§ 93.17.423 - D.M. 12 marzo 2015, n. 46.
Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:12/03/2015
Numero:46


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317


§ 93.17.423 - D.M. 12 marzo 2015, n. 46.

Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

(G.U. 22 aprile 2015, n. 93)

 

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attività di autoscuole;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;

     Visto l'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, laddove è previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, tra l'altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attività;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonchè l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'attività delle autoscuole, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);

     Ritenuto di dover adeguare la disciplina in materia di parco veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di estendere il regime di mobilità del parco veicolare appartenente a più sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di istruzione automobilistica costituiti, nell'ambito della stessa provincia, da un unico consorzio;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7-bis del decreto 17 maggio 1995, n. 317

     1. All'articolo 7-bis del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio. Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»;

     b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3, lettera a)» sono sostituite da: «, B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1 e BE nonchè delle patenti di guida speciali»;

     c) al comma 5, le parole «di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite da: «utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E»;

     d) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.».

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1224