§ 3.9.84 - L.R. 23 luglio 2013, n. 17.
Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Garantita dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 artigianato e industria
Data:23/07/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”
Art. 3.  Ambito di applicazione
Art. 4.  Titolarità del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”
Art. 5.  Programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d’impresa
Art. 6.  Programmazione
Art. 7.  Comitato per la qualità
Art. 8.  Commissioni tecniche
Art. 9.  Disciplinare
Art. 10.  Uso del marchio e relativo contratto
Art. 11.  Programmazione e misure di sostegno
Art. 12.  Contributi
Art. 13.  Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d’uso del marchio
Art. 14.  Vigilanza
Art. 15.  Disposizioni di attuazione
Art. 16.  Abrogazioni e norme finali
Art. 17.  Disposizioni finanziarie
Art. 18.  Notifica alla Commissione europea


§ 3.9.84 - L.R. 23 luglio 2013, n. 17. [1]

Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".

(B.U. 26 luglio 2013, n. 63)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione del Veneto, per la tutela e la garanzia del consumatore, per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, nonché per impedire lo sfruttamento delle risorse umane, dell’ambiente e della comunità, favorisce azioni atte a:

a) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche e l’elevato livello qualitativo dei beni e servizi offerti in Veneto, nonché i relativi criteri di valutazione della qualità;

b) sviluppare un elevato livello qualitativo dei prodotti, dei processi produttivi e dei servizi delle imprese e il rispetto di parametri di responsabilità sociale delle imprese stesse;

c) garantire ai consumatori finali il rispetto dei livelli qualitativi dichiarati per i prodotti, per i processi produttivi ed i servizi certificati dal marchio di cui all’articolo 2;

d) promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita dei prodotti e dei servizi certificati dal marchio di cui all’articolo 2;

e) assicurare la tutela, anche legale, dei diritti di proprietà industriale, come definiti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni, delle imprese che aderiscono al marchio di cui all’articolo 2.

 

     Art. 2. Marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi con un elevato standard qualitativo controllato, la Giunta regionale è autorizzata a proporre domanda per la registrazione del marchio “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”, marchio collettivo di qualità con indicazione d’origine. La Giunta regionale è autorizzata, anche tramite procedure ad evidenza pubblica, ad individuare il logo che contraddistingue il marchio di qualità.

2. Il marchio di cui al comma 1 trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità dei prodotti e dei servizi.

3. Il marchio di qualità risponde alle prescrizioni di cui alla normativa europea sugli aiuti di Stato ed alla normativa europea in tema di etichettatura e pubblicità dei prodotti.

4. Il marchio è apposto sui prodotti e servizi che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione e alle loro caratteristiche.

5. Il marchio è depositato anche nella versione inglese al fine di renderne efficace l’utilizzo anche da parte delle imprese che esportano i propri prodotti e servizi sui mercati internazionali.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai prodotti e ai servizi delle imprese, contrassegnati da un marchio collettivo così come disciplinato dall’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni, da un marchio comunitario collettivo così come disciplinato dagli articoli da 66 a 74 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e/o da un marchio internazionale e/o da un marchio collettivo depositato e registrato in altri Paesi.

 

     Art. 4. Titolarità del marchio di qualità con indicazione d’origine “Qualità Garantita dalla Regione Veneto”

1. La Regione del Veneto è titolare e detiene il marchio di qualità di cui agli articoli da 1 a 3.

 

     Art. 5. Programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d’impresa

1. La qualità dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal marchio di cui all’articolo 2 e la responsabilità sociale delle imprese licenziatarie sono garantite attraverso un programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d’impresa.

2. Il programma aperto di controllo della qualità dei prodotti e dei servizi e della responsabilità sociale delle imprese licenziatarie di cui al comma 1 è finalizzato a verificare nei soggetti utilizzatori del marchio la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l’uso del medesimo nonché il rispetto dello specifico disciplinare di riferimento per il prodotto o servizio su cui è applicato.

3. Il programma aperto di controllo della qualità e della responsabilità sociale d’impresa per ogni categoria di prodotti e di servizi è eseguito da un organismo di controllo indipendente, accreditato e abilitato a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee ed individuato dalla Giunta regionale. Il programma di controllo è attuato in osservanza dei disciplinari previsti per le varie categorie di prodotti e di servizi.

 

     Art. 6. Programmazione

     [Abrogato]

 

     Art. 7. Comitato per la qualità

1. La Giunta regionale nomina, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, il comitato per la qualità e ne determina anche la composizione.

