§ 42.4.b - Legge 8 febbraio 1925, n. 88.
Conversione in legge dei regi decreti: 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spettanti ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:08/02/1925
Numero:88


Sommario
Art. I.      Sono convertiti in legge
Art. II.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta [...]


§ 42.4.b - Legge 8 febbraio 1925, n. 88. [1]

Conversione in legge dei regi decreti: 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spettanti ai sottoprefetti pei comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza del primo circondario; 15 agosto 1924, n. 1327, riguardante nomine a titolo di prova dei vincitori del concorso al grado di vice-segretario dell'amministrazione dell'interno, in deroga alle norme vigenti, e 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa.

(G.U. 11 febbraio 1925, n. 37).

 

 

     Art. I.

     Sono convertiti in legge:

     il regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032, che deferisce transitoriamente ai prefetti le attribuzioni spettanti ai sottoprefetti per i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza del primo circondario;

     il regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1327, riguardante nomine, a titolo di prova, dei vincitori del concorso al grado di vice-segretario dell'amministrazione dell'interno in deroga alle norme vigenti.

 

          Art. II.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, che porta modificazioni ai testi unici delle leggi sul consiglio di Stato e sulla giunta provinciale amministrativa approvati con regi decreti del 26 giugno 1924, numeri 1054 e 1058, con le modificazioni appresso indicate:

     Art. 1. Art. 6, comma secondo (secondo periodo), rettificare: comma primo (secondo periodo).

     Art. 34, comma primo, sostituire:

     Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per riprodurre all'autorità gerarchica competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro provvedimenti non definitivi.

     Art. 36, primo e secondo comma, sostituire:

     Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'art. 33, che l'affare sia proposto alla decisione del consiglio di Stato, il termine è di giorni trenta dalla data della dichiarazione.

     (Il resto identico).

     Art. 39. Soppresso.

     Art. 44 (aggiungere, come ultimo comma), sostituire:

     I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso, di cui al presente articolo, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

     Art. 2. Sostituire:

     Gli articoli 7, 11 e 14 del testo unico delle leggi sulla giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, approvato col regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, sono modificati come segue:

     Art. 7, secondo comma, sostituire:

     Essi debbono essere notificati tanto all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile. Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento.

     Art. 11, secondo comma, sostituire:

     Tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni: con decreto motivato, dalla giunta provinciale, sopra istanza del ricorrente.

     Art. 14 (aggiungere come terzo comma):

     I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso possono anche essere disposti dal presidente, nei modi stabiliti dal regolamento.

     Art. 3. Sostituire:

     L'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2810 (art. 40 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054), è abrogato e sostituito dall'art. 32 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul consiglio di Stato.

     Art. 4. Comma terzo, sostituire:

     Per la prima attuazione del precedente comma non ha luogo la riserva del terzo dei posti, stabilita a favore dei primi referendari e referendari dall'art. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.