§ 8.5.165 - Regolamento 12 febbraio 2014, n. 139.
Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:12/02/2014
Numero:139


Sommario
Art. 1 . Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 . Definizioni
Art. 3 . Sorveglianza degli aeroporti
Art. 4 . Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Art. 5 . Esenzioni
Art. 6 . Conversione dei certificati
Art. 7 . Deviazioni dalle specifiche di certificazione
Art. 8 . Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto
Art. 9 . Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto
Art. 10 . Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica
Art. 11 . Entrata in vigore e applicazione


§ 8.5.165 - Regolamento 12 febbraio 2014, n. 139.

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 14 febbraio 2014, n. L 44)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa.

(2) L’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede l’adozione di norme attuative dettagliate, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di sicurezza degli aeroporti, al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione perseguendo nel contempo l’obiettivo di un miglioramento generale della sicurezza aeroportuale.

(3) Esso prescrive che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per stabilire le condizioni per la progettazione e il funzionamento sicuro degli aeroporti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 5, entro il 31 dicembre 2013.

(4) Al fine di garantire una transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (in seguito «ICAO»), rispettando in tal modo la classificazione rispettiva dell’ICAO in tutto il sistema delle norme; tener conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel settore aeroportuale; essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate; prevedere la necessaria flessibilità per la conformità richiesta; e tener conto dei casi in cui l’infrastruttura dell’aeroporto è stata sviluppata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

(5) È necessario che il settore aeroportuale e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per verificare il sussistere delle condizioni per il mantenimento della validità dei certificati rilasciati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Al fine di garantire l’applicazione uniforme dei requisiti comuni, è essenziale che vengano applicate dalle autorità competenti, ed eventualmente dall’Agenzia, norme comuni nella valutazione della conformità ai presenti requisiti; è necessario che l’Agenzia elabori metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo per agevolare la necessaria uniformità normativa. I requisiti comuni dovrebbero prevedere identiche procedure nell’ambito delle autorità competenti nei vari settori del trasporto aereo. Essi non dovrebbero impedire, tuttavia, l’applicazione di procedure leggermente diverse, se e quando ciò sia necessario o utile, ad esempio nel caso di organismi di vigilanza separati per gli aeroporti e per le operazioni di volo. L’obiettivo di sicurezza di questi requisiti dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dalle diverse modalità di rispondenza tecnica.

(7) Per quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per espletare i loro obblighi.

(8) È necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell’allegato IV (Parte ADR.OPS). In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un’altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell’aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all’allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell’accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell’accordo.

(9) Il regolamento (CE) n. 216/2008 riguarda soltanto i certificati di aeroporti che le autorità competenti devono rilasciare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza. Pertanto, esso non riguarda gli aspetti non correlati alla sicurezza inclusi nei certificati già rilasciati di aeroporti nazionali.

(10) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli aeroporti e dei certificati per le organizzazioni responsabili della gestione degli aeroporti, compresi i limiti operativi derivanti dalla struttura specifica dell’aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

c) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, di cui all’allegato IV;

d) le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’allegato III;

e) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti di aeroporti già rilasciati dagli Stati membri;

f) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché per il riesame delle esenzioni accordate;

g) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza di cui all’allegato III;

h) determinate condizioni e procedure per la dichiarazione e per la vigilanza dei fornitori del servizio di gestione del piazzale di cui al paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, indicate nell’allegato II e nell’allegato III.

 

2. Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II.

 

3. I gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III.

 

4. I gestori degli aeroporti devono rispettare i requisiti di cui all’allegato IV.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) «aeroporto», ogni area definita (inclusi edifici, impianti ed equipaggiamenti) su terra o acqua o su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata a essere utilizzata totalmente o in parte per l’arrivo, la partenza e gli spostamenti di terra degli aeromobili;

2) «velivolo», aeromobile ad ala fissa a motore più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali;

3) «aeromobile», qualsiasi apparecchio in grado di sostenersi nell’atmosfera grazie a reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria sulla superficie terrestre;

4) «piazzale», area predefinita per la sosta degli aeromobili, per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di combustibili, il parcheggio o la manutenzione;

5) «servizio di gestione del piazzale», servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale;

6) «audit», procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di evidenze oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti vengano rispettati;

7) «specifiche di certificazione», standard tecnici adottati dall’Agenzia che indicano i mezzi per dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative e che possono essere utilizzati da un’organizzazione a fini di certificazione;

8) «autorità competente», un’autorità designata all’interno di ciascuno Stato membro dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi;

9) «sorveglianza continua», i compiti che vengono svolti per l’attuazione del programma di sorveglianza in qualsiasi momento dall’autorità competente per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato continuino ad essere soddisfatte durante il suo periodo di validità;

10) «documento di azione e accettazione di deviazione» (DAAD), un documento elaborato dall’autorità competente per la raccolta di elementi di prova sufficienti a giustificare l’accettazione delle deviazioni dalle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia;

11) «ispezione», una valutazione indipendente effettuata tramite osservazione e giudizio eventualmente accompagnata da misurazione, prove o calibratura, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti applicabili;

12) «movimento», un decollo o un atterraggio;

13) «ostacolo», tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:

- sono situati su di un’area destinata al movimento in superficie degli aeromobili; oppure

- si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure

- si trovano all’esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea,

14) «superficie di limitazione degli ostacoli», una superficie che definisce i limiti oltre i quali gli oggetti non possono estendersi nello spazio aereo;

15) «superficie di protezione da ostacoli», una superficie stabilita per sistema indicatore ottico di pendenza di avvicinamento che oggetti o estensioni di oggetti esistenti non possono superare tranne quando, a giudizio dell’autorità competente, il nuovo oggetto o la nuova estensione siano in ombra rispetto a un oggetto immobile esistente.

 

     Art. 3. Sorveglianza degli aeroporti

1. Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano.

 

2. L’autorità competente deve essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale. Tale indipendenza viene garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l’autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.

 

3. Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ogni autorità competente è responsabile di compiti specificamente definiti e di una determinata area geografica; e

b) stabilisce un coordinamento tra tali autorità per garantire una sorveglianza efficiente di tutti gli aeroporti e gestori degli aeroporti, nonché dei fornitori di servizi di gestione del piazzale.

 

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

 

5. Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando è dimostrato che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.

 

6. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a svolgere almeno i seguenti compiti:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

b) prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;

d) accedere ad aeroporti, locali pertinenti, siti operativi o altre aree pertinenti e mezzi di trasporto;

e) effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni;

f) adottare o avviare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

 

7. I compiti di cui al paragrafo 6 sono svolti in conformità alla normativa nazionale degli Stati membri.

 

     Art. 4. Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») i nomi, le sedi, i codici ICAO degli aeroporti e i nomi dei gestori degli aeroporti, nonché il numero di movimenti di passeggeri e merci degli aeroporti a cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento.

 

     Art. 5. Esenzioni

1. Lo Stato membro notifica all’Agenzia entro un mese la decisione di concedere un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le informazioni trasmesse all’Agenzia comprendono l’elenco degli aeroporti interessati, il nome del gestore aeroportuale e il numero di movimenti di passeggeri e merci dell’aeroporto dell’anno in questione.

 

2. Lo Stato membro esamina ogni anno i dati relativi al traffico di un aeroporto oggetto di esenzione. Se i dati di traffico relativi a tale aeroporto hanno superato quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008 negli ultimi tre anni consecutivi ne informa l’Agenzia e revoca l’esenzione.

 

3. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di non concedere un’esenzione nei seguenti casi:

a) gli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 non sono soddisfatti;

b) i dati pertinenti al traffico passeggeri e merci sono stati superati nel corso degli ultimi tre anni consecutivi;

c) quando l’esenzione non sia conforme ad altre normative UE pertinenti.

 

4. Se la Commissione ha deciso che l’esenzione non è consentita, lo Stato membro in questione ne procede alla revoca.

 

     Art. 6. Conversione dei certificati

1. I certificati rilasciati dall’autorità competente prima del 31 dicembre 2014 sulla base di normative nazionali restano validi fino a quando essi vengano rilasciati a norma del presente articolo, oppure se non vengono rilasciati certificati di questo tipo, fino al 31 dicembre 2017.

 

2. Prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia i certificati per gli aeroporti e i gestori degli aeroporti interessati, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la base di certificazione di cui all’allegato II sia stata verificata utilizzando le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, compresi gli eventuali casi di livello equivalente di sicurezza e condizioni particolari, che sono stati individuati e documentati;

b) il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità alle specifiche di certificazione quando esse sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base l’attuale certificato è stato rilasciato;

c) il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, che sono applicabili alla sua organizzazione e alle operazioni e che sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base il certificato esistente è stato rilasciato.

 

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente può decidere di rinunciare alla dimostrazione di conformità se ritiene che tale dimostrazione comporti uno sforzo eccessivo o sproporzionato.

 

4. L’autorità competente tiene registrazioni, per un periodo minimo di cinque anni, dei documenti relativi alla procedura di conversione dei certificati.

 

     Art. 7. Deviazioni dalle specifiche di certificazione

1. L’autorità competente può, fino al 31 dicembre 2024, accettare le domande per il rilascio di un certificato incluse le deviazioni rispetto alle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le deviazioni non devono configurarsi come un caso di livello di sicurezza equivalente secondo la norma ADR.AR.C.020, né essere considerate un caso di condizione speciale secondo la norma ADR.AR.C.025 dell’allegato II del presente regolamento;

b) le deviazioni esistevano precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento;

c) i requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati dalle deviazioni, integrate da misure di mitigazione e misure correttive, ove opportuno;

d) è stata completata una valutazione a supporto della sicurezza per ogni deviazione.

 

2. L’autorità competente compila la documentazione che comprova il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, in un documento di azione e accettazione della deviazione (DAAD). Il DAAD è allegato al certificato. L’autorità competente specifica il periodo di validità del DAAD.

 

3. Il gestore aeroportuale e l’autorità competente verificano che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte. In caso contrario il DAAD deve essere modificato, sospeso o revocato.

 

     Art. 8. Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate all’aeroporto.

 

2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.

 

     Art. 9. Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:

a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;

b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;

c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;

d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;

e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;

f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.

 

     Art. 10. Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica

1. Gli Stati membri assicurano che i pericoli derivanti dalla fauna selvatica siano valutati tramite:

a) l’istituzione di una procedura nazionale per la registrazione e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;

b) la raccolta di informazioni presso gli operatori aerei, il personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le operazioni degli aeromobili; e

c) una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna selvatica da parte di personale qualificato.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni relative agli impatti con fauna selvatica siano raccolte e inviate all’ICAO per essere inserite nella banca dati del sistema informatico sugli impatti con uccelli dell’ICAO (IBIS).

