§ 42.2.107 - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303.
Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:19/04/1994
Numero:303


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Contenuto dei progetti.
Art. 4.  Presentazione dei progetti.
Art. 5.  Valutazione dei progetti.
Art. 6.  Parere del comitato tecnico scientifico.
Art. 7.  Approvazione.
Art. 8.  Controllo e valutazione dei progetti.


§ 42.2.107 - D.P.R. 19 aprile 1994, n. 303.

Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

(G.U. 23 maggio 1984, n. 118).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

     Art. 2. Definizione.

     1. Nel presente regolamento per "progetti" si intendono i progetti di cui all'art. 1.

 

     Art. 3. Contenuto dei progetti.

     1. Fermi restando i contenuti individuati dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 , tutti i progetti debbono essere finalizzati a sperimentare soluzioni innovative per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle aventi immediata rilevanza per gli utenti.

 

     Art. 4. Presentazione dei progetti.

     1. I progetti sono presentati al Dipartimento della funzione pubblica dal dirigente responsabile dell'amministrazione interessata.

     2. I progetti promossi dal Dipartimento della funzione pubblica sono predisposti dall'ufficio competente alla promozione, valutazione e verifica dei progetti, individuato dal regolamento di organizzazione del Dipartimento stesso.

 

     Art. 5. Valutazione dei progetti.

     1. Per la selezione dei progetti il Dipartimento della funzione pubblica valuta:

     a) la mancanza di funzionalità ed efficienza delle prestazioni alla quale si intende rimediare, con riguardo al numero di cittadini interessati e ai disagi subiti dagli stessi;

     b) i costi della sperimentazione e quelli derivanti dall'eventuale generalizzazione della soluzione sperimentata;

     c) il grado di innovazione rispetto a modalità di funzionamento, regole e procedure vigenti;

     d) la possibilità di trasferire la soluzione sperimentale a contesti diversi da quello in cui avviene la sperimentazione;

     e) le condizioni delle amministrazioni interessate, nonché il loro coinvolgimento nell'ideazione e nella predisposizione dei progetti.

 

     Art. 6. Parere del comitato tecnico scientifico.

     1. Per le valutazioni di cui all'art. 5, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Questo esprime entro trenta giorni il parere.

 

     Art. 7. Approvazione.

     1. Entro quindici giorni dall'adozione del parere di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica indice una conferenza di servizi con il Ministero del tesoro e le amministrazioni interessate, per l'esame dei progetti.

     2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'esame, i progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono stabilite eventuali speciali modalità e procedure di spesa, ai sensi del predetto art. 10, comma 3, come interpretato dall'art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 8. Controllo e valutazione dei progetti.

     1. Il Dipartimento della funzione pubblica controlla lo stato di avanzamento dei progetti e dispone periodici pagamenti.

     2. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, valuta i risultati della sperimentazione e pubblica periodicamente tali valutazioni in un apposito bollettino, curato dal Dipartimento della funzione pubblica.

     3. Per il controllo e la valutazione dell'avanzamento dei progetti, possono essere costituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica appositi nuclei di valutazione per singoli progetti. Il provvedimento di approvazione del progetto prevede la costituzione del nucleo di valutazione e indica l'ammontare complessivo dei compensi da corrispondere ai suoi componenti.

     4. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati col provvedimento di approvazione del progetto o con successivo provvedimento, i quali fissano i compensi individuali.