§ 6.2.161 - L.R. 28 giugno 2013, n. 16.
Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:28/06/2013
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013"


§ 6.2.161 - L.R. 28 giugno 2013, n. 16.

Modifica della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

(B.U. 28 giugno 2013, n. 54)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013"

1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013" è così sostituito:

 

"4. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1, richiesto dal comune o dall’aggregazione di più comuni, in relazione alle esigenze di impiego, è corrisposto al lavoratore, direttamente o per tramite di uno o più soggetti attuatori beneficiari del contributo regionale, individuati dallo stesso comune mediante procedura conforme alla normativa vigente, sino ad un importo massimo di euro 5.000,00 ed è integrato da una quota comunale aggiuntiva pari almeno al 10 per cento del finanziamento regionale.".