§ 3.5.52 - L.R. 8 agosto 2013, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di attività produttive


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:08/08/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Differimento di termini
Art. 2.  Imprese giovanili
Art. 3.  Indicatori occupazionali
Art. 4.  Procedimenti in corso
Art. 5.  Rateizzazione crediti derivanti da revoche o rinunce ad agevolazioni
Art. 6.  Sanatorie ed agevolazioni
Art. 7.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 3.5.52 - L.R. 8 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni urgenti in materia di attività produttive

(B.U. 8 agosto 2013, n. 28)

 

Art. 1. Differimento di termini

1. La scadenza del termine previsto dall’articolo 35, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, è fissata al 31 dicembre 2013.

2. La scadenza del termine previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è fissata al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 2. Imprese giovanili

1. Per gli avvisi pubblici, finalizzati alla concessione di agevolazioni, emanati prima dell’entrata in vigore della legge 11 novembre 2011, n. 180, il requisito ovvero il punteggio premiale connesso alla partecipazione giovanile alle imprese richiedenti si intende posseduto anche laddove i giovani interessati avevano, al momento della presentazione della domanda, un’età inferiore a quella, aumentata di un anno, prescritta dal pertinente avviso.

 

     Art. 3. Indicatori occupazionali [1]

1. Il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l’impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il termine del 31 dicembre 2018.

 

     Art. 4. Procedimenti in corso

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Rateizzazione crediti derivanti da revoche o rinunce ad agevolazioni

1. L’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, è così modificato:

a) nel comma tre le parole “trentasei rate mensili” sono sostituite dalle seguenti “settantadue rate mensili costanti in caso di piccole e medie imprese”;

b) il comma 6 è così sostituito: “In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero di cinque rate non consecutive, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito scaduto in 12 rate mensili di uguale importo, presentando un piano di rientro entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di morosità. Tale beneficio può essere concesso una sola volta; decorso inutilmente tale termine il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito residuo entro i successivi 60 giorni.” [2];

c) i commi 2 e 7 sono soppressi.

2. Gli interessi dovuti sulle somme da restituire a seguito di revoca di agevolazioni concesse ovvero di rinuncia alle stesse sono, in ogni caso, esclusivamente quelli legali, pro tempore vigenti, dal momento dell’erogazione al momento dell’adozione del provvedimento con il quale viene disposta la rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, su istanza dell’interessato, anche ai piani di rateizzazione in corso, fermo restando che l’interessato medesimo non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate in eccedenza rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

 

     Art. 6. Sanatorie ed agevolazioni

1. Il beneficiario di agevolazioni che siano state revocate esclusivamente a causa della mancata presentazione della prescritta documentazione conserva il diritto alle agevolazioni medesime qualora l’inadempienza sia stata dovuta al successivo annullamento del titolo edilizio inizialmente concesso dal Comune territorialmente competente.

2. Il diritto di cui al comma 1 è subordinato alla positiva verifica della sussistenza delle seguenti condizioni alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il sopravenuto rilascio del titolo edilizio in sanatoria;

b) l’ultimazione dell’investimento oggetto di finanziamento.

 

     Art. 7. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.