§ 8.3.266 - Direttiva 19 novembre 2012, n. 36.
Direttiva n. 2012/36/UE della Commissione, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:19/11/2012
Numero:36


Sommario
Art. 1. Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.3.266 - Direttiva 19 novembre 2012, n. 36.

Direttiva n. 2012/36/UE della Commissione, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(G.U.U.E. 20 novembre 2012, n. L 321)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida [1], in particolare l’articolo 8,

 

considerando quanto segue:

 

(1) I codici e subcodici di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE devono essere aggiornati alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida [2]. A questo riguardo, è opportuno mantenere la validità delle patenti di guida rilasciate prima dell’applicazione della direttiva 2006/126/CE, il 19 gennaio 2013.

 

(2) È necessario adeguare il contenuto dell’esame di guida per i veicoli della categoria C1 alle diverse caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria. Contrariamente ai veicoli di categoria C, che sono destinati al trasporto professionale di merci, la categoria C1 è più eterogenea e comprende una ampia gamma di veicoli, come i veicoli da diporto o per uso personale, i veicoli per servizi di emergenza o dei vigili del fuoco, nonché veicoli utilitari destinati all’uso professionale ma nei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Non dovrebbe essere necessario per i conducenti di questo tipo di veicoli dimostrare, in occasione dell’esame di guida, la propria conoscenza delle regole o degli equipaggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del trasporto professionale, come il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [3] e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [4]. Tale modifica delle regole vigenti ridurrebbe il rischio che dei conducenti guidino veicoli di categoria B sovraccarichi per evitare i costi che comporta dover seguire dei corsi e sostenere l’esame per essere abilitati alla guida di veicoli di categoria C o C1, accrescendo in tal modo la sicurezza stradale. Essa ridurrebbe inoltre l’onere amministrativo e finanziario per le PMI e le microimprese che devono utilizzare tali veicoli utilitari nell’ambito della loro attività.

 

(3) È necessario rivedere i requisiti concernenti i veicoli e i motocicli di categoria A1, A2 e A da utilizzare durante le prove di capacità e comportamento alla luce del progresso tecnico, in particolare lo sviluppo e l’utilizzo più diffuso di motocicli elettrici. È necessario inoltre adeguare le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida.

 

(4) È necessario modificare i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove e al contenuto delle prove di capacità e di comportamento per i veicoli di categoria C e D alla luce del progresso tecnico, in particolare per tener conto del crescente sviluppo e utilizzo nel settore dei trasporti di veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici o ibridi. È necessario verificare la competenza dei conducenti esaminando la loro capacità di utilizzare il sistema di cambio dei veicoli in modo sicuro, economico e meno inquinante possibile. La semplificazione delle attuali restrizioni alla guida di veicoli con cambio automatico ridurrebbe inoltre gli oneri amministrativi e finanziari per le PMI e le microimprese che operano nel settore del trasporto su gomma.

 

(5) Dato che la direttiva 2006/126/CE sarà pienamente applicabile il 19 gennaio 2013, la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

 

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Gli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

 

[2] GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.

 

[3] GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

 

[4] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

 

 

ALLEGATO

 

I. All’allegato I della direttiva 2006/126/CE, il paragrafo 3, concernente la pagina 2 della patente di guida, lettera a), punto 12), è così modificato:

 

1) È inserito il seguente codice 46:

 

"46. Solo per tricicli";

 

2) Il codice 72 è cancellato;

 

3) Il testo del codice 73 è sostituito dal seguente:

 

"73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)";

 

4) I codici da 74 a 77 sono cancellati;

 

5) Il testo del codice 79 è sostituito dal seguente:

 

"79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell’articolo 13 della presente direttiva.

 

79.01.Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car79.02.Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero79.03.Limitata a tricicli79.04.Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg79.05.Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg79.06.Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 kg";

 

6) Sono inseriti i seguenti codici 80 e 81:

 

"80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

 

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni";

 

7) È inserito il seguente codice 90:

 

"90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo";

 

8) Il testo del codice 96 è sostituito dal seguente:

 

"96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3500 kg ma non supera 4250 kg";

 

9) È aggiunto il seguente codice 97:

 

"97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada [*]

 

II. L’allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

 

1) Il punto 4.1.1 è sostituito dal seguente:

 

"4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [**]; impiego dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada";

 

2) È inserito il seguente punto 4.1 bis:

 

"4.1 bis Gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.";

 

3) Il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

 

"5.1 Cambio del veicolo

 

5.1.1. Il candidato che intende conseguire l’abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

 

Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

 

5.1.2. I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico.

 

Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

 

5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE

 

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.";

 

4) Il punto 5.2 è così modificato:

 

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.";

 

b) Il testo concernente la categoria A1, la categoria A2 e la categoria A è sostituito dal seguente:

 

"Categoria A1

 

Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;

 

Categoria A2:

 

Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;

 

Categoria A

 

Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg;";

 

c) Il testo concernente le categorie C e CE è sostituito dal seguente:

 

"Categoria C

 

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria CE

 

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.";

 

5) Il punto 8.1.4 è sostituito dal seguente:

 

"8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest’ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;";

 

6) È aggiunto il seguente punto 8.4:

 

"8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico

 

8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente."

 

7) Il punto 9.3.2 è sostituito dal seguente:

 

"9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all’ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);".

 

[*] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8."

 

[**] GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.