 

     Art. 11. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento entro il 31 dicembre 2017.

 

3. Gli allegati III e IV si applicano agli aeroporti certificati ai sensi dell’articolo 6, a decorrere dalla data di rilascio del certificato.

 

4. Gli aeroporti la cui procedura di certificazione è stata avviata prima del 31 dicembre 2014, ma ai quali non è ancora stato rilasciato un certificato entro tale data, lo riceveranno solo quando si conformeranno alle disposizioni del presente regolamento.

 

5. La norma ADR.AR.C.050 e la norma ADR.OR.B.060 degli allegati II e III del presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale. La norma ADR.AR.A.015 dell’allegato II e la norma ADR.OR.A.015 dell’allegato III si applicano ai fornitori di servizi di gestione del piazzale dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

 

 

ALLEGATO I

 

Definizioni dei termini utilizzati negli allegati da II a IV

 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «Metodi accettabili di rispondenza (AMC)», norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative;

2) «distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA)», la lunghezza della corsa disponibile per il decollo (TORA) più la lunghezza della zona d’arresto, ove esistente;

3) «servizio di controllo di aeroporto», un servizio di controllo del traffico aereo (ATC) per il traffico di aeroporto;

4) «equipaggiamenti aeroportuali», ogni attrezzatura, apparato, connessi, software o accessorio utilizzato o destinato ad essere utilizzato per contribuire alle operazioni degli aeromobili in un aeroporto;

5) «dati aeronautici», una rappresentazione dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della loro comunicazione, interpretazione o trattamento in modo formalizzato;

6) «servizio di informazioni aeronautiche», un servizio, istituito nell’ambito dell’area definita di copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea;

7) «servizi di navigazione aerea», i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea, e i servizi di informazione aeronautica;

8) «servizi di traffico aereo», i vari servizi di informazione di volo, i servizi di allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo (compresi servizi di controllo di area, avvicinamento e aeroporto);

9) «servizio di controllo del traffico aereo (ATC)», un servizio fornito al fine di:

1. prevenire collisioni:

- tra aeromobili, e

- nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e

 

2. rendere spedito e mantenere un ordinato flusso di traffico aereo;

 

10) «piazzola di sosta per aeromobile», una zona designata su un piazzale da utilizzare per lo stazionamento di un aeromobile;

11) «via/raccordo di accesso piazzole», parte del piazzale destinata a via di rullaggio ed avente la funzione di fornire accesso unicamente alle piazzole di sosta degli aeromobili;

12) «metodi alternativi di rispondenza», i metodi che propongono un’alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per il quale non sono stati adottati dall’Agenzia metodi accettabili di rispondenza corrispondenti;

13) «servizio di allarme», un servizio per la fornitura di informazioni alle competenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, un servizio di assistenza a tali organizzazioni;

14) «via di rullaggio sul piazzale», parte di un sistema di vie di rullaggio situato su un piazzale ed avente la funzione di permettere il rullaggio attraverso il piazzale stesso;

15) «clearway», un’area rettangolare, su terra o su acqua, sotto il controllo dell’autorità competente, scelta o preparata come area idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte della sua salita iniziale fino a una altezza specificata;

16) «merci pericolose», articoli o sostanze tali da rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l’ambiente e che sono riportate in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificate secondo tali istruzioni;

17) «qualità dei dati», il grado o livello di fiducia che i dati forniti rispondano ai requisiti dell’utente in termini di accuratezza, risoluzione e integrità;

18) «distanze dichiarate»:

- «lunghezza disponibile per la corsa di decollo (TORA)»,

- «distanza disponibile per il decollo (TODA)»,

- «distanza disponibile di accelerazione e arresto (ASDA)»,

- «distanza di atterraggio disponibile (LDA)»,

 

19) «servizio informazioni volo», un servizio prestato per fornire consulenza e informazioni utili per una condotta sicura ed efficiente dei voli;

20) «fattori umani», i principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, alle operazioni ed alla manutenzione, volti a creare un’interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo in debito conto le variabili di rendimento («human performance»);

21) «variabili di rendimento (human performance)», l’insieme delle capacità e dei limiti umani che possono avere ripercussioni sulla sicurezza e sull’efficienza delle operazioni aeronautiche;

22) «pista strumentale», una delle seguenti tipologie di piste destinate all’uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento strumentale:

 

1. «pista per avvicinamento non di precisione»: pista strumentale servita da aiuti visivi e da un aiuto non visivi che forniscono almeno una guida direzionale idonea per consentire un avvicinamento diretto,

 

2. «pista di avvicinamento di precisione di categoria I»: pista strumentale servita da aiuti visivi e non visivi, destinata alle operazioni con un’altezza di decisione (DH) non inferiore a 60 m (200 ft) e una visibilità non inferiore a 800 m o una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 550 m,

 

3. «pista di avvicinamento di precisione di categoria II»: pista strumentale servita da aiuti visivi e non visivi, destinata alle operazioni con un’altezza di decisione (DH) inferiore a 60 m (200 ft) ma non inferiore a 30 m (100 ft) e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 300 m,

 

4. «pista di avvicinamento di precisione di categoria III»: pista strumentale servita da aiuti visivi e non visivi in direzione e lungo la superficie della pista e:

A.destinata alle operazioni con un’altezza di decisione (DH) inferiore a 30 m (100 ft) oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 175 m; oppureB.destinata alle operazioni con un’altezza di decisione (DH) inferiore a 15 m (50 ft), oppure con nessuna altezza di decisione e una portata visiva di pista (RVR) inferiore a 175 m ma non inferiore a 50 m; oppureC.destinata alle operazioni con nessuna altezza di decisione (DH) e senza limitazioni di portata visiva di pista (RVR);23) «integrità», il livello di certezza che un dato aeronautico e il suo valore non sia stato smarrito o alterato dal momento della creazione del dato o della sua modifica autorizzata;

24) «distanza di atterraggio disponibile (LDA)», la lunghezza di pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa a terra del velivolo durante l’atterraggio;

25) «procedure in bassa visibilità (LVP)», procedure messe in atto in un aeroporto allo scopo di garantire operazioni sicure durante avvicinamenti di categoria I inferiori agli standard, di categoria II non standard, di categoria II e III e decolli in bassa visibilità;

26) «decollo in bassa visibilità (LVTO)», operazioni di decollo con RVR inferiore a 400 m ma non inferiore a 75 m;

27) «operazione di categoria I inferiore allo standard», operazione di avvicinamento e atterraggio strumentale di categoria I effettuata con una DH di categoria I, con una RVR inferiore a quella che sarebbe normalmente associata alla DH applicabile, ma non inferiore a 400 m;

28) «area di manovra», la parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio ed al rullaggio degli aeromobili, con esclusione dei piazzali;

29) «servizi meteorologici», le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili previsioni meteorologiche, istruzioni e osservazioni nonché tutte le altre informazioni e dati meteorologici forniti dagli Stati per uso aeronautico;

30) «marker», un oggetto collocato al suolo che segnala un ostacolo o indica un limite;

31) «segnaletica orizzontale», un simbolo o gruppo di simboli visibile sulla superficie dell’area di movimento al fine di fornire delle informazioni aeronautiche;

32) «area di movimento», la parte di un aeroporto adibita al decollo, all’atterraggio e al rullaggio degli aeromobili, costituita da area di manovra e piazzali;

33) «servizi di navigazione», gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e pianificazione («timing»);

34) «pista non strumentale», una pista destinata all’uso di aeromobili che utilizzano procedure di avvicinamento a vista;

35) «operazione di categoria II non standard», operazione di avvicinamento e atterraggio strumentale, che utilizza un ILS o un MLS, quando alcuni o tutti gli elementi del sistema di luci di avvicinamento di precisione di Categoria II non sono disponibili, e con:

- un’altezza di decisione (DH) inferiore a 200 ft ma non inferiore a 100 ft; e

- una portata visiva di pista (RVR) non inferiore a 350 m,

 

36) «ciclo di pianificazione della sorveglianza», periodo di tempo durante il quale viene verificato il mantenimento della continua conformità;

37) «raccordo di uscita rapida», via di rullaggio collegata, ad angolo acuto, ad una pista e avente lo scopo di permettere ai velivoli in atterraggio di liberare la pista a velocità maggiore di quella consentita sugli altri raccordi di uscita, minimizzando di conseguenza i tempi di occupazione della pista stessa;

38) «pista», area rettangolare definita su un aeroporto su terra predisposta per l’atterraggio e il decollo degli aeromobili;

39) «tipo di pista», pista strumentale o non strumentale;

40) «portata visiva di pista (RVR)», la distanza massima alla quale il pilota di un aeromobile, posto sull’asse pista, può distinguere la segnaletica orizzontale o le luci di pista che ne delimitano i bordi o ne tracciano l’asse;

41) «sistema di gestione della sicurezza», approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le necessarie strutture organizzative, responsabilità, politiche e procedure;

42) «zona d’arresto», area rettangolare su terra situata alla fine della pista di decollo e predisposta come area idonea nella quale un aeromobile può essere arrestato nel caso di mancato decollo;

43) «distanza disponibile per il decollo (TODA)», lunghezza di pista disponibile per la corsa di decollo più la lunghezza dell’area libera dagli ostacoli disponibile posta sul prolungamento della pista;

44) «lunghezza disponibile per la corsa di decollo (TORA)», la lunghezza della pista dichiarata disponibile e idonea per la corsa a terra di un velivolo in decollo;

45) «via di rullaggio», un percorso definito destinato al rullaggio degli aeromobili avente lo scopo di collegare differenti aree dell’aeroporto su terra, che include:

- via/raccordo di accesso piazzole,

- via di rullaggio sul piazzale,

- raccordo di uscita rapida,

 

46) «Istruzioni Tecniche», l’ultima edizione in vigore delle istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (Doc 9284-AN/905), comprendente supplementi e addenda, approvata e pubblicata dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO);

47) «specifiche del certificato»:

- codice ICAO della località,

- condizioni di esercizio (IFR/VFR, giorno/notte),

- pista — distanze dichiarate,

- tipo(i) di pista e avvicinamenti forniti,

- codice di riferimento dell’aeroporto,

- portata delle operazioni degli aeromobili con lettera del codice di riferimento dell’aeroporto superiore,

- fornitura di servizi di gestione del piazzale (sì/no),

- soccorso e livello di protezione antincendio,

 

48) «ausili visivi», indicatori e dispositivi di segnalazione, segnaletica orizzontale, luci, segnaletica verticale e marker o combinazioni di essi.

 

ALLEGATO II

 

Parte requisiti per le autorità — Aeroporti (Parte-ADR.AR)

 

CAPO A — REQUISITI GENERALI (ADR.AR.A)

 

ADR.AR.A.001 Campo di applicazione

 

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti responsabili per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, dei gestori degli aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale.

