§ 41.9.7 - Legge 25 luglio 1941, n. 934.
Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:25/07/1941
Numero:934


Sommario
Art. 1.      La cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali ha personalità giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità dei [...]
Art. 2.      Spetta alla commissione di vigilanza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della [...]
Art. 3.      Il patrimonio netto della cassa di previdenza è ripartito
Art. 4.      Le entrate della cassa sono costituite
Art. 5.      La iscrizione alla cassa è obbligatoria per i salariati degli enti contemplati dal precedente art. 1 che percepiscano un salario annuo non minore di lire 300, anche se [...]
Art. 6.      Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giungo 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente [...]
Art. 7.      L'iscrizione alla cassa è obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli istituti musicali pareggiati
Art. 8.      L'iscrizione alla cassa è facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi [...]
Art. 9.      Per i salariati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali indicati alla lettera d) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre [...]
Art. 10.      L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-IV a regolamenti o [...]
Art. 11.      L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le [...]
Art. 12.      I salariati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti e fondi speciali di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 hanno facoltà [...]
Art. 13.      L'iscrizione non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell'art. 5, per i quali, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, sia stato [...]
Art. 14.      Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di [...]
Art. 15.      Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla cassa se non siano [...]
Art. 16.      Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate [...]
Art. 17.      Gli enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè [...]
Art. 18.      I salariati iscritti alla cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa [...]
Art. 19.      I salariati iscritti alla cassa di previdenza che siano assunti presso consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel [...]
Art. 20.      I salariati iscritti alla cassa, i quali, per effetto del trasferimento dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino [...]
Art. 21.      Per i salariati non obbligati all'iscrizione alla cassa o comunque non iscrittivi facoltativamente od ai quali non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di [...]
Art. 22.      Il contributo annuale a carico dei salariati iscritti alla cassa è fissato nella misura dell'8 per cento delle retribuzioni
Art. 23.      Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 9 per cento delle retribuzioni corrisposte ai salariati iscritti e a quelli delle categorie comprese [...]
Art. 24.      In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o più degli enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per [...]
Art. 25.      I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al [...]
Art. 26.      Gli enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di salariato, dei rispettivi titolari [...]
Art. 27.      I ricorsi concernenti la iscrizione alla cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla direzione generale della [...]
Art. 28.      Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 26, il pagamento delle somme dovute alla [...]
Art. 29.      Le pensioni dirette liquidate dalla cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore della cassa stessa
Art. 30.      La cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'istituto
Art. 31.      Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il salariato iscritto alla cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile
Art. 32.      Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla cassa di previdenza
Art. 33.      La pensione diretta è liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione delle tabella [...]
Art. 34.      Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età dei salariati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno [...]
Art. 35.      Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del salariato cessato dal rapporto di servizio per inabilità fisica, la cassa ha facoltà di disporre l'accertamento [...]
Art. 36.      La vedova del salariato iscritto alla cassa, coniugato prima della cessazione del rapporto di servizio, ha diritto all'indennità se il salariato muore in attività di [...]
Art. 37.      La vedova, nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 36, e che alla [...]
Art. 38.      La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o [...]
Art. 39.      La vedova dell'iscritto alla cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in [...]
Art. 40.      La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione
Art. 41.      Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennità, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del regio [...]
Art. 42.      Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dal salariato
Art. 43.  [8]
Art. 44.      Nei casi di cui ai precedenti art. 42 e 43, alla mogli ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il salariato, la vedova o [...]
Art. 45.      Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante almeno cinque [...]
Art. 46.      Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla cassa di [...]
Art. 47.      Il servizio prestato dal salariato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 [...]
Art. 48.      Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di [...]
Art. 49.      I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione
Art. 50.      I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura [...]
Art. 51.      Ai salariati iscritti o già iscritti alla cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai [...]
Art. 52.      Nei casi di valutazione cumulativa di cui al precedente art. 51 se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con iscrizione a [...]
Art. 53.      L'indennità o la pensione a favore del salariato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui ai precedenti art. 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o [...]
Art. 54.      Nei riguardi dei salariati che siano stati iscritti ad altri istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli [...]
Art. 55.      Nei casi di cui al precedente art. 54, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte [...]
Art. 56.      In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli enti di cui agli art. 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il [...]
Art. 57.      Per il personale già iscritto alla cassa di previdenza, addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di [...]
Art. 58.      Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla prefettura, la quale le trasmette all'amministrazione della cassa di [...]
Art. 59.      Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti
Art. 60.      Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 59
Art. 61.      La cassa di previdenza corrisponde ai salariati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un [...]
Art. 62.      Il salariato che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dal presente [...]
Art. 63.      Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della cassa di previdenza
Art. 64.      Una commissione appositamente nominata con decreto del ministro per le finanze, ogni volta che occorrono provvedimenti di riforma nell'interesse della cassa di [...]
Art. 65.      La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla cassa all'accertamento dei servizi [...]
Art. 66.      Ai salariati iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della [...]
Art. 67.      La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 66 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del [...]
Art. 68.      Il contributo dovuto dal salariato per i riscatti di cui al precedente art. 66 è pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente [...]
Art. 69.      Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza
Art. 70.      Il salariato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 68 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia [...]
Art. 71.      Per il salariato iscritto alla cassa con decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente ordinamento, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, [...]
Art. 72.      E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 51, il servizio prestato in qualità di salariato con iscrizione o assicurazione all'istituto nazionale fascista per [...]
Art. 73.      I salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, alla entrata in vigore del presente ordinamento, siano iscritti alla cassa col contributo [...]
Art. 74.      I salariati degli istituti indicati alla lettera f) del precedente art. 5 hanno facoltà di richiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla cassa di previdenza, anche [...]
Art. 75.      Per le domande di riscatto prodotte prima dalla data di pubblicazione del presente ordinamento alla prefettura od alla cassa di previdenza ai sensi delle disposizioni di [...]
Art. 76.      Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da [...]
Art. 77.      Ai salariati iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di [...]
Art. 78.      Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, per le cessazioni dal [...]
Art. 79.      Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con [...]
Art. 80.      Dalla iscrizione obbligatoria per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1937-XVI, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 dell'ordinamento della cassa di [...]
Art. 81.      Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI


