§ 1.7.18 - L.R. 19 giugno 2014, n. 15.
Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:19/06/2014
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto
Art. 2.  Indizione di un referendum consultivo
Art. 3.  Disciplina delle procedure referendarie
Art. 3 bis.  Campagna informativa.
Art. 4.  Norma finanziaria


§ 1.7.18 - L.R. 19 giugno 2014, n. 15.

Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto.

(B.U. 24 giugno 2014, n. 62)

 

Art. 1. Rapporti istituzionali per il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

2. Al termine del negoziato, e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito [1].

3. Qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta regionale procede ai sensi dell’articolo 2 [2].

 

     Art. 2. Indizione di un referendum consultivo

1. Qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti [3]:

1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?” [4];

3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?” [5];

4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?” [6];

5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?” [7].

 

2. Se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

 

     Art. 3. Disciplina delle procedure referendarie

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all’articolo 1 si applicano le norme previste agli articoli 15 comma 2 ter e comma 2 quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 [8].

2. Il referendum di cui all’articolo 1 è indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali o amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di carattere nazionale. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto [9].

2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie [10].

 

     Art. 3 bis. Campagna informativa. [11]

1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni:

a) le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro 395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U);

b) le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 023000/U);

c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 100592/U);

d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U);

e) le risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U);

f) le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 070160/U);

g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio” sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[3] Alinea così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 2015, n. 118, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero.

[8] Comma così modificato dagli artt. 1 e 3 della L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.