2. Il comitato per la qualità:

a) individua i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di servizi disciplinati dal marchio di cui all’articolo 2;

b) approva i modelli dei disciplinari di produzione proposti dalle commissioni tecniche e le loro eventuali modifiche;

c) aggiorna il registro dei disciplinari di produzione, recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e servizi, previsti dall’articolo 9;

d) prescrive le linee guida per l’unitarietà dell’azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;

e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e servizi.

 

     Art. 8. Commissioni tecniche

1. La Giunta regionale nomina, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, una commissione tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di servizi e imprese ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio di cui all’articolo 2.

2. Le commissioni tecniche:

a) predispongono i disciplinari di produzione, i regolamenti d’uso del marchio, i modelli di contratto di licenza d’uso e le relative modifiche e li sottopongono all’approvazione del comitato per la qualità di cui all’articolo 7;

b) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi;

c) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto europeo, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.

3. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se il comitato per la qualità incarica dello svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti o di servizi.

 

     Art. 9. Disciplinare

1. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi e di imprese l’elaborazione di uno specifico disciplinare è condizione indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’uso del marchio di qualità con indicazione di origine di cui all’articolo 2.

2. Per ciascun prodotto o servizio o ciascuna categoria di prodotti o di servizi e di imprese individuati dal comitato per la qualità, la commissione tecnica di cui all’articolo 8 elabora uno specifico disciplinare. Il comitato per la qualità approva il disciplinare.

 

     Art. 10. Uso del marchio e relativo contratto

1. Il diritto a utilizzare il marchio di qualità può essere concesso a tutte le imprese individuali, società di persone, società di capitali e consorzi di imprese che rispettano il disciplinare.

2. La Giunta regionale approva la procedura per l’utilizzo del marchio e ne disciplina le modalità di concessione in uso, anche allegando uno schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio.

3. La richiesta di utilizzare il marchio di qualità e la concessione del diritto ad utilizzarlo non possono essere soggetti a pagamento, nemmeno a titolo di compartecipazione alle spese di istruttoria, certificazione, controllo e gestione del marchio.

 

     Art. 11. Programmazione e misure di sostegno

1. Per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

a) campagne informative rivolte ai consumatori;

b) azioni promozionali della commercializzazione;

c) azioni pubblicitarie;

d) misure dirette all’attuazione di programmi di controllo di qualità.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto.

2. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall’Unione europea è ammesso fare riferimento all’origine geografica del prodotto o servizio, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

3. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione del Veneto o, su incarico della stessa, da Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

 

     Art. 12. Contributi

1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

2. [Abrogato].

 

     Art. 13. Elenco dei licenziatari, registro dei disciplinari di produzione e raccolta dei regolamenti d’uso del marchio

1. Presso Unioncamere, previa intesa tra la medesima e la Giunta regionale, sono tenuti l’elenco dei soggetti licenziatari del marchio, di cui all’articolo 2, suddiviso per categoria di prodotto o di servizio, il registro dei disciplinari di produzione e la raccolta dei regolamenti d’uso del marchio.

 

     Art. 14. Vigilanza

1. La Giunta regionale vigila sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, dei disciplinari e dei contratti di licenza d’uso del marchio. La Giunta regionale può affidare il predetto compito ad altro soggetto pubblico, in possesso della professionalità necessaria, previa stipulazione di un’apposita convenzione.

 

     Art. 15. Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.

 

     Art. 16. Abrogazioni e norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 15 sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di legge regionale:

a) articoli da 1 a 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 “Norme generali in materia di marchi regionali”;

b) articoli da 11 a 15 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”;

c) articoli 5 e 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 15 ogni richiamo alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 15 cessano di avere applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

a) deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2005, n. 3049 “Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica. Disciplina dell’uso del marchio turistico regionale. Deliberazione n. 2679 del 6 agosto 2004”;

b) deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 2382 “Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell’uso del marchio turistico regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005”;

c) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2007, n. 1980 “Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell’uso del marchio turistico regionale di cui alla deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005”;

d) deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2008, n. 2642 “Estensione dell’uso del marchio turistico regionale agli operatori del settore agricolo e agroalimentare e a prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 2382 del 1° agosto 2006”.

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 5, 11 e 12 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0051 “Tutela dei marchi e delle produzioni tipiche” mediante prelevamento di pari importo dal fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, allocato nell’upb U0053 “Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2013.

 

     Art. 18. Notifica alla Commissione europea

1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

2. [Abrogato].


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 giugno 2016, n. 18.