§ 41.9.7 - Legge 25 luglio 1941, n. 934.

Ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

(G.U. 12 settembre 1941, n. 216, S.O.)

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI.

 

Capo I

COSTITUZIONE DELLA CASSA.

 

     Art. 1.

     La cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali ha personalità giuridica, ed ha sede in Roma. Essa provvede alle pensioni e alle indennità dei salariati dei comuni, delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, nonchè degli altri enti ai quali siano estese le disposizioni sulla cassa.

     Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

     La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della cassa di previdenza spettano al direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, la cassa di previdenza è considerata come amministrazione dello Stato.

     Le spese di amministrazione a carico delle cassa di previdenza.

 

          Art. 2.

     Spetta alla commissione di vigilanza sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il quale, parificato dalla corte dei conti, viene presentato alle assemblee legislative in allegato alla relazione della commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

          Art. 3.

     Il patrimonio netto della cassa di previdenza è ripartito:

     1) nella riserva matematica, valutata a ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie;

     2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

     3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

 

          Art. 4.

     Le entrate della cassa sono costituite:

     a) dai contributi dei salariati;

     b) dai contributi degli enti;

     c) dalla ritenuta sulle pensioni;

     d) dai versamenti volontari;

     e) dalle penalità e dalle indennità di mora contemplate dal presente ordinamento;

     f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     g) dagli interessi sulle attività della cassa.

 

Capo II

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE.

 

          Art. 5.

     La iscrizione alla cassa è obbligatoria per i salariati degli enti contemplati dal precedente art. 1 che percepiscano un salario annuo non minore di lire 300, anche se corrisposto da due o più di detti enti, e che siano stati assunti per la prima volta in posti stabiliti per legge o per organico, rispettivamente dalle loro date in appresso indicate:

     a) dal 1° gennaio 1916 in poi i salariati dei comuni e dei consorzi di comuni; delle province e dei consorzi di province; delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e dei monti di credito su pegno anche dopo l'assegnazione alla prima categoria, salvo quanto è disposto dai successivi articoli da 14 a 17; delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, esclusi dal 1° gennaio 1919 i salariati delle aziende medesime che esercitano pubblici servizi di trasporto;