 

ADR.AR.A.005 Autorità competente

 

L’autorità competente designata dallo Stato membro nel quale si trova un aeroporto è responsabile per la:

a) certificazione e sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

b) sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione del piazzale.

 

 

ADR.AR.A.010 Documentazione relativa alla sorveglianzaa) L’autorità competente fornisce i pertinenti atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi al proprio personale interessato in modo che possa svolgere i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità.

b) L’autorità competente mette a disposizione atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi ai gestori degli aeroporti e alle altre parti interessate al fine di agevolarne la rispondenza ai requisiti applicabili.

 

 

ADR.AR.A.015 Metodi di rispondenzaa) L’Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative. Se sussiste la conformità ai metodi accettabili di rispondenza, i corrispondenti requisiti delle norme attuative si considerano soddisfatti.

b) Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.

c) L’autorità competente stabilisce un sistema per decidere in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da parte propria o da gestori aeroportuali o da fornitori di servizi di gestione del piazzale che si trovano sotto la sua sorveglianza offrano la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative.

d) L’autorità competente valuta i metodi alternativi di rispondenza proposti da un gestore aeroportuale o da un fornitore di servizi di gestione del piazzale, secondo la norma ADR.OR.A.015, analizzando la documentazione fornita e, se lo si ritiene necessario, procedendo ad un’ispezione del gestore aeroportuale, dell’aeroporto o del fornitore di servizi di gestione del piazzale.

 

Nel caso in cui l’autorità competente ritenga che i metodi alternativi di rispondenza proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore di servizi di gestione del piazzale siano conformi alle norme attuative deve, senza ulteriori indugi:

1) notificare al richiedente l’accettazione dei metodi alternativi di rispondenza e, se del caso, modificare di conseguenza il certificato o l’approvazione del richiedente;

2) informare l’Agenzia del loro contenuto, allegando la documentazione pertinente in copia;

3) informare gli altri Stati membri in merito ai metodi alternativi di rispondenza che sono stati accettati; e

4) informare gli altri aeroporti certificati situati nello Stato membro dell’autorità competente, a seconda del caso.

 

e) Nel caso in cui la stessa autorità competente utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, deve:

1) metterli a disposizione dei gestori degli aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale sotto la sua sorveglianza; e

2) notificarli all’Agenzia senza ulteriori ritardi.

 

 

L’autorità competente fornisce all’Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza delle norme attuative.

 

 

ADR.AR.A.025 Informazioni all’Agenziaa) L’autorità competente informa l’Agenzia senza alcun indugio qualora riscontri problemi significativi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.

b) L’autorità competente fornisce all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, desunte dalle segnalazioni di eventi ricevute.

 

 

ADR.AR.A.030 Reazione immediata a un problema di sicurezzaa) Fatta salva la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni di sicurezza in maniera adeguata.

b) L’Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza e fornisce agli Stati membri e alla Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono necessarie per poter reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente aeroporti, gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.

c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di note informative in materia di sicurezza in conformità alla norma ADR.AR.A.040.

d) Le misure adottate in conformità alla lettera c) vengono immediatamente comunicate ai gestori aeroportuali o ai fornitori di servizi di gestione del piazzale che devono conformarsi ad esse a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. L’autorità competente comunica tali provvedimenti anche all’Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

 

 

ADR.AR.A.040 Direttive di sicurezzaa) L’autorità competente pubblica una direttiva in materia di sicurezza quando abbia constatato la presenza di una condizione in grado di compromettere la sicurezza e che richieda un intervento immediato, compresa la dimostrazione della conformità ad ogni specifica di certificazione supplementare o modificata stabilita dall’Agenzia, che l’autorità competente ritenga necessario.

b) Le direttive di sicurezza sono trasmesse ai gestori aeroportuali o ai fornitori di servizi di gestione del piazzale interessati, a seconda dei casi, e contengono, come minimo, le seguenti informazioni:

1) l’individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;

2) l’individuazione del progetto, impianto od operazione interessati;

3) le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione, comprese le specifiche di certificazione modificate o supplementari che devono essere osservate;

4) il termine per conformarsi alle azioni necessarie; e

5) la data d’entrata in vigore.

 

c) L’autorità competente trasmette una copia delle direttive di sicurezza all’Agenzia.

d) L’autorità competente verifica la conformità dei gestori di aeroporti e dei fornitori di servizi di gestione del piazzale alle direttive di sicurezza applicabili.

 

 

CAPO B — GESTIONE (ADR.AR.B)

 

ADR.AR.B.005 Sistema di gestionea) L’autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa quanto meno:

1) politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e utilizzate come documenti di lavoro di base dell’autorità competente in questione per tutti i compiti corrispondenti;

2) un organico in numero sufficiente, inclusi gli ispettori aeroportuali, per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e ha le conoscenze, l’esperienza, la formazione iniziale, sul lavoro e periodica necessarie a garantire una competenza costante. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti relativi;

3) strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

4) una procedura formale per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti corrispondenti, l’adeguatezza delle procedure tra cui l’istituzione di una procedura di audit interno e di una procedura di gestione dei rischi inerenti la sicurezza.

 

b) Per ogni settore di attività, incluso nel sistema di gestione, l’autorità competente nomina una o più persone come responsabili per la gestione dei compiti di riferimento.

c) L’autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e l’assistenza delle altre autorità competenti interessate.

 

 

ADR.AR.B.010 Assegnazione di compiti a organizzazioni riconosciutea) I compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative vengono assegnati dallo Stato membro solo a organizzazioni riconosciute. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente si accerta di:

1) disporre di un sistema in funzione per valutare, inizialmente e in maniera continua, che l’organizzazione riconosciuta sia conforme all’allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008;

 

tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2) sia stato stipulato un accordo documentato con l’organizzazione riconosciuta, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

i) i compiti che devono essere svolti;

ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;

iii) le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;

iv) la corrispondente copertura di responsabilità; e

v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

 

 

b) L’autorità competente assicura che la procedura di audit interno prevista dalla norma ADR.AR.B.005, lettera a), punto 4), riguardi tutti i compiti di certificazione o sorveglianza continua svolti a suo nome.

 

 

ADR.AR.B.015 Modifiche al sistema di gestionea) L’autorità competente si dota di un sistema per identificare le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di espletare le proprie responsabilità come prevede il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Questo sistema deve permettere di adottare le azioni atte ad assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b) L’autorità competente aggiorna il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative in maniera tempestiva, in modo da garantire un’attuazione efficace.

c) L’autorità competente deve comunicare all’Agenzia le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di espletare le proprie responsabilità come prevede il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

 

 

ADR.AR.B.020 Tenuta della documentazionea) L’autorità competente stabilisce un sistema per la tenuta di registrazioni che fornisca un’archiviazione adeguata, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1) le politiche e procedure documentate del sistema di gestione;

2) l’addestramento, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;

3) l’assegnazione dei compiti alle organizzazioni riconosciute, inclusi gli elementi previsti dalla norma ADR.AR.B.010, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4) la procedura di certificazione e la sorveglianza continua degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

5) la procedura di dichiarazione e la sorveglianza continua dei fornitori di servizi di gestione del piazzale;

6) la documentazione relativa ai casi di livello equivalente di sicurezza e condizioni particolari contenute nella base di certificazione, nonché l’eventuale documento d’azione e accettazione di deviazioni (DAAD);

7) la valutazione e la notifica all’Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dai gestori aeroportuali e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’autorità competente stessa;

8) i rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni, e le osservazioni;

9) i provvedimenti sanzionatori intrapresi;

10) le informazioni in materia di sicurezza e le misure per il monitoraggio;

11) l’utilizzo di misure di flessibilità in conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

b) L’autorità competente conserva un elenco di tutti i certificati da essa rilasciati e delle dichiarazioni ricevute.

c) La documentazione relativa alla certificazione di un aeroporto e di un gestore aeroportuale, o la dichiarazione di un fornitore di servizi di gestione del piazzale devono essere conservate per tutta la durata del certificato o della dichiarazione, a seconda dei casi.

d) La documentazione relativa alla lettera a) dal punto 1 al punto 3) e dal punto 7) al punto 11) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni, fatta salva la legislazione in materia di protezione dei dati.

 

 

CAPO C — SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E MISURE SANZIONATORIE (ADR.AR.C)

 

ADR.AR.C.005 Sorveglianzaa) L’autorità competente deve verificare:

1) la conformità alla base di certificazione e a tutti i requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali prima del rilascio di un’approvazione o di un certificato;

2) la rispondenza continua alla base di certificazione ed ai requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori degli aeroporti o ai fornitori di servizi di gestione del piazzale soggetti a dichiarazione obbligatoria; e

3) l’attuazione di appropriate misure di sicurezza come definite nella norma ADR.AR.A.030, lettere c) e d).

 

b) Tale verifica:

1) si basa sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza in materia di sicurezza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2) comunica ai gestori aeroportuali e ai fornitori di servizi di gestione del piazzale interessati i risultati dell’attività di sorveglianza sulla sicurezza;

3) si basa su audit e ispezioni, tra cui le ispezioni senza preavviso, ove opportuno; e

4) fornisce all’autorità competente le evidenze necessarie nel caso in cui siano richieste ulteriori iniziative, inclusi i provvedimenti previsti alla norma ADR.AR.C.055.

 

c) La sorveglianza tiene conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza identificate.

d) L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

e) Nell’ambito dei suoi poteri di sorveglianza, l’autorità competente può decidere di imporre un’autorizzazione preventiva per eventuali ostacoli, sviluppi e altre attività svolte nelle aree controllate dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OPS.B.075, che possono minacciare la sicurezza e incidere negativamente sul funzionamento di un aeroporto.

 

 

ADR.AR.C.010 Programma di sorveglianzaa) L’autorità competente deve, per ogni gestore aeroportuale e fornitore di servizi di gestione del piazzale dichiarare la loro attività all’autorità competente:

1) stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza previste dalla norma ADR.AR.C.005;

2) applicare un ciclo di pianificazione della sorveglianza appropriato, che non può superare 48 mesi.

 

b) Il programma di sorveglianza include all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, audit e ispezioni, tra cui le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

c) Il programma di sorveglianza e il ciclo di pianificazione devono riflettere le prestazioni in materia di sicurezza del gestore aeroportuale e l’esposizione al rischio dell’aeroporto.

d) Il programma di sorveglianza include la registrazione delle date in cui devono svolgersi audit e ispezioni e quando tali audit e ispezioni si sono effettivamente svolte.

