§ 42.2.23 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438 .
Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:13/05/1947
Numero:438


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      L'art. 10 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, commercio e servizi pubblici, dell'assicurazione contro gli infortuni e le [...]
Art. 4.      Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, è composto come segue:
Art. 5.      Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura è costituito come segue:
Art. 6.      Il Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro è composto come segue:
Art. 7.      I Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici e per l'assicurazione contro gli [...]
Art. 8.      Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dei Comitati tecnici valgono le stesse norme previste per il Consiglio di amministrazione.
Art. 9.      Qualora le organizzazioni sindacali di cui ai precedenti articoli non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per [...]
Art. 10.      Le norme contrarie o incompatibili col presente decreto sono abrogate.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 42.2.23 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438 [1].

Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(G.U. 16 giugno 1947, n. 134).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. - Sono organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) i Comitati tecnici;

     5) il Collegio dei sindaci;

Art. 2. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro.

     Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati tecnici;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai dirigenti dei servizi centrali dell'Istituto, e, per quanto concerne l'attività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

Art. 3. - Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

     1) quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria, quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto, designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno tra i rappresentanti dei lavoratori e uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 4. - I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di cui all'art. 5 durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

Art. 5. - Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

     1) il presidente;

     2) due vice presidenti;

     3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori e tre tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 6. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro e i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 7. - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente, al vice presidente e ai membri del Collegio sindacale.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati tecnici, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti verrà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

Art. 8. - Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Egli è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

     Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

     Nel regolamento per il personale previsto dal n. 13 dell'art. 9 saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto d'impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Art. 9. - Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

     1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'Istituto nei limiti delle norme legislative vigenti;

     2) sui criteri a seguirsi per l'impiego dei fondi delle singole gestioni dell'istituto;

     3) sulla costruzione, l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonché sulla eventuale trasformazione dei beni predetti;

     4) sull'accettazione delle eredità, donazioni e legati a favore dell'Istituto;

     5) sui criteri di ripartizione delle spese generale per le singole gestioni;

     6) sul bilancio consuntivo dell'Istituto e su quelli delle singole gestioni;

     7) sulla costruzione degli ospedali e degli altri istituti di cura nonché delle sedi dell'Istituto;

     8) sulle tariffe dei premi di assicurazione nell'industria, commercio e servizi pubblici;

     9) sul fabbisogno dei contributi assicurativi dell'assicurazione in agricoltura;

     10) sulle condizioni generali delle speciali assicurazioni nei casi previsti da leggi particolari;

     11) sulle tabelle dei coefficienti per il calcolo del valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore del superstiti.

     12) sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle diverse gestioni dell'Istituto, sulla costituzione di fondi di riserva delle gestioni stesse e sulla costituzione di un fondo per premi per la prevenzione infortuni;

     13) sul regolamento circa l'organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale;

     14) sui regolamenti tecnici e di amministrazione;

     15) sulle proposte che ad esso siano presentate dal Comitato esecutivo e dai Comitati tecnici.

     Il Consiglio esercita inoltre le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

     Le deliberazioni sugli oggetti di cui ai ne. 1, 8, 9, 11 e 13, debbono essere approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     L'art. 10 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280, è sostituito dal seguente:

     Al Comitato esecutivo spetta:

     1) deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

     2) esaminare il bilancio consuntivo dell'Istituto e i bilanci delle singole gestioni;

     3) deliberare sulla costituzione di ipoteche e sui consensi per cancellazioni, surrogazioni, postergazioni e riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzioni;

     4) deliberare le modalità di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;

     5) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo e finanziario da sottoporre per l'approvazione del Consiglio medesimo;

     6) adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione;

     7) esaminare le proposte dei Comitati tecnici.

     Il Comitato esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 3.

     Per ciascuna delle gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, commercio e servizi pubblici, dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, della sezione del grandi invalidi del lavoro è istituito un Comitato tecnico.

     I Comitati tecnici sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4.

     Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione predetta di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) il direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 5.

     Il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura è costituito come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione predetta di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministro delle finanze e del tesoro;

     5) il direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 6.

     Il Comitato tecnico per la gestione della sezione dei grandi invalidi del lavoro è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) un rappresentante dei grandi invalidi del lavoro designati dalla relativa associazione;

     3) due rappresentanti dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     6) il direttore generale dell'Istituto.

     La competenza e il funzionamento del Comitato per la gestione della sezione dei grandi invalidi sono regolati dall'art. 84 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

 

          Art. 7.

     I Comitati tecnici per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici e per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, ciascuno per la propria competenza:

     1) fanno proposte sulle questioni generali relative all'assicurazione e danno pareri sulle questioni particolari che possono sorgere nell'applicazione dell'assicurazione stessa;

     2) fanno proposte circa l'eventuale adozione e modificazione di sistemi speciali per la determinazione nel limiti di legge, dei premi e contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonché per la riscossione dei contributi stessi;

     3) danno parere sulle modificazioni alla misura dei premi e dei contributi assicurativi;

     4) riferiscono al Comitato esecutivo sul bilancio consuntivo prima che sia sottoposto alla approvazione del Consiglio;

     5) determinano i criteri per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti l'assicurazione nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per la revisione delle basi tecniche della Amministrazione stessa;

     6) esaminano in genere le proposte di carattere tecnico da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e danno parere sugli argomenti che il presidente creda di presentare ad essi.

 

          Art. 8.

     Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dei Comitati tecnici valgono le stesse norme previste per il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 9.

     Qualora le organizzazioni sindacali di cui ai precedenti articoli non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente in loro sostituzione.

 

          Art. 10.

     Le norme contrarie o incompatibili col presente decreto sono abrogate.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35.