§ 77.7.55 - D.M. 2 settembre 2014, n. 166.
Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.7 previdenza integrativa
Data:02/09/2014
Numero:166


Sommario
Art. 1 . Definizioni
Art. 2 . Ambito di applicazione
Art. 3 . Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure
Art. 4 . Investimenti e operazioni consentiti
Art. 5 . Limiti agli investimenti
Art. 6 . Gestione garantita
Art. 7 . I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettività giuridica
Art. 8 . I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettività giuridica
Art. 9 . Incompatibilità
Art. 10 . Abrogazioni e disposizioni transitorie


§ 77.7.55 - D.M. 2 settembre 2014, n. 166.

Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

(G.U. 13 novembre 2014, n. 264)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

     Visto l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;

     Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

     Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

     Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;

     Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

     Visto l'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in particolare, l'articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

     Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

     Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante il regolamento per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     Sentita la COVIP;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intendono per:

     a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

     b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

     c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

     d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

     g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o società;

     h) «fondi pensione dotati di soggettività giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     i) «fondi pensione privi di soggettività giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

     k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;

     l) «liquidità»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve;

     m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonchè regole in tema di abusi di mercato;

     n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;

     o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;

     p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;

     q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;

     r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;

     s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;

     t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;

     u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF;

     v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:

     a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);

     b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private, limitatamente alle predette gestioni assicurative.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.

     5. Sono fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.

 

Capo II

CRITERI E LIMITI DI INVESTIMENTO

 

     Art. 3. Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure

     1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilità i fondi pensione osservano i seguenti criteri:

     a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

     b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

     c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

     2. I fondi pensione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonchè la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.

     3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.

     4. Il portafoglio dei fondi pensione è investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell'articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all'articolo 6, comma 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilità e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.

     7. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonchè dei parametri di cui al comma 5.

 

     Art. 4. Investimenti e operazioni consentiti

     1. Le disponibilità dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di assunzione e concessione di prestiti nonchè di prestazione di garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:

     a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;

     b) detenere liquidità, in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;

     c) utilizzare derivati.

     3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica.

     4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

     5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi connessi con l'operatività in derivati e monitora costantemente l'esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato.

     6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, nè operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

 

     Art. 5. Limiti agli investimenti

     1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6 comma 13 del decreto legislativo 252 del 2005, le disponibilità del fondo pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione ed è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

     2. I fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite derivati, non investono più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.

     3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 5 e seguenti, del TUF, nonchè in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.

     4. L'investimento in OICR è consentito a condizione che:

     a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia;

     b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella del fondo pensione;

     c) l'investimento in OICR non generi una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 5;

     d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;

     e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti;

     f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in FIA è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;

     g) l'investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine del FIA e le Autorità italiane.

     5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro disponibilità complessive purchè emessi da controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione. Non sono ammessi derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.

     6. L'esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, è contenuta, al netto di coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle disponibilità complessive.

     7. La COVIP può stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.

     8. La COVIP può stabilire limiti più stringenti all'operatività dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa.

     9. Se il fondo pensione è strutturato in una pluralità di comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e nel presente decreto sono riferiti alle disponibilità complessive del singolo comparto, salvo i limiti di cui all'articolo 6, comma 13, lett. a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e al comma 4, lett. f), ultima parte, del presente articolo, che sono riferiti alle disponibilità dell'intero fondo pensione.

 

     Art. 6. Gestione garantita

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

Capo III

CONFLITTI DI INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

 

     Art. 7. I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettività giuridica

     1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

     2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.

     3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.

     4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.

     5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.

 

     Art. 8. I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettività giuridica

     1. Gli amministratori delle società e degli enti al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

     2. Le società e gli enti adottano, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette società ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attività per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.

     3. Le società e gli enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attività di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

     4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla COVIP.

     5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza è adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.

 

     Art. 9. Incompatibilità

     1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. È abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703.

     2. I fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.

     3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

     b) al comma 2, le parole «dall'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

     c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3232

 

Allegato A

Elenco degli oneri informativi introdotti predisposto ai sensi dell'art. 7 della L. 180/2011

 

Denominazione

Riferimento normativo interno

Categoria dell'onere

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa

 

 

 

 

Documento sulla politica di investimento.

Articolo 3,commi 5 e comma 6

Comunicazione: il documento sulla politica di investimento, ivi compresa ogni sua modifica, è trasmesso alla Covip.

Il documento sulla politica di investimento è un onere informativo già previsto dall'art. 6, comma 5-quater del d.lgs. 252/2005 e disciplinato dalla deliberazione della COVIP del 16 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2012, n. 75. Esso ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare e con il presente Regolamento sono meglio specificati alcuni elementi che detto Documento deve includere.|

 

 

 

 

Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi.

Articolo 7, commi 4 e 5 e articolo 8 comma 4.

Comunicazione: il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente alla Covip.

Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi rappresenta un'evoluzione più articolata degli oneri informativi già previsti dal previgente del DM 703/1996, all'art. 7, comma 5 e all'art. 8, comma 3, che contestualmente vengono dunque meno. Il documento è volto a prevenire o superare eventuali situazioni che possano pregiudicare la genuinità delle scelte di investimento a causa di effettive e/o potenziali situazioni di conflitto di interessi.