 

 

ADR.AR.C.015 Avvio della procedura di certificazionea) All’atto di ricezione di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato, l’autorità competente esamina la domanda e verifica la rispondenza ai requisiti applicabili.

b) Nel caso di un aeroporto esistente, l’autorità competente prescrive le condizioni in base alle quali il gestore aeroportuale deve operare nel corso del periodo di certificazione, a meno che l’autorità competente decida per la sospensione del funzionamento dell’aeroporto. L’autorità competente informa il gestore aeroportuale del calendario previsto per la procedura di certificazione e conclude la certificazione entro il termine più breve possibile.

c) L’autorità competente stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione in conformità alla norma ADR.AR.C.020.

 

 

ADR.AR.C.020 Base di certificazione

 

La base di certificazione deve essere stabilita e notificata al richiedente dall’autorità competente ed è composta dai seguenti elementi:

a) le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia che l’autorità competente ritiene applicabili al progetto e al tipo di funzionamento dell’aeroporto e che sono in vigore alla data della domanda di tale certificato, a meno che:

1) il richiedente scelga la conformità ad emendamenti successivi; oppure

2) l’autorità competente ritenga necessaria l’osservanza di tali emendamenti successivi;

 

b) qualsiasi disposizione per la quale è stato accettato dall’autorità competente un livello di sicurezza equivalente che deve essere dimostrato dal richiedente; e

c) eventuali condizioni speciali prescritte in conformità alla norma ADR.AR.C.025, che l’autorità competente ritiene necessario includere nella base di certificazione.

 

 

ADR.AR.C.025 Condizioni particolaria) L’autorità competente deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, definite condizioni particolari, applicabili ad un aeroporto, se le relative specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia di cui alla norma ADR.AR.C.020, lettera a), sono inadeguate o inappropriate, per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008, per uno dei seguenti motivi:

1) le specifiche di certificazione non possono essere rispettate a causa di limitazioni fisiche, topografiche o simili relative all’ubicazione dell’aeroporto;

2) l’aeroporto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali; oppure

3) l’esperienza acquisita con il funzionamento di detto aeroporto o altri aeroporti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che la sicurezza può essere messa a rischio.

 

b) Le condizioni particolari devono contenere tali specifiche tecniche, comprese le limitazioni o le procedure da seguire, in quanto l’autorità competente ritiene necessario assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

 

ADR.AR.C.035 Rilascio dei certificatia) L’autorità competente può esigere qualsiasi ispezione, collaudo, valutazione di sicurezza, o esercizio, che ritenga necessari prima di rilasciare il certificato.

b) L’autorità competente rilascia:

1) un certificato aeroportuale unico; oppure

2) due certificati distinti, uno per l’aeroporto e uno per il gestore aeroportuale.

 

c) L’autorità competente rilascia il certificato(i) di cui alla lettera b), se il gestore aeroportuale ha dimostrato in modo convincente all’autorità competente la conformità alle norme ADR.OR.B.025 e ADR.OR.E.005.

d) Il certificato deve comprendere la base di certificazione dell’aeroporto, il manuale dell’aeroporto e, se del caso, eventuali altre condizioni di esercizio o limitazioni prescritte dall’autorità competente ed eventuali documenti d’azione e accettazione di deviazione (DAAD).

e) Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. I privilegi delle attività che il gestore aeroportuale è autorizzato a svolgere vengono specificati nelle condizioni allegate al certificato.

f) Qualora vengano attribuite delle responsabilità ad altre organizzazioni interessate, queste devono essere chiaramente individuate ed elencate.

g) I rilievi, diversi dal livello 1 e che non sono stati corretti anteriormente alla data di certificazione, sono valutati sotto il profilo della sicurezza e mitigati secondo le necessità e deve essere approvato un piano d’azione correttivo per la chiusura dei rilievi dall’autorità competente.

h) Al fine di permettere a un gestore aeroportuale di attuare le modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente, in conformità alla norma ADR.OR.B.040, lettera d), l’autorità competente approva una procedura che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche verranno gestite e notificate.

 

 

ADR.AR.C.040 Modifichea) All’atto della ricezione di una domanda di modifica, in conformità alla norma ADR.OR.B.40, che richiede la previa approvazione, l’autorità competente esamina la domanda e, se del caso, notifica al gestore aeroportuale:

1) le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia che sono applicabili alla modifica proposta e che sono in vigore alla data della richiesta, a meno che:

a) il richiedente scelga la conformità ad emendamenti successivi; oppure

b) l’autorità competente ritenga necessaria l’osservanza di tali emendamenti successivi;

 

2) qualsiasi altra specifica di certificazione pubblicata dall’Agenzia che l’autorità competente ritenga essere direttamente correlata alla modifica proposta;

3) un’eventuale condizione particolare, e un emendamento a condizioni particolari, prescritta dall’autorità competente in conformità alla norma ADR.AR.C.025, che l’autorità competente giudichi necessaria; e

4) la base di certificazione modificata, se interessata dalla modifica proposta.

 

b) L’autorità competente approva la modifica quando il gestore aeroportuale abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, la conformità ai requisiti della norma ADR.OR.B.040 e, se del caso, della norma ADR.OR.E.005.

c) Se la modifica approvata incide sulle condizioni del certificato, l’autorità competente le modifica.

d) L’autorità competente approva le eventuali condizioni in base alle quali il gestore aeroportuale deve operare durante la modifica.

e) Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui il gestore aeroportuale attui modifiche che richiedono una approvazione preventiva, senza aver ottenuto l’approvazione dall’autorità competente, come previsto alla lettera a), l’autorità competente considera la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato.

f) Per le modifiche che non richiedono una approvazione preventiva, l’autorità competente esamina le informazioni fornite nella notifica trasmessa dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OR.B.040, lettera d), al fine di verificarne la gestione adeguata e la conformità alle specifiche di certificazione ed ad altri requisiti appropriati applicabili alla modifica. In caso di non conformità, l’autorità competente:

1) comunica al gestore aeroportuale la non conformità e chiede ulteriori modifiche; e

2) in caso di rilievi di livello 1 o 2, agisce in conformità alla norma ADR.AR.C.055.

 

 

 

ADR.AR.C.050 Dichiarazioni dei fornitori di servizi di gestione del piazzalea) All’atto di ricezione di una dichiarazione di un fornitore di servizi di gestione del piazzale che intenda prestare tali servizi in un aeroporto, l’autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dalla norma Part-ADR.OR e conferma il ricevimento della dichiarazione a tale organizzazione.

b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni da cui risulta una non conformità ai requisiti applicabili, l’autorità competente comunica al fornitore di servizi di gestione del piazzale e al gestore aeroportuale la non conformità e chiede ulteriori informazioni. Se necessario, l’autorità competente effettua un’ispezione del fornitore di servizi di gestione del piazzale e del gestore aeroportuale. Se la non rispondenza è confermata, l’autorità competente prende le iniziative previste alla norma ADR.AR.C.055.

c) L’autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni dei fornitori di servizi di gestione del piazzale soggetti alla sua sorveglianza.

 

 

ADR.AR.C.055 Rilievi, osservazioni, azioni correttive e misure sanzionatoriea) L’autorità competente per la sorveglianza in conformità alla norma ADR.AR.C.005, lettera a), dispone di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della sicurezza.

b) Un rilievo di livello 1 è rilasciato dall’autorità competente quando viene individuata una non conformità significativa alla base di certificazione dell’aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, alle procedure e ai manuali del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale, alle condizioni del certificato o al certificato oppure al contenuto di una dichiarazione, che riduce o compromette gravemente la sicurezza.

 

Tra i rilievi di livello 1 rientrano:

1) l’impossibilità per l’autorità competente di accedere all’aeroporto e agli impianti del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale come definito nella norma ADR.OR.C.015 durante il normale orario di esercizio e dopo due richieste scritte;

2) l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato falsificando la documentazione presentata;

3) il comprovato uso improprio o fraudolento del certificato; e

4) la mancanza di un dirigente responsabile.

 

c) Un rilievo di livello 2 è emesso dall’autorità competente quando viene individuata una non conformità alla base di certificazione dell’aeroporto, ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, alle procedure e ai manuali del gestore aeroportuale o del fornitore di servizi di gestione del piazzale, alle condizioni del certificato o al certificato oppure al contenuto di una dichiarazione, che potrebbe ridurre o eventualmente compromettere la sicurezza.

d) Quando viene riscontrata una criticità nel corso dell’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, ferme restando eventuali ulteriori iniziative previste dal regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, comunica il rilievo al gestore aeroportuale o al fornitore di servizi di gestione del piazzale per iscritto e chiede un’azione correttiva diretta a correggere la(e) non conformità individuata(e).

1) Nel caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente adotta immediate e opportune misure per proibire o limitare le attività e, se del caso, revocare il certificato o cancellare la dichiarazione o limitare o sospendere il certificato o la dichiarazione in tutto o in parte, a seconda della gravità del rilievo, fino a quando il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale non abbiano adottato con successo un’azione correttiva.

2) Nel caso di rilievi di livello 2, l’autorità competente:

a) concede al gestore aeroportuale o al fornitore di servizi di gestione del piazzale un periodo per porre in atto l’azione correttiva inserita in un piano d’azione adeguato alla natura del rilievo; e

b) valuta l’azione correttiva e il piano di attuazione proposti dal gestore aeroportuale o dal fornitore di servizi di gestione del piazzale e, se la valutazione conclude che sono sufficienti a correggere la o le non conformità, li accetta.

 

3) Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale non presentino un piano di azioni correttive accettabile, o non effettuino le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, il rilievo è elevato a rilievo di livello 1 e vengono intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1, di cui sopra.

4) L’autorità competente registra tutti i rilievi mossi e, se del caso, i provvedimenti sanzionatori che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell’azione per i rilievi.

 

e) Per i casi che non prevedono rilievi di livelli 1 o di livello 2, l’autorità competente può rilasciare osservazioni.

 

(1) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

 

 

ALLEGATO III

 

Parte requisiti per l’organizzazione — Gestori aeroportuali (Parte-ADR.OR)

 

CAPO A — REQUISITI GENERALI (ADR.OR.A)

 

ADR.OR.A.005 Campo di applicazione

 

Il presente allegato stabilisce i requisiti che deve seguire:

a) un gestore aeroportuale soggetto al regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda la gestione, la certificazione, i manuali e altre responsabilità; e

b) un fornitore di servizi di gestione del piazzale.

 

 

ADR.OR.A.010 Autorità competente

 

Ai fini della presente parte, l’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto.

 

ADR.OR.A.015 Metodi di rispondenzaa) Metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia possono essere utilizzati da un gestore aeroportuale o un fornitore di servizi di gestione del piazzale per assicurare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative.

b) Nel caso in cui un gestore aeroportuale o un fornitore di servizi di gestione del piazzale desideri utilizzare dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia per assicurare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, dovrà, prima della loro messa in atto, fornire all’autorità competente una descrizione completa dei suddetti metodi alternativi di rispondenza. Tale descrizione includerà tutte le modifiche ai manuali o alle procedure a esse correlate, nonché una valutazione che dimostri la rispondenza alle norme attuative.

