§ 5.1.83 - L.R. 2 agosto 2013, n. 24.
Modifiche alla Legge Regionale 23 Novembre 2011, N. 22: “Norme in Materia di Riqualificazione Urbana Sostenibile e Assetto Idrogeologico e modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/08/2013
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 22/2011)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.1.83 - L.R. 2 agosto 2013, n. 24.

Modifiche alla Legge Regionale 23 Novembre 2011, N. 22: “Norme in Materia di Riqualificazione Urbana Sostenibile e Assetto Idrogeologico e modifiche alle Leggi Regionali 5 Agosto 1992, N. 34 ‘Norme in Materia Urbanistica, Paesaggistica e di Assetto del Territorio’ e 8 Ottobre 2009, N. 22 ‘Interventi della Regione per il Riavvio delle Attività Edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere Tecniche di Edilizia Sostenibile’ "

(B.U. 22 agosto 2013, n. 67)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “non superi il 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non superi il 20 per cento” e le parole: “aumentabile al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aumentabile al 25 per cento”.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2011 le parole: “o di vincoli ambientali” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:

“3. E’ consentita l’adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all’ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate.”.

4. L’articolo 12 della l.r. 22/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Modifica alla l.r. 22/2009)

1. All’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009 le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”.”.

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.