§ 14.6.43 - L. 12 novembre 2015, n. 182.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:12/11/2015
Numero:182


Sommario
Art. 1. 


§ 14.6.43 - L. 12 novembre 2015, n. 182.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

(G.U. 18 novembre 2015, n. 269)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, n. 146

 

     All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».

     All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico» è inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di musei» sono inserite le seguenti: «e altri istituti», dopo le parole: «all'articolo 101» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1 bis. (Clausola di neutralità finanziaria). - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».