§ 41.9.19 - D.Lgs.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135 .
Passaggio al Comune, alla cessazione dell'appalto, del personale dell'appaltatore delle imposte di consumo e tasse affini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:31/01/1947
Numero:135


Sommario
Art. 1.      Il personale di nomina dell'appaltatore, addetto al servizio delle imposte di consumo e tasse affini, che alla cessazione dell'appalto non sia trattenuto alle dipendenze [...]
Art. 2.      Il personale di cui al precedente articolo conserva, alle dipendenze del Comune, lo stato giuridico derivante dal rapporto di impiego privato e la posizione economica [...]
Art. 3.      L'appaltatore delle imposte di consumo non può esercitare in alcun Comune le funzioni di agente


§ 41.9.19 - D.Lgs.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135 [1] .

Passaggio al Comune, alla cessazione dell'appalto, del personale dell'appaltatore delle imposte di consumo e tasse affini.

(G.U. 28 marzo 1947, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     Il personale di nomina dell'appaltatore, addetto al servizio delle imposte di consumo e tasse affini, che alla cessazione dell'appalto non sia trattenuto alle dipendenze dell'appaltatore e che si trovi nelle condizioni di cui al comma seguente, deve essere assunto dal Comune qualora questo deliberi di condurre direttamente la gestione.

     Ha diritto a tale assunzione il personale che, alla data della cessazione dell'appalto, presti da almeno un anno ininterrotto servizio nella gestione e che da almeno ugual tempo risulti iscritto al Fondo di previdenza di cui all'art. 316 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni.

     Tale diritto non compete al personale che presti servizio in due o più Comuni.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale addetto alle gestioni in appalto cessate a far tempo dal 31 marzo 1946.

 

          Art. 2.

     Il personale di cui al precedente articolo conserva, alle dipendenze del Comune, lo stato giuridico derivante dal rapporto di impiego privato e la posizione economica acquisita alle dipendenze dell'appaltatore.

     Esso continua a fruire del trattamento di previdenza, di quiescenza, assicurativo ed assistenziale, applicato in precedenza in suo favore ed i Comuni non hanno l'obbligo di iscriverlo ai corrispondenti Istituti, che provvedono per gli impiegati e salariati comunali.

     Ogni modifica al suddetto stato giuridico ed economico, nonchè al trattamento di previdenza, di quiescenza, assicurativo ed assistenziale, che venisse applicata in futuro nei riguardi del personale dipendente dagli appaltatori dei servizi di riscossione delle imposte di consumo e tasse affini, sarà applicata dai Comuni al personale di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3.

     L'appaltatore delle imposte di consumo non può esercitare in alcun Comune le funzioni di agente.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.