§ 42.4.1a - Legge 21 marzo 1958, n. 266.
Carriere direttive del personale tecnico dell'istituto superiore di sanità disciplinato da disposizioni particolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:21/03/1958
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di capo laboratorio di 1ª e 2ª classe ed i relativi posti sono soppressi
Art. 2.      La nomina a capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili [...]
Art. 3.      Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di "capo laboratorio"
Art. 4.      Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'art. 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nell'esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello [...]


§ 42.4.1a - Legge 21 marzo 1958, n. 266.

Carriere direttive del personale tecnico dell'istituto superiore di sanità disciplinato da disposizioni particolari.

(G.U. 9 aprile 1958, n. 85).

 

 

     Art. 1.

     Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di capo laboratorio di 1ª e 2ª classe ed i relativi posti sono soppressi.

     In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto è istituito un posto di "capo laboratorio" (coefficiente 900).

 

          Art. 2.

     La nomina a capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli aiuti principali, primi aiuti ed aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

 

          Art. 3.

     Gli attuali capi laboratorio di 1ª classe assumono la qualifica di "capo laboratorio".

     Nella prima attuazione della presente legge gli attuali capi laboratorio di 2ª classe possono essere nominati capi laboratorio ai sensi dell'art. 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'art. 212 del citato testo unico.

     Qualora gli stessi non vengano nominati "capi laboratorio" conservano ad personam la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli aiuti principali.

 

          Art. 4.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'art. 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane così modificato:

     "Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo".

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nell'esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello stato di revisione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.