§ 5.2.80 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 38.
Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/12/2014
Numero:38


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .
Art. 4 .


§ 5.2.80 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 38.

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

(B.U. 16 dicembre 2014, n. 47)

 

     Art. 1.

1. Al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità e in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

2. L’Osservatorio di cui al comma precedente svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti sul tema a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

 

          Art. 2.

1. L’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge i seguenti compiti:

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;

b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU;

c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;

e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e di azioni di sensibilizzazione della società civile.

 

          Art. 3.

1. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

2. L’Osservatorio è composto da:

a) Assessore competente in materia di servizi sociali o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) Presidente della IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Basilicata o suo delegato, in qualità di Vice Presidente;

c) Presidente dell’Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI) Basilicata o suo delegato;

d) due rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.) e due rappresentanti della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (F.A.N.D.);

e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Basilicata;

f) due membri nominati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera;

g) il Dirigente Scolastico regionale o suo delegato;

h) un rappresentante dell’Azienda Ospedaliera regionale “San Carlo” individuato nell’ambito delle strutture riabilitative di alta specializzazione;

i) il Dirigente dell’Ufficio programmazione aree ad elevata integrazione socio sanitaria assistenziale della Regione Basilicata;

j) il Dirigente dell’Ufficio promozione della cittadinanza solidale ed economico sociale, sviluppo servizi sociali e sanitari della Regione Basilicata.

3. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS, oltre che referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.

5. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento dell'Osservatorio e individua la Struttura regionale di supporto dello stesso.

 

          Art. 4.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.