§ 74.2.110 - D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26.
Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione .


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:30/01/2015
Numero:26


Sommario
Art. 1 . Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396


§ 74.2.110 - D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione [1].

(G.U. 16 marzo 2015, n. 62)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che prevede che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata prevista dall'articolo 2 della legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

     Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

     b) all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";

     c) all'articolo 29, comma 2, le parole: "legittimi nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato nel matrimonio nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio";

     d) all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

     e) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è abrogato;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonchè il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.";

     f) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

     2) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

     3) al comma 2, la parola: "incestuosi" è sostituita dalle seguenti: "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile";

     g) all'articolo 43, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

     h) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio" e la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

     2) al comma 2, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

     i) all'articolo 46, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

     l) all'articolo 47, comma 1, la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";

     m) all'articolo 48, comma 3, la parola: "naturale" è soppressa;

     n) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, alla lettera k), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio";

     2) al comma 1, la lettera n) è soppressa;

     3) al comma 1, alla lettera o), le parole: "la filiazione legittima" sono sostituite dalle seguenti: "che il figlio è nato nel matrimonio";

     4) i commi 2 e 3 sono abrogati;

     5) al comma 4, le parole: "ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";

     o) all'articolo 50, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";

     p) all'articolo 64, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio";

     q) all'articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero nel matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.".

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015  Interno, foglio n. 565


[1] Titolo così corretto con Comunicato pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015, n. 66.