§ 3.5.31 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:22/12/2015
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2008)
Art. 3.  (Inserimento del Titolo VII bis nella l.r. 3/2008)
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 3.5.31 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali)

(B.U. 23 dicembre 2015, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali))

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“b bis) per “comune non costiero”: il comune il cui territorio non è delimitato in alcuna sua parte dal litorale marino.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 3/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “trasformazione” sono inserite le seguenti: “e al sostegno”.

 

     Art. 3. (Inserimento del Titolo VII bis nella l.r. 3/2008)

1. Dopo il Titolo VII della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“TITOLO VII BIS

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DISTRIBUTIVA NEI COMUNI NON COSTIERI

Art. 24 bis. (Finalità e tipologie di agevolazione)

1. La Regione, riconoscendo lo specifico valore sociale ed economico che la presenza di piccole imprese commerciali assume nei territori dell’entroterra, finanzia iniziative dirette al sostegno di piccole imprese commerciali, ubicate nei comuni ricompresi nelle aree interne come definite dalla Giunta regionale sulla base della strategia nazionale aree interne e nei comuni non costieri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis), che abbiano una popolazione residente non superiore a 1000 abitanti ovvero che abbiano una popolazione residente non superiore a 5000 abitanti e soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

a) rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

b) rapporto tra numero di imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza;

c) rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza.

2. L’obiettivo di preservare e incrementare la rete distributiva nei comuni di cui al comma 1 è perseguito mediante le seguenti tipologie di agevolazione, concesse nel rispetto del regime de minimis fissato dalla vigente normativa comunitaria:

a) contributi a fondo perduto e/o contributi in conto interesse in forma attualizzata;

b) strumenti finanziari che assicurino alle piccole imprese commerciali condizioni di particolare vantaggio nell’accesso al credito.

Art. 24 ter. (Modalità di intervento)

1. La Giunta regionale, sentiti ANCI Liguria e le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina le tipologie di agevolazione da finanziare, i criteri, le priorità, i limiti e le condizioni per la concessione, liquidazione e revoca delle agevolazioni, potendo anche stabilire:

a) l’elevazione dell’entità dell’agevolazione in relazione a particolari caratteristiche delle aree interessate dagli interventi, alle condizioni soggettive dell’imprenditore, all’attività svolta, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell’esercizio commerciale;

b) l’attribuzione congiunta delle misure agevolative di cui all’articolo 24 bis, comma 2, anche con possibilità di scelta tra le stesse.

2. Per il finanziamento delle agevolazioni del presente Titolo, la Giunta riserva annualmente una quota della dotazione del Fondo di cui all’articolo 5.

3. La Giunta predispone annualmente un report sull’efficacia dei provvedimenti di agevolazione di cui al comma 1 e lo trasmette alla Commissione consiliare competente. ”.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente anno finanziario: riduzione di euro 80.000,00 dell’U.P.B. 15.102 “Interventi per lo sviluppo del commercio” e contestuale aumento di euro 80.000,00 dell’U.P.B. 15.202 “Interventi per lo sviluppo del commercio”.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.