§ 41.9.38 - Legge 7 maggio 1954, n. 220.
Disciplina delle posizioni di comando del personale delle Se.Pr.Al., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:07/05/1954
Numero:220


Sommario
Art. 1.      Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato [...]
Art. 2.      L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonchè di accantonamento per indennità di [...]
Art. 3.      Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell'art. 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali [...]
Art. 4.      L'onere di lire 930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 41.9.38 - Legge 7 maggio 1954, n. 220.

Disciplina delle posizioni di comando del personale delle Se.Pr.Al., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 24 maggio 1954, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

 

          Art. 2.

     L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonchè di accantonamento per indennità di liquidazione, del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni dello Stato interessate.

 

          Art. 3.

     Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell'art. 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.

 

          Art. 4.

     L'onere di lire 930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.