Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia sociale |
Data: | 10/07/2014 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento)) |
§ 4.2.49 - L.R. 10 luglio 2014, n. 14.
Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione liguria (legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento)
(B.U. 16 luglio 2014, n. 9)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della
1. Dopo il comma 14 dell’articolo 29 della
“ 14 bis. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’articolo 146 del
14 ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al comma 4 la Regione su istanza del proprietario degli immobili attiva il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
14 quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell’assunzione di atti di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 33 della
14 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 14 bis, 14 ter e 14 quater si applicano anche per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato già oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. ”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 7 dell’articolo 4 della
2. Al comma 8 dell’articolo 4 della
3. Al comma 11 dell’articolo 4 della