§ 2.13.40 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 18.
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:14/10/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Riduzione temporale del vincolo di destinazione d’uso degli impianti
Art. 2.  Norma finale


§ 2.13.40 - L.R. 14 ottobre 2013, n. 18.

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U.R. 25 ottobre 2013, n. 48)

 

Art. 1. Riduzione temporale del vincolo di destinazione d’uso degli impianti

1. L’articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

‘Art. 15. 1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d’uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.’.

2. I disciplinari d’uso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 8/1978 come sostituito dal comma 1.

3. Restano salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione.

 

     Art. 2. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.