§ 42.1.g - Legge 29 dicembre 1966, n. 1195.
Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:29/12/1966
Numero:1195


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilità in favore dell'ente portuale Savona-Piemonte della [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1967 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 42.1.g - Legge 29 dicembre 1966, n. 1195. [1]

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'ente portuale Savona - Piemonte.

(G.U. 14 gennaio 1967, n. 11).

 

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilità in favore dell'ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1967 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.