§ 42.4.13 - D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450.
Inquadramento del personale degli Istituti talassografici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:27/02/1955
Numero:450


Sommario
Art. 1.      Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede con il personale di cui alla tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, [...]
Art. 2.      I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella B, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso [...]
Art. 3.      Per gli adempimenti dei servizi contabili, d'ordine e subalterni agli Istituti talassografici possono essere stabilmente assegnati segretari contabili, personale [...]
Art. 4.      Nella prima attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 625, i posti istituiti nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle A, B e C per gli Istituti sperimentali [...]
Art. 5.      Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...]
Art. 6.      Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...]
Art. 7.      Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il [...]
Art. 8.      Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con una delle [...]
Art. 9.      Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con qualifica [...]
Art. 10.      Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno ad personam, [...]
Art. 11.      Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma del presente decreto, può riscattare, ai fini [...]
Art. 12.      Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti di trattamento [...]
Art. 13.      Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in [...]
Art. 14.      Al fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 10 della legge 31 luglio 1954, n. 625, le pensioni saranno liquidate sulla base dello stipendio del grado della [...]
Art. 15.      Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria


§ 42.4.13 - D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450. [1]

Inquadramento del personale degli Istituti talassografici.

(G.U. 6 giugno 1955, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede con il personale di cui alla tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e successive modificazioni, alle tabelle H ed I, allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le quali pertanto sono, a norma dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 625, sostituite da quelle A, B e C, annesse al presente decreto e vistate dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

 

          Art. 2.

     I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella B, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami, da espletare con l'osservanza delle norme all'uopo vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria, tra coloro che, oltre al possesso dei prescritti requisiti, siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

     diploma di Istituto nautico, Sezione capitani e Servizio macchinisti - diploma di maturità scientifica - diploma di Istituto industriale, Sezione elettromeccanici.

 

          Art. 3.

     Per gli adempimenti dei servizi contabili, d'ordine e subalterni agli Istituti talassografici possono essere stabilmente assegnati segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenente rispettivamente ai ruoli di cui alle tabelle IV, V e VI, allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, ferme restando le attuali rispettive dotazioni organiche; oppure personale degli attuali ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, corrispondenti ai ruoli organici dei segretari contabili (gruppo B), del personale d'ordine (gruppo C), di cui alle tabelle IV e V allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, nonché personale dell'attuale ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno di cui alla tabella C annessa al presente decreto.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 625, i posti istituiti nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle A, B e C per gli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso per titoli, da espletare, secondo le norme dei successivi articoli, tra il personale che, proveniente con rapporto stabile di impiego dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, presti servizio presso gli Istituti medesimi.

     Per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per l'immissione nei ruoli organici degli Istituti di sperimentazione agraria, prescindendo dal limite massimo di età.

 

          Art. 5.

     Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di direttore, di geofisico capo, di biologo specialista capo o chimico capo, con equiparazione al grado non inferiore al VII dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno cinque anni.

     Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado VI della predetta carriera di direttore ordinario e consegue la promozione al grado V qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo e, successivamente, la promozione al grado IV se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.

 

          Art. 6.

     Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli Enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'8° dell'ordinamento gerarchico statale, ed abbia effettivamente esercitate le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno tre anni.

     Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato nel grado 8° della predetta carriera di aiuto direttore e consegue la promozione al grado 7° qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

 

          Art. 7.

     Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori nel ruolo tecnico superiore di gruppo A è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equiparazione a grado non inferiore al 10° dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le funzioni fino alla data del bando di concorso per almeno tre anni.

     Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado 10° della predetta carriera degli sperimentatori, e consegue la promozione al grado 9° qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

 

          Art. 8.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con una delle qualifiche di disegnatore, di aiuto tecnico o di capo tecnico, acquisita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni vigenti in materia, collocato: nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di cui al precedente art. 2; nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale d'ordine di gruppo C, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso di una delle predette qualifiche anche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

 

          Art. 9.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con qualifica tecnica-subalterna, acquisita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni all'uopo richieste dalle disposizioni vigenti in materia, collocato nel ruolo speciale transitorio corrispondente al titolo organico del personale tecnico subalterno di cui al precedente art. 3, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso della predetta qualifica anche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

 

          Art. 10.

     Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti del relativo trattamento economico, l'eventuale eccedenza dello stipendio del quale, avuto riguardo alle posizioni acquisite presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulti provvisto alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, rispetto a quello conseguito in base alla nomina od al collocamento nei predetti ruoli speciali transitori.

     Al personale nominato nei ruoli organici a norma dei precedenti articoli è concessa la abbreviazione di un anno per ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per conseguire gli aumenti periodici di stipendio, limitatamente a un numero di aumenti periodici uguale al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli enti preesistenti.

 

          Art. 11.

     Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma del presente decreto, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni, il servizio reso stabilmente presso gli Istituti talassografici e presso gli enti preesistenti fino alla data da cui decorre la nomina o il collocamento nei ruoli anzidetti.

 

          Art. 12.

     Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, è tenuto a rimborsare all'Erario, in unica soluzione, il valore economico delle polizze di assicurazione o l'ammontare dei fondi previdenziali accantonati, per la parte corrispondente alle quote dei premi o di contributi corrisposti dall'Amministrazione per il periodo di servizio che viene riscattato.

     In conto del contributo di riscatto del 6% che il personale deve versare all'Erario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è computato l'importo delle ritenute effettuate per il trattamento di quiescenza sulle retribuzioni del personale stesso nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, limitatamente però alla parte di tale importo eccedente la somma delle quote di premi o di contributi versate per alimentare i predetti trattamenti assicurativi o previdenziali. In conto del medesimo contributo è anche da computare l'intero importo delle ritenute per il trattamento di quiescenza che vengono effettuate sulle retribuzioni del personale nel periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della predetta legge e quella di decorrenza della nomina nei ruoli organici o del collocamento nei ruoli speciali transitori.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi contribuzione per il mantenimento dei trattamenti assicurativi o previdenziali di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 13.

     Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la consegna delle polizza di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

     La consegna delle polizza è condizionata alla apposizione di vincolo di indisponibilità, fino alla cessazione del servizio, per il valore economico della totalità dei premi versati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     In caso di riscatto delle polizza l'importo realizzato resterà accantonato presso l'Istituto assicuratore in deposito fruttifero o sarà altrimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dall'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione del servizio.

     Nel caso di liquidazione dei fondi previdenziali il relativo importo sarà parimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione dal servizio.

     Per il personale che si avvale delle disposizioni del precedente art. 11 la revoca dei vincoli anzidetti sarà disposta dall'Amministrazione all'atto del rimborso indicato al primo comma dell'articolo 12 del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Al fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 10 della legge 31 luglio 1954, n. 625, le pensioni saranno liquidate sulla base dello stipendio del grado della gerarchia statale cui era equiparata la qualifica del dipendente all'atto della cessazione del rapporto d'impiego, semprechè tale cessazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

     Per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, ai fini previsti dal comma precedente, le pensioni saranno liquidato sulla base dello stipendio del grado della gerarchia statale cui era equiparata la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 15.

     Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella A - Personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (Gruppo A)

 

Grado

 

Numero dei posti

I)

Direttore ordinario di 1ª classe

32 (1)

 

Direttore ordinario di 2ª classe

32 (1)

 

Direttore ordinario di 3ª classe

32 (1)

 

Direttore straordinario

32 (1)

II)

Aiuto-direttore di 1ª classe

84 (2)

 

Aiuto-direttore di 2ª classe

84 (2)

 

Sperimentatore di 1ª classe

113 (3)

 

10°

Sperimentatore di 2ª classe

113 (3)

 

 

Totale

229

 

     Tabella B - Ruolo degli esperti (Gruppo B)

 

Grado

 

Numero dei posti

Esperti di 1ª classe

6 (4)

Esperti di 2ª classe

11 (5)

10°

Esperti di 3ª classe

18 (6)

11°

Esperti di 4ª classe

18 ( (6)

 

Totale

35

 

     Tabella C - Ruolo del personale tecnico subalterno

 

Grado

Numero dei posti

Preparatore

30 (7)- (8)

Bidello

60 (9)

Totale

90

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.