 

Il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale può applicare tali metodi alternativi di rispondenza dopo aver ottenuto l’approvazione dell’autorità competente e aver ricevuto la notifica, come previsto alla norma ADR.AR.A.015, lettera d).

c) Quando i servizi di gestione del piazzale non sono forniti dallo stesso gestore aeroportuale, l’uso di metodi alternativi di rispondenza, da parte di fornitori di tali servizi in conformità alle lettere a) e b), richiede inoltre l’approvazione preventiva del gestore aeroportuale nel quale tali servizi sono forniti.

 

 

CAPO B — CERTIFICAZIONE (ADR.OR.B)

 

ADR.OR.B.005 Requisiti di certificazione per aeroporti e gestori aeroportuali

 

Prima di avviare le operazioni di un aeroporto, o quando la richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 5 è stata revocata, il gestore aeroportuale deve ottenere i certificati applicabili rilasciati dall’autorità competente.

 

ADR.OR.B.015 Domanda di certificazionea) La domanda di certificato è presentata nelle forme e con le modalità stabilite dall’autorità competente.

b) Il richiedente deve fornire all’autorità competente le seguenti informazioni:

1) il nome ufficiale e la ragione sociale, l’indirizzo e l’indirizzo cui trasmettere la corrispondenza;

2) informazioni e dati relativi:

i) all’ubicazione dell’aeroporto;

ii) al tipo di operazioni da effettuare nell’aeroporto; e

iii) il progetto e le strutture dell’aeroporto, conformemente alle specifiche di certificazione applicabili stabilite dall’Agenzia;

 

3) eventuali deroghe proposte dalle specifiche di certificazione applicabili stabilite dall’Agenzia;

4) documentazione attestante le modalità con cui dimostrerà la conformità ai requisiti applicabili stabiliti dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle corrispondenti norme attuative. Tale documentazione include una procedura, contenuta nel manuale dell’aeroporto, che descrive come saranno gestite e notificate all’autorità competente le modifiche che non richiedono un’approvazione preventiva; le successive modifiche a questa procedura devono essere preventivamente approvate dall’autorità competente;

5) prova dell’adeguatezza delle risorse per operare l’aeroporto in conformità ai requisiti applicabili;

6) prove documentate che illustrino il rapporto del richiedente con il proprietario dell’aeroporto e/o il proprietario del terreno;

7) nome e informazioni utili circa il dirigente responsabile e le altre persone designate secondo quanto previsto dalla norma ADR.OR.D.015; e

8) una copia del manuale dell’aeroporto di cui alla norma ADR.OR.E.005.

 

c) Se ritenuto accettabile dall’autorità competente, le informazioni di cui ai punti 7) e 8), possono essere fornite in un secondo tempo stabilito dall’autorità competente, ma prima del rilascio del certificato.

 

 

ADR.OR.B.025 Dimostrazione della conformitàa) Il gestore aeroportuale deve:

1) eseguire e documentare tutte le azioni, ispezioni, prove, analisi di sicurezza o esercizi necessari, e dimostrare all’autorità competente:

i) la conformità alla base di certificazione notificata, le specifiche di certificazione applicabili a una modifica, a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, se del caso, e i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;

ii) che l’aeroporto, nonché le superfici di protezione e limitazione ostacoli e altre aree collegate all’aeroporto, non presentano aspetti o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni; e

iii) che le procedure di volo dell’aeroporto sono state approvate.

 

2) fornire all’autorità competente i metodi con cui è stata dimostrata la conformità; e

3) dichiarare all’autorità competente, la conformità alla lettera a), punto 1.

 

b) Le pertinenti informazioni progettuali, compresi disegni, ispezioni, prove e altre relazioni attinenti devono essere conservate dal gestore aeroportuale e tenute a disposizione dell’autorità competente, in conformità alle disposizioni della norma ADR.OR.D.035 e trasmesse, dietro richiesta, all’autorità competente.

 

 

ADR.OR.B.030 Termini del certificato e privilegi del titolare del certificato

 

Un gestore aeroportuale deve operare in conformità all’ambito di applicazione e ai privilegi definiti nella specifica allegata al certificato stesso.

 

ADR.OR.B.035 Mantenimento della validità di un certificatoa) Un certificato rimane valido a condizione che:

1) il gestore aeroportuale mantenga la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, e l’aeroporto rimanga conforme alla base di certificazione, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato alla norma ADR.OR.C.020;

2) all’autorità competente sia garantito l’accesso all’organizzazione del gestore aeroportuale, come prevede la norma ADR.OR.C.015, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative; e

3) il certificato non venga ceduto o revocato.

 

b) Qualora il certificato sia ceduto o revocato, esso deve essere restituito immediatamente all’autorità competente.

 

 

ADR.OR.B.037 Mantenimento della validità di una dichiarazione di un fornitore di servizi di gestione del piazzale

 

Una dichiarazione presentata da un fornitore di servizi di gestione del piazzale in conformità alla norma ADR.OR.B.060 resta valida a condizione che:

a) il fornitore di servizi di gestione del piazzale e i relativi impianti restino conformi ai pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come viene specificato alla norma ADR.OR.C.020;

b) all’autorità competente sia garantito l’accesso all’organizzazione del fornitore di servizi di gestione del piazzale, come prevede la norma ADR.OR.C.015, per verificare il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative; e

c) la dichiarazione non sia ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall’autorità competente.

 

 

ADR.OR.B.040 Modifichea) Qualsiasi modifica:

1) che incida sulle condizioni del certificato, sulla sua base di certificazione e sugli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza; oppure

2) che interferisca in modo significativo su elementi del sistema di gestione del gestore aeroportuale, come prescritto nella norma ADR.OR.D.005, lettera b),

 

 

necessita di approvazione preventiva da parte dell’autorità competente.

b) Per qualsiasi modifica che richieda la previa approvazione in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, il gestore aeroportuale chiede e ottiene un’approvazione rilasciata dall’autorità competente.

c) La domanda di modifica a norma della lettera a) o b) viene presentata prima dell’adozione della suddetta modifica, per permettere all’autorità competente di verificare il mantenimento della rispondenza al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e modificare, se necessario, il certificato e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

 

Le modifiche sono attuate solamente al ricevimento dell’approvazione formale da parte dell’autorità competente in conformità alla norma ADR.AR.C.040.

 

Nella fase di attuazione delle modifiche, il gestore aeroportuale opera secondo le condizioni approvate dall’autorità competente.

d) Le modifiche che non richiedono una preventiva approvazione sono gestite e notificate all’autorità competente secondo la procedura approvata da quest’ultima in conformità alla norma ADR.AR.C.035, lettera h).

e) Il gestore aeroportuale fornisce all’autorità competente la documentazione pertinente, in conformità alla lettera f) e alla norma ADR.OR.E.005.

f) Nel quadro del suo sistema di gestione, come definito nella norma ADR.OR.D.005, il gestore aeroportuale che propone una modifica concernente l’aeroporto, la sua operatività, la sua organizzazione o il suo sistema di gestione deve:

1) definire l’interdipendenza con le parti interessate, programmare ed effettuare una valutazione di sicurezza in coordinamento con tali organizzazioni;

2) armonizzare in modo sistematico le ipotesi formulate e le misure di mitigazione definite con le parti interessate;

3) garantire una valutazione globale delle modifiche comprese le conseguenti interazioni; e

4) garantire che vengano stabilite e documentate, a sostegno delle valutazioni di sicurezza, argomentazioni, prove e criteri di sicurezza validi e completi, e che la modifica favorisca il miglioramento della sicurezza ogniqualvolta sia ragionevolmente possibile.

 

 

 

ADR.OR.B.050 Mantenimento della conformità alle specifiche di certificazione dell’Agenzia

 

Il gestore aeroportuale, a seguito di una modifica delle specifiche di certificazione stabilite dall’Agenzia:

a) esegue un riesame per individuare le specifiche di certificazione applicabili all’aeroporto; e

b) se del caso, avvia una procedura di modifica secondo la norma ADR.OR.B.040 e attua le necessarie modifiche nell’aeroporto.

 

 

ADR.OR.B.060 Dichiarazione dei fornitori di servizi di gestione del piazzalea) I fornitori di servizi di gestione del piazzale che sono stati autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e gli strumenti per ottemperare alle responsabilità associate alla fornitura di tali servizi, e previo accordo con il gestore aeroportuale, per la fornitura di tali servizi in un aeroporto, devono:

1) fornire all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti e dichiarare la propria conformità a tutti i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, utilizzando il modello stabilito dall’autorità competente;

2) trasmettere all’autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati, in conformità alla norma ADR.OR.A.015, lettera b);

3) mantenere la conformità ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;

4) notificare all’autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nella sua dichiarazione o nei metodi di rispondenza utilizzati mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa; e

5) fornire i propri servizi in conformità al manuale dell’aeroporto e rispettare tutte le pertinenti disposizioni contenute in tale pubblicazione.

 

b) Prima di cessare la fornitura di tali servizi, il fornitore di servizi di gestione del piazzale ne dà comunicazione all’autorità competente e al gestore aeroportuale.

 

 

ADR.OR.B.065 Cessazione di attività

 

Il gestore che intende porre termine all’esercizio di un aeroporto deve:

a) darne comunicazione all’autorità competente non appena possibile;

b) fornire tali informazioni al competente fornitore di servizi di informazione aeronautica;

c) restituire il certificato all’autorità competente alla data di cessazione dell’attività; e

d) assicurare che siano state adottate misure adeguate per evitare l’uso involontario dell’aeroporto da parte degli aeromobili, a meno che l’autorità competente non abbia approvato l’uso dell’aeroporto per altri scopi.

 

 

CAPO C — ULTERIORI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE AEROPORTUALE (ADR.OR.C)

 

ADR.OR.C.005 Responsabilità del gestore aeroportualea) Il gestore aeroportuale è responsabile del funzionamento sicuro e della manutenzione dell’aeroporto in conformità:

1) al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle sue norme attuative;

2) alle condizioni del proprio certificato;

3) al contenuto del manuale dell’aeroporto; e

4) agli altri manuali relativi agli equipaggiamenti aeroportuali disponibili nell’aeroporto, ove applicabile.

 

b) Il gestore aeroportuale garantisce direttamente, o coordina mediante accordi, se necessario, con i soggetti responsabili, la fornitura dei servizi seguenti:

1) la fornitura di servizi di navigazione aerea appropriata al livello del traffico e alle condizioni operative dell’aeroporto; e

2) il progetto e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili.

