§ 2.10.53 - L.R. 9 gennaio 2014, n. 1.
Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:09/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . Competenza in materia di pro loco e abrogazione
Art. 2 . Norma finanziaria
Art. 3 . Entrata in vigore


§ 2.10.53 - L.R. 9 gennaio 2014, n. 1.

Norme urgenti in materia di competenza relative alle associazioni turistiche pro loco.

(B.U. 16 gennaio 2014, n. 3)

 

     Art. 1. Competenza in materia di pro loco e abrogazione

1. L'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari), è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Competenze in materia di pro loco)

1. A decorrere dall'anno 2014 sono trasferiti alla competenza della Regione gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), relativi alle funzioni in materia di associazioni pro loco, previste dal decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 5 novembre 1997, n. 887; conseguentemente la lettera e) del comma 1 dell'articolo 31, della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.

2. Compete alle province l'erogazione dei finanziamenti annui previsti a favore delle associazioni pro loco dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10 (Concessione di contributi annuali in favore degli Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e Associazioni pro-loco), per le annualità sino al 2013, a valere sulle rispettive risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).".

 

          Art. 2. Norma finanziaria

1. È autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 1, una spesa valutata in euro 2.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2014, cui si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), per la parte attribuita alle province.

2. Alle conseguenti variazioni di spesa si provvede con il bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e successivi.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).