     b) dal 1° luglio 1924-II in poi i salariati degli enti sopraindicati compresi nei territori già soggetti all'ex-Impero austro-ungarico, salvo quanto è disposto alla successiva lettera c);

     c) dal 22 aprile 1925-III in poi i salariati degli enti sopraindicati compresi nel territorio del già Stato libero di Fiume;

     d) dal 1° gennaio 1933-XI in poi per i salariati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali, salvo quanto è disposto dall'art. 9;

     e) dalla data di costituzione dell'ente consorziale per i salariati dei consorzi fra comuni e province, eventualmente con partecipazione di altri enti e di privati;

     f) dalla entrata in vigore del presente ordinamento per i salariati di questi istituti a favore dei ciechi e dei sordomuti, già istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o già dipendenti da dette istituzioni, che siano stati dichiarati istituti di istruzione;

     g) dal 1° gennaio 1939-XVII per il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con il regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960 [1] ;

     h) dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per i salariati degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendano le disposizioni sulla cassa di previdenza.

     Dalle date rispettivamente sopraindicate è altresì obbligatoria l'iscrizione per i salariati con nomina regolare e con salario annuo non inferiore a lire 300, assunti dalle date stesse in poi presso gli enti di cui alle lettere a), esclusi le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e i monti di credito su pegno; b) e c), purchè adibiti a servizi di carattere permanente e con mansioni costituenti la loro prevalente occupazione, anche se la nomina sia a tempo determinato e anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche.

     Dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento l'iscrizione obbligatoria è estesa anche ai salariati con salario annuo non minore di lire 300, che vengano comunque assunti presso uno qualsiasi degli enti di cui al primo comma del presente articolo e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza ed anche se i posti rispettivi non siano compresi nelle tabelle organiche. Dall'obbligo dell'iscrizione sono però esclusi i salariati che anteriormente alla data predetta abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa. [2]

 

          Art. 6.

     Agli enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giungo 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi salariati, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente ordinamento per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro salariati.

 

          Art. 7.

     L'iscrizione alla cassa è obbligatoria per il personale di servizio di ruolo degli istituti musicali pareggiati:

     a) dalla data del pareggiamento se questo sia avvenuto in applicazione del regio decreto 15 maggio 1930VIII, n. 1170;

     b) dal 21 settembre 1932-X per gli istituti già pareggiati al 15 maggio 1930-VIII, purchè gli istituti stessi fossero già eretti in ente morale o dipendenti da enti morali, ovvero abbiano ottemperato entro il 21 settembre 1932-X all'obbligo di porsi in condizioni di essere eretti in ente morale o di porsi alla dipendenza di un ente morale.

     E' esentato dall'obbligo della iscrizione il personale di cui al primo comma del presente articolo che alle date sopraindicate fosse eventualmente iscritto a regolamenti o convenzioni speciali di pensione in vigore presso gli istituti dianzi indicati, o assicurato agli istituti indicati nel secondo comma del successivo art. 10.

 

          Art. 8.

     L'iscrizione alla cassa è facoltativa per i salariati di ciascuna delle categorie comprese nel precedente art. 5 con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, e per quelli assunti posteriormente, i cui salari annui, anche se corrisposti da due o più enti, non raggiungano la somma di lire 300. I personali con salario inferiore a lire 300, iscrivendosi, debbono versare alla cassa, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 9.

     Per i salariati dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali indicati alla lettera d) del precedente art. 5, l'iscrizione decorre da data non anteriore al 1° giugno 1934-XII e non è obbligatoria per quelli che al 26 aprile 1934-XII avevano raggiunto l'età di anni 40.

 

          Art. 10.

     L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-IV a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, fatta eccezione per i salariati delle aziende municipalizzate.

     Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, i salariati di cui al comma precedente, i quali da data anteriore al 1° gennaio 1916 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'ente, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'istituto nazionale delle assicurazioni, o ad altri istituti assicurativi.

 

          Art. 11.

     L'iscrizione alla cassa non è obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni già vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finchè tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle aziende dei servizi municipalizzati.

     Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'ente, a casse, istituti o fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.

 

          Art. 12.