 

c) Il gestore aeroportuale si coordina con l’autorità competente per garantire che le informazioni pertinenti per la sicurezza degli aeromobili siano contenute nel manuale dell’aeroporto e siano pubblicate ove opportuno. Tali informazioni includono:

1) esenzioni o deroghe concesse rispetto ai requisiti applicabili;

2) disposizioni per le quali un livello equivalente di sicurezza sia accettato dall’autorità competente come parte della base di certificazione; e

3) condizioni particolari e limitazioni relative all’utilizzo dell’aeroporto.

 

d) Se si manifestano condizioni di mancanza di sicurezza dell’aeroporto, il gestore aeroportuale deve, senza ulteriori indugi, prendere i provvedimenti necessari per garantire che le parti dell’aeroporto che risultano compromesse ai fini della sicurezza non vengano utilizzate dagli aeromobili.

 

 

ADR.OR.C.015 Accesso

 

Ai fini della determinazione della conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale garantiscono a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente l’accesso:

a) a impianti, documenti, registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’attività soggetta a certificazione o dichiarazione, che sia oggetto di contratto o no; e

b) per effettuare o assistere a qualsiasi azione, ispezione, controllo, valutazione o attività che l’autorità competente ritenga necessario.

 

 

ADR.OR.C.020 Rilievi e azioni correttive

 

Dopo il ricevimento della notifica dei rilievi, il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale:

a) individua le cause che sono alla base della non conformità;

b) definisce un piano di azioni correttive; e

c) fornisce la prova dell’attuazione delle azioni correttive all’autorità competente entro un periodo concordato con tale autorità come previsto alla norma ADR.AR.C.055, lettera d).

 

 

ADR.OR.C.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza — rispetto delle prescrizioni di sicurezza

 

Il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale attua le misure di sicurezza, incluse le prescrizioni di sicurezza, imposte dall’autorità competente, in conformità alla norma ADR.AR.A.030, lettera c) e ADR.AR.A.040.

 

ADR.OR.C.030 Segnalazione di eventia) Il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale segnala all’autorità competente e a ogni altra organizzazione che lo Stato dove si trova l’aeroporto prevede debba essere informata, qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento, come prescritto nel regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e nella direttiva 2003/42/CE.

b) Fatto salvo il disposto della lettera a), il gestore riferisce all’autorità competente e all’organizzazione responsabile della progettazione degli equipaggiamenti dell’aeroporto, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza anomala che ha o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza e che non si è tradotta in un incidente o inconveniente grave.

c) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010, la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione (2) e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (3), le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e modalità stabilite dall’autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti concernenti le condizioni di cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale sia a conoscenza.

d) Le segnalazioni sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale viene a conoscenza della condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

e) Se del caso, il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di gestione del piazzale trasmette un’ulteriore segnalazione nella quale fornisce i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Tale segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

 

 

ADR.OR.C.040 Prevenzione degli incendi

 

Il gestore aeroportuale deve stabilire delle procedure atte a vietare:

a) il fumo nell’area di movimento e in altre aree operative dell’aeroporto, o aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;

b) l’esposizione di una fiamma libera o l’avvio di un’attività che creerebbe un rischio di incendio entro:

1) le aree dell’aeroporto dove è immagazzinato combustibile o altro materiale infiammabile;

2) l’area di movimento o le altre aree operative dell’aeroporto, salvo autorizzazione da parte del gestore aeroportuale.

 

 

 

ADR.OR.C.045 Consumo di alcol, droghe e medicinalia) Il gestore aeroportuale deve stabilire procedure sul livello di consumo di alcol, droghe e medicinali da parte:

1) del personale che partecipa all’operatività, a operazioni di salvataggio e antincendio, e alla manutenzione dell’aeroporto;

2) di persone prive di scorta che operano sull’area di movimento o altre aree operative dell’aeroporto.

 

b) Tali procedure includono il requisito che le persone:

1) non consumino alcolici durante il loro periodo di servizio;

2) non esercitino funzioni sotto l’influenza:

i) di alcol o qualsiasi droga; oppure

ii) di farmaci che possono avere ripercussioni sulle loro capacità in modo da compromettere la sicurezza.

 

 

 

 

CAPO D — GESTIONE (ADR.OR.D)

 

ADR.OR.D.005 Sistema di gestionea) Il gestore aeroportuale deve attuare e mantenere un sistema di gestione che comprenda un sistema di gestione della sicurezza.

b) Il sistema di gestione deve comprendere:

1) linee chiaramente definite in materia di responsabilità nell’ambito del gestore aeroportuale, compresa la responsabilità diretta in materia di sicurezza, da parte del personale direttivo;

2) una descrizione della visione e dei principi generali del gestore aeroportuale in merito alla sicurezza, indicate come politica in materia di sicurezza, sottoscritta dal dirigente responsabile;

3) una procedura formale che assicuri l’individuazione dei rischi nelle operazioni;

4) una procedura formale che assicuri l’analisi, la valutazione e la riduzione dei rischi per la sicurezza nelle operazioni dell’aeroporto;

5) gli strumenti per verificare le prestazioni in materia di sicurezza dell’organizzazione del gestore aeroportuale in riferimento agli indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e agli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza del sistema di gestione della sicurezza, e per convalidare l’efficacia dei controlli dei rischi per la sicurezza;

6) una procedura formale per:

i) individuare le modifiche dell’organizzazione del gestore aeroportuale, del sistema di gestione, dell’aeroporto o del suo funzionamento che possano influire sulle procedure, i processi già stabiliti e i servizi;

ii) descrivere i meccanismi posti in essere per garantire le prestazioni in materia di sicurezza prima di attuare modifiche; e

iii) eliminare o modificare i controlli sui rischi di sicurezza che non sono più necessari o efficaci a causa di mutamenti nel contesto operativo;

 

7) una procedura formale per esaminare il sistema di gestione di cui al paragrafo a), individuare le cause delle prestazioni al di sotto dello standard del sistema di gestione della sicurezza, determinare le implicazioni di tale rendimento inferiore agli standard operativi, ed eliminare o attenuare tali cause;

8) un programma di formazione in materia di sicurezza che garantisca che il personale che partecipa alle operazioni, alle attività di salvataggio e antincendio, alla manutenzione e gestione dell’aeroporto sia addestrato e competente per svolgere le funzioni previste dal sistema di gestione della sicurezza;

9) metodi formali per comunicazioni di sicurezza che assicuri che il personale sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza, trasmetta le informazioni essenziali per la sicurezza, e spieghi per quali motivi sono state adottate misure particolari di sicurezza e perché sono state introdotte o modificate le procedure di sicurezza;

10) coordinamento del sistema di gestione della sicurezza con il piano di emergenza aeroportuale e coordinamento del piano aeroportuale con i piani di emergenza delle organizzazioni con cui il sistema di gestione della sicurezza deve interfacciarsi durante la fornitura di servizi aeroportuali; e

11) una procedura formale per monitorare la conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili.

 

c) Il gestore aeroportuale deve documentare tutte le procedure chiave del sistema di gestione.

d) Il sistema di gestione è commisurato alle dimensioni dell’organizzazione e alle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

e) Nel caso in cui il gestore aeroportuale detenga anche un certificato per fornire servizi di navigazione aerea, assicura che il sistema di gestione copra tutte le attività nell’ambito dei suoi certificati.

 

 

ADR.OR.D.007 Gestione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautichea) Nel quadro del suo sistema di gestione, il gestore aeroportuale attua e mantiene un sistema di gestione della qualità, che comprende:

1) le sue attività sui dati aeronautici; e

2) le sue attività di fornitura di informazioni aeronautiche.

 

b) Il gestore aeroportuale definisce le procedure per soddisfare gli obiettivi di gestione della sicurezza per quanto riguarda:

1) le attività sui dati aeronautici; e

2) le attività di fornitura di informazioni aeronautiche.

 

 

 

ADR.OR.D.010 Le attività appaltatea) Le attività appaltate includono tutte le attività nel campo di applicazione del gestore aeroportuale in conformità alle condizioni del certificato che vengono svolte da un’altra organizzazione certificata a svolgere tali attività o, se non certificata, che lavori sotto l’approvazione del gestore. Il gestore aeroportuale garantisce che nell’appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato sia conforme ai requisiti applicabili.

b) Nel caso in cui il gestore aeroportuale affidi in appalto parte delle sue attività ad un’organizzazione non certificata in accordo alla presente parte, quest’ultima lavora sotto l’approvazione e la sorveglianza del gestore. Il gestore aeroportuale assicura che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili.

 

 

ADR.OR.D.015 Requisiti del personalea) Il gestore aeroportuale nomina un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile è responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.

b) Il gestore aeroportuale nomina le persone responsabili per la gestione e la sorveglianza delle seguenti aree:

1) servizi operativi dell’aeroporto; e

2) manutenzione dell’aeroporto.

 

c) Il gestore aeroportuale designa una persona o un gruppo di persone responsabili per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione quotidiana del sistema di gestione della sicurezza.

 

Tali persone agiscono in modo indipendente da altri dirigenti all’interno dell’organizzazione, hanno accesso diretto al dirigente responsabile e alla dirigenza interessata per gli aspetti relativi alla sicurezza e sono responsabili di fronte al dirigente responsabile.

d) Il gestore aeroportuale dispone di personale sufficiente e qualificato per i compiti e le attività pianificati da svolgere in conformità ai requisiti applicabili.

e) Il gestore aeroportuale nomina un numero sufficiente di supervisori a compiti e responsabilità definiti, tenendo conto della struttura dell’organizzazione e del numero di addetti impiegato.

f) Il gestore aeroportuale garantisce che il personale che partecipa alle operazioni, alla manutenzione e alla gestione dell’aeroporto sia adeguatamente addestrato in conformità al programma di formazione.

 

 

ADR.OR.D.017 Programmi di addestramento e di controllo di professionalitàa) Il gestore aeroportuale stabilisce e attua un programma di formazione per il personale che partecipa alle operazioni, alla manutenzione e alla gestione dell’aeroporto.

b) Il gestore aeroportuale assicura che le persone prive di scorta che operano sull’area di movimento o su altre aree operative dell’aeroporto siano adeguatamente addestrate.

c) Il gestore aeroportuale assicura che le persone di cui alle lettere a) e b) supra abbiano dimostrato le proprie capacità nello svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati attraverso controlli di professionalità a intervalli adeguati, al fine di garantire il mantenimento della competenza.

d) Il gestore aeroportuale assicura che:

1) vengano utilizzati per l’attuazione del programma di formazione istruttori ed esaminatori adeguatamente qualificati ed esperti; e

2) vengano utilizzati per la somministrazione della formazione impianti e strumenti adeguati.

 

e) Il gestore aeroportuale deve:

1) conservare una documentazione adeguata relativa a qualifiche, formazione e controlli di professionalità per dimostrare la conformità a tale requisito;

2) su richiesta, mette tale documentazione a disposizione del proprio personale interessato; e

3) se una persona viene assunta da un altro soggetto, su richiesta, mette tale documentazione a disposizione del nuovo datore di lavoro.

