§ 42.2.130 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285.
Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/07/1999
Numero:285


Sommario
Art. 1.      1. Il Formez - Centro di formazione studi è un'associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.
Art. 2.      1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa nel quadro dei proccessi di devoluzione di compiti dello Stato alle [...]
Art. 3.      1. Il presidente del Formez previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le [...]
Art. 4.      1. Sono organi del Formez:
Art. 5.      1. In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, tramite la Conferenza unificata, la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali all'associazione. Convoca [...]


§ 42.2.130 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285. [1]

Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 17 agosto 1999, n. 192).

 

     Art. 1.

     1. Il Formez - Centro di formazione studi è un'associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.

     2. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa nel quadro dei proccessi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni e alle autonomie locali, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Formez, che persegue le seguenti finalità:

     a) coadiuvare il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico;

     b) assistere le amministrazioni citate all'articolo 1, comma 2, nelle attività da esse svolte per l'innovazione delle strutture organizzative e per la promozione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;

     c) sperimentare nuove modalità formative e promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle locali;

     d) fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni;

     e) fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale e l'introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

     f) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;

     g) svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o da altri associati.

     2. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Formez può promuovere o partecipare ad associazioni società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati; inoltre il Formez può stipulare accordi di programma e convenzioni con le regioni e le autonomie locali interessate, per l'istituzione di strutture a carattere locale o settoriale.

 

          Art. 3.

     1. Il presidente del Formez previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonché l'eventuale aggiornamento del piano.

     2. Il Ministro per la funzione pubblica, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano è realizzato compatibilmente alle risorse rese appositamente disponibili, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C).

     3. In aggiunta alle attività istituzionali previste dal piano il Formez può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi.

 

          Art. 4.

     1. Sono organi del Formez:

     a) il presidente, che ne ha la rappresentanza legale;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il direttore generale;

     d) il collegio dei revisori;

     e) il comitato tecnico scientifico;

     f) l'assemblea.

     2. Il presidente è nominato dal Ministro per la funzione pubblica ed è scelto tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

     3. I compiti degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione.

 

          Art. 5.

     1. In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, tramite la Conferenza unificata, la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali all'associazione. Convoca l'assemblea e promuove, a seguito della nuova conformazione giuridica dell'associazione, la ricostituzione degli organi statutari.

     2. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria del Formez.


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.