     I salariati iscritti ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti e fondi speciali di cui ai precedenti articoli 7, 10 e 11 hanno facoltà di domandare di essere iscritti alla cassa di previdenza, cessando la loro iscrizione ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi predetti. L'iscrizione chiesta dalla data di pubblicazione del presente ordinamento ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Gli enti hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla cassa anche dei propri salariati iscritti ai regolamenti, convenzioni, casse, istituti e fondi speciali di cui al comma precedente, rimanendo salva a carico degli enti stessi, per tutto il servizio utile reso presso di essi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli ai salariati ai sensi del terz'ultimo comma del successivo art. 51. L'iscrizione chiesta dagli enti dalla data di pubblicazione del presente ordinamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Quando i salariati siano iscritti alla cassa di previdenza, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui al successivo art. 23.

 

          Art. 13.

     L'iscrizione non è obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell'art. 5, per i quali, anteriormente alla pubblicazione del presente ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tali salariati è anche applicabile il precedente art. 12.

 

          Art. 14.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000, non sono obbligate ad iscrivere alla cassa i propri salariati, nè a corrispondere il contributo annuale di cui al successivo art. 23.

     I salariati di dette istituzioni hanno facoltà di iscriversi alla cassa corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'ente, a meno che questo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 15.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla cassa se non siano autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa.

     Tale autorizzazione è pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art. 17.

 

          Art. 16.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire 25.000 ed i monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè gli istituti di cui alla lettera f) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla cassa medesima.

 

          Art. 17.

     Gli enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio già provvisti di pensione, che non sia di guerra nè privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

     I salariati anzidetti possono iscriversi alla cassa di previdenza nella loro qualità di dipendenti degli enti predetti, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

 

          Art. 18.

     I salariati iscritti alla cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla cassa, continuando a carico dei comuni, con rivalsa sull'appaltatore, e dei salariati l'onere dei rispettivi contributi.

     Quelli dei salariati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla cassa e l'onere del contributo dell'ente è a carico dell'appaltatore.

     I salariati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facoltà di rimanere iscritti alla cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'ente. La facoltà deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza [3] .

     Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico dei salariati, salvo rivalsa all'atto del pagamento dei salari, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il comune può procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

     Agli effetti del presente articolo l'istituto nazionale gestione imposte di consumo è considerato in ogni caso come appaltatore.

 

          Art. 19.

     I salariati iscritti alla cassa di previdenza che siano assunti presso consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera e), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facoltà di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza [4] .

     I consorzi che abbiano alla propria dipendenza salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente sono obbligati a corrispondere i contributi nella misura di cui al successivo art. 23.

     Nei primi cinque giorni di ogni mese il consorzio versa alla cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento dei salari.

 

          Art. 20.

     I salariati iscritti alla cassa, i quali, per effetto del trasferimento dell'azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alla dipendenza di privati o di enti non iscrivibili alla cassa, hanno la facoltà di restare iscritti fino a che rimangano adibiti al medesimo servizio, sottoponendosi al pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, da commisurarsi sulla retribuzione annua percepita presso gli enti pubblici predetti all'atto del trasferimento e da versarsi direttamente ed in unica soluzione alle sezioni di regia tesoreria provinciale antro il 31 dicembre dell'anno cui il contributo si riferisce. Sui contributi versati oltre detto termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale.

     Eguale facoltà è data, alle medesime condizioni, ai salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica di assistenza o beneficenza, o l'importo delle sue entrate effettive ordinarie siasi ridotto a meno di lire 25.000, salvo che in quest'ultimo caso l'ente, ai sensi dei precedenti art. 14 e 15, assuma l'onere del contributo di cui all'art. 23.

     La stessa facoltà ed alle medesime condizioni è data ai salariati iscritti alla cassa che passino volontariamente al servizio di privati od enti non iscrivibili, i quali esercitino un pubblico servizio.

     La facoltà di cui ai commi precedenti dev'essere esercitata entro un anno dal verificarsi degli eventi ivi previsti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se gli eventi siansi verificati anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non può retrodatarsi per più di un anno dalla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza [5] .

     Decadono dall'iscrizione di cui ai commi precedenti gli iscritti che entro il 31 marzo di ciascun anno non abbiano effettuato il totale versamento dei contributi dell'anno precedente.

     I salariati di cui ai primi due commi del presente articolo che non si avvalgano della suaccennata facoltà o decadano dall'iscrizione, acquistano il diritto di rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, o, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità di cui al successivo art. 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 32.