 

 

 

ADR.OR.D.020 Requisiti degli impiantia) Il gestore aeroportuale assicura che siano disponibili strutture adeguate e appropriate per il proprio personale o per il personale impiegato dai soggetti con cui ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi di manutenzione e operativi di aeroporto.

b) Il gestore aeroportuale designa delle aree appropriate nell’aeroporto adibite al deposito di merci pericolose trasportate attraverso l’aeroporto, in conformità alle Istruzioni Tecniche.

 

 

ADR.OR.D.025 Coordinamento con altre organizzazioni

 

Il gestore aeroportuale deve:

a) assicurare che il sistema di gestione dell’aeroporto si occupi del coordinamento e dell’interfaccia delle procedure di sicurezza con quelle delle altre organizzazioni che gestiscono o forniscono servizi in aeroporto; e

b) assicurare che tali organizzazioni abbiano definito procedure di sicurezza in grado di soddisfare i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e relative norme attuative nonché i requisiti stabiliti dal manuale dell’aeroporto.

 

 

ADR.OR.D.027 Programmi di sicurezza

 

Il gestore aeroportuale deve:

a) stabilire, guidare e attuare programmi volti a promuovere la sicurezza e lo scambio di informazioni riguardanti la sicurezza; e

b) incoraggiare le organizzazioni che operano o che prestano servizi nell’aeroporto a partecipare a tali programmi.

 

 

ADR.OR.D.030 Sistema di comunicazioni in materia di sicurezzaa) Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare un sistema di comunicazioni in materia di sicurezza per tutto il personale e le organizzazioni che operano o che forniscono servizi in un aeroporto, al fine di promuovere la sicurezza e l’utilizzo sicuro dell’aeroporto.

b) Il gestore aeroportuale, in conformità alla norma ADR.OR.D.005, lettera b), punto 3):

1) esige che il personale e le organizzazioni di cui alla lettera a) utilizzino il sistema di comunicazione di sicurezza per la segnalazione obbligatoria di qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento; e

2) assicura che il sistema di comunicazione di sicurezza possa essere utilizzato per la segnalazione volontaria di eventuali difetti, errori e pericoli per la sicurezza che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza.

 

c) Il sistema di comunicazioni in materia di sicurezza protegge l’identità di colui che notifica, incoraggia la segnalazione spontanea e prevede la possibilità che le segnalazioni possano essere presentate in modo anonimo.

d) Il gestore aeroportuale deve:

1) registrare tutte le segnalazioni ricevute;

2) analizzare e valutare le segnalazioni, se del caso, al fine di rimediare alle carenze in materia di sicurezza e individuare le tendenze;

3) assicurare che tutte le organizzazioni che operano o che forniscono servizi in un aeroporto che sono rilevanti ai fini della sicurezza, prendano parte all’analisi di tali segnalazioni e che tutte le eventuali misure di prevenzione e/o correttive individuate siano attuate;

4) condurre indagini sulle segnalazioni, a seconda dei casi; e

5) astenersi dall’attribuzione di responsabilità in linea con i principi della «cultura di equità» (just culture).

 

 

 

ADR.OR.D.035 Tenuta dei registria) Il gestore aeroportuale deve stabilire un sistema adeguato di registrazione, che comprenda tutte le attività intraprese a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle corrispondenti norme attuative.

b) Il formato della documentazione deve essere specificato nel manuale dell’aeroporto.

c) La documentazione deve essere conservata con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

d) La documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di 5 anni, ad eccezione della seguente documentazione che deve essere conservata come segue:

1) la base di certificazione degli aeroporti, i metodi alternativi di rispondenza utilizzati e l’attuale certificato(i) di aeroporto o di gestore aeroportuale per la durata del certificato;

2) accordi con altre organizzazioni, fintantoché tali accordi sono in vigore;

3) manuali di equipaggiamenti aeroportuali o sistemi impiegati presso l’aeroporto, finché sono utilizzati nell’aeroporto;

4) rapporti di valutazione della sicurezza per tutta la durata di vita del sistema/procedura/attività;

5) addestramento del personale, qualifiche, e cartelle sanitarie nonché i controlli di professionalità, a seconda dei casi, per almeno quattro anni dopo la fine del rapporto di lavoro, o fino a quando l’area di attività è stata verificata dall’autorità competente; e

6) l’ultima versione del registro dei rischi.

 

e) Tutte le registrazioni sono soggette alla normativa sulla protezione dei dati.

 

 

CAPO E — MANUALE DELL’AEROPORTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE (ADR.OR.E)

 

ADR.OR.E.005 Manuale dell’aeroportoa) Il gestore aeroportuale deve definire e mantenere un manuale dell’aeroporto.

b) Il contenuto del manuale dell’aeroporto deve riflettere la base di certificazione e i requisiti elencati nella presente parte e nella parte-ADR.OPS, a seconda dei casi, e non contravvenire alle condizioni del certificato. Il manuale dell’aeroporto contiene o fa riferimento a tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo sicuro, il funzionamento e la manutenzione dell’aeroporto, dei suoi equipaggiamenti, nonché delle superfici di protezione e limitazione ostacoli e altre aree connesse con l’aeroporto.

c) Il manuale dell’aeroporto può essere pubblicato in parti separate.

d) Il gestore aeroportuale assicura che tutto il personale dell’aeroporto e il personale di ogni altra organizzazione interessata, possa accedere facilmente alle parti del manuale dell’aeroporto che sono pertinenti ai loro compiti e responsabilità.

e) Il gestore aeroportuale deve:

1) fornire all’autorità competente le modifiche e le revisioni previste del manuale dell’aeroporto, per gli aspetti che richiedono la previa approvazione in conformità alla norma ADR.OR.B.040, prima della data di entrata in vigore e garantire che esse non vengano attuate prima di ottenere l’approvazione da parte dell’autorità competente; oppure

2) fornire all’autorità competente le previste modifiche e revisioni del manuale dell’aeroporto prima della data di entrata in vigore, se la proposta di emendamento o revisione del manuale dell’aeroporto richiede soltanto una notifica all’autorità competente secondo la norma ADR.OR.B.040, lettera d) e ADR.OR.B.015, lettera b).

 

f) In deroga alla lettera e), quando sono necessarie modifiche o revisioni nell’interesse della sicurezza, esse possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che venga fatta la relativa domanda di approvazione nei casi in cui sia prevista.

g) Il gestore aeroportuale deve:

1) rivedere il contenuto del manuale dell’aeroporto, garantire che esso sia tenuto aggiornato e modificato ogniqualvolta ciò sia necessario;

2) inserire tutti gli emendamenti e le revisioni richieste dall’autorità competente; e

3) rendere tutto il personale dell’aeroporto e le altre organizzazioni interessate consapevoli delle modifiche relative ai loro compiti e responsabilità.

 

h) Il gestore aeroportuale assicura che tutte le informazioni riprese da altri documenti approvati e tutte le relative modifiche, trovino adeguato riferimento nel manuale dell’aeroporto. Ciò non impedisce al gestore aeroportuale di pubblicare nel manuale dell’aeroporto dati e procedure più conservativi.

i) Il gestore aeroportuale assicura che:

1) il manuale dell’aeroporto sia scritto in una lingua accettabile per l’autorità competente; e

2) che tutti i membri del personale siano in grado di leggere e capire la lingua usata nelle parti del manuale dell’aeroporto e di altri documenti operativi rilevanti ai fini dei loro compiti e delle loro responsabilità.

 

j) Il gestore aeroportuale assicura che il manuale dell’aeroporto:

1) sia firmato dal dirigente responsabile dell’aeroporto;

2) sia stampato o disponibile in formato elettronico e sia facile da rivedere;

3) abbia un sistema per la gestione del controllo delle versioni che viene applicato e reso riconoscibile nel manuale dell’aeroporto; e

4) osservi i principi del fattore umano e sia organizzato in modo tale da facilitarne la preparazione, l’utilizzo e il riesame.

 

k) Il gestore aeroportuale deve conservare nell’aeroporto almeno una copia completa e aggiornata del manuale dell’aeroporto e metterla a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.

l) Il contenuto del manuale dell’aeroporto consiste in quanto segue:

1) disposizioni generali;

2) sistema di gestione dell’aeroporto, qualifiche e requisiti di addestramento;

3) aspetti particolari del sito aeroportuale;

4) aspetti particolari dell’aeroporto che devono essere segnalati al servizio di informazione aeronautico; e

5) aspetti particolari relativi alle procedure operative dell’aeroporto, ai suoi equipaggiamenti e alle misure di sicurezza.

 

ADR.OR.E.010 Prescrizioni relative alla documentazionea) Il gestore aeroportuale deve garantire la disponibilità di ogni altra documentazione richiesta e relativi aggiornamenti.

b) Il gestore aeroportuale deve essere in grado di diffondere istruzioni operative e altre informazioni senza ritardi.

 

(1) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(2) GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

(3) GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

 

 

ALLEGATO IV

 

Parte requisiti per le autorità — Aeroporti (Parte-ADR.OPS)

 

CAPO A — DATI AEROPORTUALI (ADR.OPS.A)

 

ADR.OPS.A.005 Dati aeroportuali

 

Il gestore aeroportuale deve, ove previsto:

a) determinare, documentare e conservare i dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili;

b) fornire i dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili agli utenti e ai pertinenti fornitori di servizi del traffico aereo e di informazione aeronautica.

 

 

ADR.OPS.A.010 Requisiti relativi alla qualità dei dati

 

Il gestore aeroportuale definisce accordi formali con le organizzazioni con le quali scambia dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche.

a) Tutti i dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili devono essere forniti dal gestore aeroportuale con la qualità e l’integrità necessarie.

b) Quando vengono pubblicati dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili, il gestore aeroportuale, deve:

(1) monitorare i dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili provenienti dal gestore aeroportuale e pubblicati dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo e di informazione aeronautica;

(2) notificare ai fornitori di servizi di informazione aeronautica pertinenti tutte le modifiche necessarie a garantire l’adeguatezza e la completezza dei dati relativi all’aeroporto e ai servizi disponibili, derivanti dal gestore aeroportuale;

(3) comunicare i pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi di informazione aeronautica quando i dati pubblicati provenienti dal gestore aeroportuale non sono corretti o adeguati.

