§ 3.18.105 - L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:08/10/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8
Art. 2.  Requisiti dei membri della Consulta delle attività produttive
Art. 3.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione
Art. 4.  Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8/2012
Art. 5.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 8/2012
Art. 6.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 7.  Norma finale


§ 3.18.105 - L.R. 8 ottobre 2013, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, “Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”.

(G.U.R. 11 ottobre 2013, n. 46)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola ‘tredici’ è sostituita dalla parola ‘diciannove’;

b) al comma 1 lettera c) la parola ‘due’ è sostituita dalla parola ‘tre’;

c) al comma 1 lettera d) la parola ‘quattro’ è sostituita dalla parola ‘otto’;

d) al comma 1 lettera f) la parola ‘tre’ è sostituita dalla parola ‘quattro’;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1 bis. L’Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale.”;

f) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ‘Nello statuto dell’IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza.’.

 

     Art. 2. Requisiti dei membri della Consulta delle attività produttive

1. All’articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, è sostituito dal seguente: “1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione regionale.”.

2. In sede di prima applicazione si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’IRSAP, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 8/2012, come sostituito dal precedente comma 1, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole “su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti:

“fra i membri del Consiglio di amministrazione nell’ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell’articolo 7, comma 1.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, la parola “consecutivi” è soppressa.

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: “nell’ambito dei componenti designati su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell’articolo 7, comma 1.”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 8/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 8/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “, scelto dal Presidente della Regione,” sono soppresse;

b) le parole “L’Assessore regionale per l’economia e l’Assessore regionale per le attività produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall’elenco. È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto.”.

2. Il bando di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, come modificato dal precedente comma 1, è emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 7. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.