§ 2.1.118 - L.R. 9 ottobre 2015, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria: organizzazione
Data:09/10/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina.
Art. 2.  Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina.
Art. 3.  Norma finale.


§ 2.1.118 - L.R. 9 ottobre 2015, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina. Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina.

(G.U.R. 16 ottobre 2015, n. 42)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è inserito il seguente:

"4-bis. L'ospedale Piemonte dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte è accorpato all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina, che mantiene la denominazione attuale.".

2. L'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assume la denominazione di Azienda ospedaliera Papardo.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della VI Commissione "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana e del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative che assicurano il passaggio della disponibilità di immobili ed attrezzature, dei rapporti giuridici in essere riferibili alle attività dell’ospedale Piemonte, la disponibilità del personale, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale di settore, e della dotazione di posti letto e servizi annessi, incluso il pronto soccorso ed i servizi correlati, dell'ospedale Piemonte, secondo quanto previsto nella rete ospedaliera, dalla ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' che mantiene la mission dell'istituto. Nello stesso decreto sono disciplinate, altresì, le modalità di gestione del pronto soccorso generale e delle connesse attività, strutture, risorse e reparti, anche attraverso il coinvolgimento, in via autonoma, di istituzioni sanitarie pubbliche con particolare riguardo a quelle che ricerca di eccellenza. Sugli immobili trasferiti in disponibilità grava il vincolo di destinazione ad attività sanitaria pubblica [1].

4. [Con il decreto di cui al comma 3 sono, altresì, individuati i beni immobili dell'ospedale Piemonte da ricondurre al patrimonio della Regione] [2].

5. All'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' fanno carico le ordinarie attività di custodia, vigilanza, cura, gestione e manutenzione anche straordinaria dei beni assegnati in disponibilità [3].

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, il direttore generale dell'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assicura la migliore funzionalità del pronto soccorso e dei servizi e reparti correlati del presidio ospedaliero Piemonte.

7. Al personale dipendente dell'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assegnato alle unità operative di cui al decreto 14 gennaio 2015 dell'Assessore regionale per la salute presso il presidio ospedaliero Piemonte è riconosciuto il diritto di opzione al passaggio tra l'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte e l'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina.

1. Ai fini della salvaguardia, della tutela e del recupero dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a disporre del bene per la realizzazione della cittadella della cultura.

2. Restano nella disponibilità della competente Azienda ospedaliera solo i locali in atto utilizzati per fini sanitari.

 

     Art. 3. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2016, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2016, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2016, n. 1.