 

 

 

ADR.OPS.A.015 Coordinamento tra gestori aeroportuali e fornitori di servizi d’informazione aeronauticaa) Per garantire che i fornitori di servizi di informazione aeronautica ottengano informazioni per consentire loro di fornire informazioni aggiornate prima del volo e soddisfare la necessità di informazioni durante il volo, il gestore aeroportuale deve adottare le disposizioni necessarie per comunicare ai pertinenti fornitori di servizi di informazione aeronautica, con un ritardo minimo, le seguenti informazioni:

1) informazioni sulle condizioni dell’aeroporto, rimozione di aeromobili immobilizzati, sistemi di salvataggio e antincendio e sistemi di avvicinamento con indicatore ottico di pendenza;

2) lo status operativo di impianti associati, servizi e strumenti di ausilio alla navigazione nell’aeroporto;

3) eventuali altre informazioni considerate di rilevanza operativa.

 

b) Prima di apportare modifiche al sistema di navigazione aerea, il gestore aeroportuale deve tenere debitamente conto dei tempi necessari ai pertinenti servizi di informazione aeronautica per la preparazione, la produzione e la pubblicazione dei relativi materiali da pubblicare.

 

 

CAPO B — SERVIZI OPERATIVI AEROPORTUALI, IMPIANTI E INSTALLAZIONI (ADR.OPS.B)

 

ADR.OPS.B.001 Fornitura di servizi

 

I servizi di cui al capo B del presente allegato sono forniti nell’aeroporto dal gestore aeroportuale direttamente o indirettamente.

 

ADR.OPS.B.005 Pianificazione di emergenza per l’aeroporto

 

Il gestore aeroportuale dispone e attua un piano di emergenza per l’aeroporto che:

a) è commisurato alle operazioni degli aeromobili e alle altre attività svolte nell’aeroporto;

b) prevede il coordinamento delle organizzazioni appropriate in risposta a una emergenza che si verifichi in un aeroporto o nelle sue vicinanze; e

c) contiene procedure per la verifica periodica dell’adeguatezza del piano e per il riesame dei risultati al fine di migliorarne l’efficacia.

 

 

ADR.OPS.B.010 Servizi di salvataggio e antincendioa) Il gestore aeroportuale assicura che:

1) siano forniti impianti, equipaggiamenti e servizi di salvataggio e antincendio nell’aeroporto;

2) siano tempestivamente disponibili equipaggiamenti adeguati, agenti antincendio e personale in numero sufficiente;

3) il personale addetto al servizio di salvataggio e antincendio è adeguatamente addestrato, equipaggiato e qualificato per operare in ambito aeroportuale; e

4) il personale addetto ai servizi di salvataggio e antincendio incaricato di intervenire in situazioni di emergenza aerea dimostra di possedere l’idoneità fisica necessaria per svolgere in maniera soddisfacente le proprie funzioni, tenendo conto del tipo di attività.

 

b) Il gestore aeroportuale stabilisce e attua un programma di addestramento per il personale che partecipa ai servizi di salvataggio e antincendio dell’aeroporto.

c) Il gestore aeroportuale organizza controlli di professionalità a intervalli adeguati, al fine di garantire la costante competenza.

d) Il gestore aeroportuale assicura che:

1) vengano utilizzati per l’attuazione del programma di addestramento istruttori ed esaminatori adeguatamente qualificati ed esperti; e

2) vengano utilizzati per la fornitura dell’addestramento impianti e strumenti adeguati.

 

e) Il gestore aeroportuale deve:

1) mantenere una documentazione adeguata relativa a qualifiche, addestramento e controlli di professionalità per dimostrare la conformità a tale requisito;

2) su richiesta, mette tale documentazione a disposizione del proprio personale interessato; e

3) se una persona viene assunta da un altro soggetto, su richiesta, mette tale documentazione a disposizione del nuovo datore di lavoro.

 

f) La riduzione temporanea del livello di protezione dei servizi di salvataggio e antincendio dell’aeroporto, a causa di circostanze impreviste, non richiede la preventiva approvazione dell’autorità competente.

 

 

ADR.OPS.B.015 Sorveglianza e controllo dell’area di movimento e relative infrastrutturea) Il gestore aeroportuale verifica le condizioni dell’area di movimento e lo status operativo delle relative infrastrutture e riferisce su questioni di rilevanza operativa, siano esse di natura temporanea o permanente, ai pertinenti fornitori di servizi del traffico aereo e fornitori di servizi di informazione aeronautica.

b) Il gestore aeroportuale effettua ispezioni regolari dell’area di movimento e delle relative infrastrutture.

 

 

ADR.OPS.B.020 Riduzione del rischio di impatto con fauna selvatica

 

Il gestore aeroportuale deve:

a) valutare il pericolo rappresentato dalla fauna selvatica nell’aeroporto e nelle zone limitrofe;

b) individuare strumenti e procedure per minimizzare il rischio di collisioni fra aeromobili e fauna selvatica nell’aeroporto; e

c) notificare all’autorità competente se da un esame della presenza di fauna selvatica risultino situazioni nelle vicinanze dell’aeroporto che comportano un pericolo correlato alla presenza di fauna selvatica.

 

 

ADR.OPS.B.025 Esercizio di mezzi di trasporto

 

Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare procedure per la formazione, la valutazione e l’autorizzazione di tutti i conducenti operanti sull’area di movimento.

 

ADR.OPS.B.030 Indicazioni sulla movimentazione in superficie e sistema di controllo

 

Il gestore aeroportuale garantisce che nell’aeroporto vengano fornite indicazioni sulla movimentazione in superficie e un sistema di controllo.

 

ADR.OPS.B.035 Operazioni in condizioni atmosferiche invernali

 

Il gestore aeroportuale assicura che vengano stabiliti e attuati mezzi e procedure per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali nelle condizioni invernali.

 

ADR.OPS.B.040 Operazioni notturne

 

Il gestore aeroportuale assicura che vengano stabiliti e attuati mezzi e procedure per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali durante le operazioni notturne.

 

ADR.OPS.B.045 Operazioni in bassa visibilitàa) Il gestore aeroportuale assicura che vengano stabiliti e attuati mezzi e procedure per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali in condizioni di bassa visibilità.

b) Le procedure in bassa visibilità richiedono l’approvazione preliminare da parte dell’autorità competente.

 

 

ADR.OPS.B.050 Operazioni in condizioni meteorologiche avverse

 

Il gestore aeroportuale assicura che vengano stabiliti e attuati mezzi e procedure per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali in condizioni atmosferiche avverse.

 

ADR.OPS.B.055 Qualità del carburante

 

Il gestore aeroportuale verifica che le organizzazioni che partecipano alle operazioni di stoccaggio e distribuzione del carburante agli aeromobili dispongano di procedure che garantiscano che gli aeromobili siano riforniti con carburante non contaminato e conforme alle specifiche.

 

ADR.OPS.B.065 Aiuti visivi e impianti elettrici aeroportuali

 

Il gestore aeroportuale deve disporre di procedure per garantire che gli aiuti visivi e gli impianti elettrici dell’aeroporto funzionino come previsto.

 

ADR.OPS.B.070 Sicurezza dei lavori nell’aeroportoa) Il gestore aeroportuale stabilisce e attua procedure atte ad assicurare che:

1) la sicurezza degli aeromobili non venga compromessa da lavori in aeroporto; e

2) la sicurezza dei lavori in aeroporto non venga compromessa dalle attività operative dell’aeroporto.

 

 

 

ADR.OPS.B.075 Salvaguardia degli aeroportia) Il gestore aeroportuale monitora l’aeroporto e i suoi dintorni:

1) le superfici di protezione e di limitazione degli ostacoli come stabilito dalla base di certificazione, e le altre superfici e aree associate all’aeroporto, per adottare, nei limiti delle sue competenze, le misure appropriate per attenuare i rischi associati alla penetrazione di tali superfici e aree;

2) la segnaletica e l’illuminazione degli ostacoli per poter adottare azioni nell’ambito della propria competenza, a seconda dei casi; e

3) i pericoli correlati alle attività umane e all’utilizzo del territorio, al fine di adottare azioni nei limiti della propria competenza, a seconda dei casi.

 

b) Il gestore aeroportuale dispone di procedure per ridurre i rischi associati ad ostacoli, sviluppi territoriali e altre attività nelle aree monitorate che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili all’interno, da o verso l’aeroporto.

 

 

ADR.OPS.B.080 Contrassegni e illuminazione di veicoli e altri oggetti mobili

 

Il gestore aeroportuale assicura che i veicoli e altri oggetti mobili, esclusi gli aeromobili, sull’area di movimento dell’aeroporto rechino dei contrassegni e, se i veicoli sono utilizzati di notte o in condizioni di bassa visibilità, siano illuminati. Possono essere esentati le attrezzature di manutenzione degli aeromobili e i veicoli utilizzati solo sui piazzali.

 

ADR.OPS.B.090 Uso dell’aeroporto da parte di aeromobili con codice di riferimento superiorea) Fatta eccezione per gli aeromobili in situazioni di emergenza, un gestore aeroportuale può, previa approvazione dell’autorità competente, consentire l’uso dell’aeroporto o di parti dello stesso da parte di un aeromobile con un codice identificativo superiore rispetto alle caratteristiche di progettazione dell’aeroporto indicate nella specifica del certificato.

b) Nel dimostrare la conformità alla lettera a), si applicano le disposizioni della norma ADR.OR.B.040.

 

 

CAPO C — MANUTENZIONE DELL’AEROPORTO (ADR.OPS.C)

 

ADR.OPS.C.005 Aspetti generali

 

Il gestore aeroportuale stabilisce e attua un programma di manutenzione, inclusa la manutenzione preventiva se del caso, per mantenere le infrastrutture dell’aeroporto in grado di soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

ADR.OPS.C.010 Pavimentazioni, altre superfici e sistemi di drenaggioa) Il gestore aeroportuale ispeziona le superfici di tutte le aree di movimento inclusi le pavimentazioni (piste, vie di rullaggio e piazzali), le aree adiacenti e di drenaggio per valutarne regolarmente le condizioni, nell’ambito di un programma di manutenzione preventiva e correttiva dell’aeroporto.

b) Il gestore aeroportuale deve:

1) curare la manutenzione delle superfici di tutte le aree di movimento con l’obiettivo di evitare e rimuovere tutti i residui ed oggetti che potrebbero causare danni agli aeromobili o compromettere il funzionamento dei sistemi di bordo;

2) curare la manutenzione della superficie delle piste, delle vie di rullaggio e dei piazzali al fine di impedire la formazione di irregolarità pericolose;

3) intraprendere attività di manutenzione quando le caratteristiche di attrito per la totalità o una parte della pista, se incontaminata, sono al di sotto del livello minimo di attrito. La frequenza di tali misure deve essere sufficiente per determinare la tendenza delle caratteristiche di attrito della superficie della pista.

 

 

 

ADR.OPS.C.015 Aiuti visivi e impianti elettrici

 

Il gestore aeroportuale stabilisce e assicura l’attuazione di un sistema di manutenzione correttiva e preventiva di aiuti visivi e di impianti elettrici in grado di assicurare la disponibilità, l’affidabilità e la conformità del sistema di segnaletica e illuminazione.