     Ai salariati che a causa del verificarsi degli eventi previsti nel primo o nel secondo comma del presente articolo cessino dal servizio si applicano le disposizioni del comma precedente. Tali disposizioni sono applicabili anche ai salariati delle aziende municipalizzate i quali cessino dal rapporto di servizio per la soppressione dell'azienda.

     Ai salariati che, dopo il verificarsi degli eventi di cui nei primi due commi del presente articolo, abbiano continuato nell'iscrizione alla cassa e cessino successivamente dal rapporto di servizio ed ai loro aventi causa compete il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale. Qualora i salariati stessi abbiano compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, ad essi, o alle loro vedove ed orfani, spetta il diritto all'indennità a norma dei successivi art. 31 e 36, o alla pensione giusta la lettera a) dell'art. 32 e l'art. 37.

     Ai salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, alle loro vedove ed orfani, si applica il disposto della seconda parte del comma precedente.

 

          Art. 21.

     Per i salariati non obbligati all'iscrizione alla cassa o comunque non iscrittivi facoltativamente od ai quali non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale, valgono le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni.

     L'iscrizione facoltativa alla cassa a carico dell'ente e del salariato è irrevocabile.

     Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

     Qualora il salariato siasi iscritto facoltativamente, con la corresponsione a proprio carico anche del contributo dell'ente, potrà recedere dall'iscrizione, con diritto, ove abbia compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennità o la pensione ai sensi dei successivi art. 31 lettera a) e 32, lettera a). Il recesso ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza.

 

Capo III

CONTRIBUTI.

 

          Art. 22.

     Il contributo annuale a carico dei salariati iscritti alla cassa è fissato nella misura dell'8 per cento delle retribuzioni.

     Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, i salari effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, è fatta dal prefetto, sentiti gli enti interessati.

     Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 200 lire, la somma che eccede le 100 lire è calcolata per 200 lire intere; quella che non eccede non è calcolata. Tale disposizione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente ordinamento.

     Le variazioni di retribuzione che il salariato consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio al altro ente.

 

          Art. 23.

     Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 9 per cento delle retribuzioni corrisposte ai salariati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facoltà di iscrizione alla cassa, salvo quanto è disposto per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i monti di credito su pegno di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell'art. 137 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

     Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un salariato provvisorio soggetto all'iscrizione, o i salariati di cui agli ultimi due commi del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento specifico delle relative retribuzioni, gli enti sono tenuti a versare alla cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico del salariato dal precedente art. 22, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

     Gli enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per i salariati iscritti a regolamenti, convenzioni, casse, istituti, o fondi speciali di pensioni ai termini dei precedenti art. 7, comma secondo, 10, 11 e 13.

     Sono esonerati da tale contributo anche le aziende municipalizzate limitatamente ai salariati a favore dei quali al 1° gennaio 1916 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari fino a che i salariati stessi non si iscrivano volontariamente alla cassa.

     Per i salariati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilità i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

     Agli effetti del contributo il posto coperto dal salariato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio si considera vacante, salvo che a supplire il salariato stesso sia assunto altro salariato che per detta supplenza venga assoggettato all'iscrizione.

 

          Art. 24.

     In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o più degli enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per gli enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte al salariato medesimo da ciascun ente.

 

          Art. 25.

     I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla casa di previdenza.

     Il capitale formato con depositi volontari è liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto alla cassa di previdenza.

     Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 29 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

 

          Art. 26.

     Gli enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di salariato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei salariati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione già denunciata nel gennaio di tale anno.

     Gli enti di cui al precedente art. 19 comunicheranno, invece, le notizie sopraddette solo per quei posti coperti da salariati che si siano avvalsi della facoltà di cui allo stesso articolo.

     Agli enti che non inviano alla prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti, può essere inflitta, con decreto del prefetto, una penalità in misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

     Tale penalità, per la quale gli enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

     Contro l'applicazione di tale penalità gli enti hanno diritto di ricorrere al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. Avverso la decisone del ministero dell'interno è ammesso il ricorso al consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

     La prefettura, in base alle notizie di cui ai primi due commi del , nonchè a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non più tardi del 31 marzo alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione a mezzo della sezione di regia tesoreria provinciale.

