§ 3.3.40 - L.R. 24 settembre 2013, n. 23.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:24/09/2013
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Art. 2.  Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”
Art. 3.  Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.3.40 - L.R. 24 settembre 2013, n. 23.

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

(B.U. 27 settembre 2013, n. 82)

 

Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 [1]

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 10 febbraio 2014.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 2. Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” [2]

1. La legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” è abrogata.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia

1. [Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”] [3].

2. [Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42] [4].

3. [I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia] [5].

4. [Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica] [6].

5. [La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria] [7].

6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituito:

“2. Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così sostituita:

“h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2014, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2014, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.