§ 42.4.34 - D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 768.
Approvazione di disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, emanata con decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:22/12/1979
Numero:768

§ 42.4.34 - D.P.R. 22 dicembre 1979, n. 768.

Approvazione di disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

(G.U. 23 febbraio 1980, n. 53)

 

 

     Le disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenute nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegate al presente decreto, con la esclusione di quanto specificato nelle premesse, sono emanate ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed hanno efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70 (Roma, 18 settembre 1979)

 

     All'ipotesi di accordo 31 luglio 1979 concernente la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito con il seguente:

     "Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonché di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione".

     L'art. 5 non approvato è sostituito con il seguente:

     "Definizione di nuove posizioni di lavoro. - Gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70".

     L'art. 12 non approvato è sostituito con il seguente:

     "Rapporti di lavoro a tempo definito. - Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.

     Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, della indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

     Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.

     Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

     L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo".

     Il sesto comma non approvato dell'art. 28 è sostituito con il seguente:

     "Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano già fruito del beneficio".

     L'art. 53 non approvato è sostituito con il seguente:

     "Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. - Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potrà essere ricoperta, per una sola volta, dall'istituto stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore.

     Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso, per la copertura di non più del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneità in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovrà essere adeguata alla qualità e complessità dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi.

     In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso:

     siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;

     risultino disoccupati;

     siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

     abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale assunto in applicazione dei citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unità".