativa statale vigente.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 40/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.”.

 

     Art. 3. (Modifica alla l.r. 15/1994)

1. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) le parole: “, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con apposita deliberazione consiliare”.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.