§ 57.11.683 - D.M. 20 aprile 2015, n. 48.
Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:20/04/2015
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni
Art. 2.  Ammissione alla scuola
Art. 3.  Prova d'esame
Art. 4.  Commissione nazionale giudicatrice
Art. 5.  Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
Art. 6.  Abrogazioni
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali


§ 57.11.683 - D.M. 20 aprile 2015, n. 48. [1]

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

(G.U. 30 aprile 2015, n. 99)

 

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

     Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

     Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;

     Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015.

 

     Adott a

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e definizioni

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per "università", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

     b) per "scuola", la specifica scuola di una specifica università;

     c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

     f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

     g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

     h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

     i) per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4.

 

     Art. 2. Ammissione alla scuola

     1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonchè le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità. Il bando disciplina, altresì, le modalità relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilità di concorrere all'accesso fino ad un massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione, da indicare in ordine di preferenza. I candidati possono scegliere fino ad un massimo di due tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area.

     2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale.

     4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

 

     Art. 3. Prova d'esame

     1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in più sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di laurea. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il bando può prevedere la fissazione di un punteggio minimo per il superamento della prova d'esame.

     2. Ai sensi del articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area. L'organizzazione delle prove a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli Atenei delle spese sostenute per le attività inerenti lo svolgimento in sede locale delle prove di ammissione è effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'Ateneo per lo svolgimento della prova d'esame.

     3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione delle prove di esame in sede locale e provvede, altresì, direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4.

     4. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

     5. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.

     6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso. È assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.

 

     Art. 4. Commissione nazionale giudicatrice

     1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale giudicatrice, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale giudicatrice valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.

 

     Art. 5. Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

     1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato può ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:

     a) Voto di laurea fino a 2 punti:

     - Voto 110 e lode = 2 punti

     - Voto 110 = 1,5 punti

     - Voto da 108 a 109 = 1 punto

     - Voto da 105 a 107 = 0,5 punti

     b) Curriculum fino a 13 punti:

     b.1) Media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti.

     I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

     - Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti

     - Media dei voti ≥ 29 = 4 punti

     - Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti

     - Media dei voti ≥ 28 = 2 punti

     - Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto

     b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti.

     I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

     - 1 punto per ogni 30 o 30 e lode

     - 0,7 punti per ogni 29

     - 0,5 punti per ogni 28

     - 0,2 punti per ogni 27

     b.3) Altri titoli - fino a 3 punti.

     I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, nè ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:

     - 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;

     - 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.

     2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso deve specificare, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresì, per ciascuna tipologia prescelta, l'ordine di preferenza della sede. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalità indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, è precluso lo scambio di sede.

     3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica è indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

     4. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purchè i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

 

     Art. 6. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il D.M. 30 giugno 2014, n. 105 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.

     2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1801


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.M. 10 agosto 2017, n. 130.