     Per gli enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.

     Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.

     Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi è trasmesso ai singoli enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'ufficio provinciale del tesoro.

     Gli enti, appena ricevuto dalla prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

     Se i contributi liquidati dalla prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano omesse partite, gli enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni. Qualora gli enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la prefettura, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempimenti una penalità pari alla metà dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.

     I contributi sono pagati integralmente dagli enti, i quali si rivalgono verso i salariati iscritti alla cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.

     Il personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco contemplato alla lettera g) del precedente art. 5, è dalle prefetture compreso negli elenchi generali dei contributi di cui al comma sesto del presente articolo secondo i ruoli dei rispettivi corpi provinciali, i quali hanno l'obbligo del pagamento integrale dei contributi nei termini sopraindicati, salvo rivalsa verso il personale predetto per la quota a suo carico.

     Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della cassa gli interessi in ragione del 6 per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.

 

          Art. 27.

     I ricorsi concernenti la iscrizione alla cassa di previdenza e l'imposizione dei contributi debbono essere presentati, a pena di decadenza, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, dai salariati, non oltre la cessazione definitiva dal servizio, e dagli enti, non oltre il secondo anno successivo a quello dell'emissione del ruolo.

     Contro il provvedimento della direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza è ammesso il ricorso al ministro per l'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

     Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi.

     Il ministro per l'interno, sentita la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, decide con provvedimento definitivo, contro il quale è ammesso il ricorso al consiglio di Stato in via giurisdizionale o quello in via straordinaria al Re e Imperatore.

 

          Art. 28.

     Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito, in tutto o in parte, nei termini di cui al precedente art. 26, il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     Se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della cassa entro i dieci giorni successivi.

     Se l'amministrazione dell'azienda speciale o di altro ente soggetto al contributo non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuarne il versamento entro i venti giorni dall'ordine dell'intendenza di finanza.

     La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, semprechè le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilità sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

     Se l'esattore, il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenere o ritardare il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

     Le indennità di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della cassa di previdenza.

     Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla cassa di previdenza, il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali o gli altri enti di cui al terzo comma del presente articolo dall'iscrizione alla cassa di previdenza.

     In tal caso i salariati hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali coi relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facoltà di continuare nell'iscrizione, conseguono l'indennità di cui al successivo art. 31 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 32.

     Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aziende speciali e gli altri enti, che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla cassa di previdenza.

 

          Art. 29.

     Le pensioni dirette liquidate dalla cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore della cassa stessa.

     Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.

 

Capo IV

IMPIEGO DEI FONDI DELLA CASSA DI PREVIDENZA.

 

          Art. 30.

     La cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'istituto.

     I beni che per donazione, legato o per qualsiasi altro titolo pervengano alla cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse della cassa di previdenza nelle forme stabilite dalle disposizioni della cassa depositi e prestiti.

 

Titolo II

INDENNITA' E PENSIONI.

 

Capo I

ACQUISTO E PERDITA DEL DIRITTO A INDENNITA' O PENSIONE.

 

          Art. 31.

     Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il salariato iscritto alla cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:

     a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;

     b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dall'esercizio delle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per il raggiungimento del limite di età stabilito nel regolamento organico, per incapacità professionale, per scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo;

     c) sia cessato dal rapporto di servizio per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi art. 42 e 43;

     d) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

     Ha pure diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il salariato iscritto alla cassa di previdenza, che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:

     e) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dalle sue mansioni con risoluzione del rapporto di servizio per inabilità fisica;

     f) sia cessato dal rapporto di servizio per qualunque causa, in età di 60 o più anni;

     g) sia cessato da rapporto di servizio per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta alla cassa di previdenza o alla prefettura nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.

     Agli effetti del presente ordinamento il salariato mantenuto nell'esercizio delle sue mansioni dopo la risoluzione del rapporto di servizio si considera come riassunto ai sensi del successivo art. 62.

     L'indennità è uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dei prime tre commi del successivo art. 33.

 

          Art. 32.

     Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla cassa di previdenza:

     a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

     b) quando cessi dal rapporto di servizio dopo quarant'anni di servizio utile;

     c) quando cessi dal rapporto di servizio con venti anni di servizio utile e in età di sessanta o più anni;

     d) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie mansioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, sia divenuto permanentemente inabile all'esercizio delle sue attribuzioni e sia cessato dal rapporto di servizio, qualunque sia la durata del servizio prestato;

     e) quando, dopo venticinque anni di servizio utile, cessi dal rapporto di servizio per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

     Agli effetti della precedente lettera d) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obiettivi di servizio aventi per se stessi capacità di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

     La pensione di cui alla lettera d) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio.

 

          Art. 33.

     La pensione diretta è liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione delle tabella A annessa al presente ordinamento e secondo le norme in essa indicate. Quando, per qualsiasi motivo, sia stata omessa l'iscrizione, o non risulti che siano stati assoggettati a contributo anche gli assegni in natura, o gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, sono valutati, nel primo caso, le retribuzioni effettivamente godute, e, nel secondo caso, in aggiunta al salario già assoggettato a contributo, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione, provvedendo al recupero dei relativi contributi.

     Le retribuzioni annue da valutarsi per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente ordinamento sono arrotondate calcolando per 10 lire le frazioni che eccedono le 5 lire e trascurando le altre.

     Per i salariati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 32, le retribuzioni utili agli effetti della pensione relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentate, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:

     300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;

     200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.

     Nel caso di cui alla lettera d) del precedente art. 32, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, è aumentata di un decimo e non può essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'art. 22 per il salariato avente venticinque o più anni di servizio utile, nè alla metà della retribuzione stessa per il salariato con meno di venticinque anni di servizio utile.

     In nessun caso la pensione può eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dal salariato. La pensione diretta non può essere inferiore a lire 1800 annue, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio.

     Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla cassa.

 

          Art. 34.

     Per la determinazione degli anni di servizio e dell'età dei salariati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.

     La disposizione del precedente comma non si applica per la determinazione del periodo minimo quinquennale d'iscrizione.

 

          Art. 35.

     Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del salariato cessato dal rapporto di servizio per inabilità fisica, la cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

     Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera g) dell'art. 31 e dalla lettera d) dell'art. 32.

     La spesa della visita medica è a carico del salariato.

 

          Art. 36.

     La vedova del salariato iscritto alla cassa, coniugato prima della cessazione del rapporto di servizio, ha diritto all'indennità se il salariato muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il salariato avesse compiuto i cinquant'anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto di servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte del salariato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del salariato, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto di servizio, nonchè a quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

     L'indennità è pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al salariato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 31.

     Allorquando sia fatto constatare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del salariato, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

     Gli orfani di salariata hanno diritto all'indennità anche se hanno il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre ambedue salariati hanno diritto ai due distinti trattamenti di riversibilità previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente art. 37.

 

          Art. 37.

     La vedova, nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 36, e che alla morte del salariato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

     a) quando il salariato muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;

     b) quando il salariato, dopo aver prestato venti o più anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio senza aver acquistato diritto a pensione diretta;

     c) quando il salariato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

     In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.

     Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 36 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 38.

     Gli orfani di salariata hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

 

          Art. 38.

     La misura della pensione indiretta è stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilità non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:

     a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o più orfani, il 75 per cento.

     b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o più orfani, il 60 per cento.

     Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del salariato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 37, la pensione determinata come alla precedente lettera a), viene così ripartita:

     il 40 per cento della pensione del salariato alla vedova;

     il rimanente diviso in parti uguali tra gli orfani.

     La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

     Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione è variata in conformità delle percentuali suindicate.

     La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore a lire 1200, purchè non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33.

 

          Art. 39.

     La vedova dell'iscritto alla cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunciata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli aventi di servizio considerati nella lettera d) del precedente art. 32, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata al salariato.

     In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale di efficacia anteriore all'evento stesso.

     Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipende da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle autorità amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto di servizio.

     Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 36, la pensione viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione è variato nelle proporzioni sopraindicate.

     La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Per i superstiti del salariato che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) del precedente art. 32, detto termine decorre dalla data della morte del salariato.

     La vedova del salariato il quale abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 32, qualora non le competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilità della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38 quand'anche il matrimonio, contratto da salariato dopo compiuti i cinquant'anni di età, rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto di servizio; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilità della predetta pensione spetta gli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli art. 37 e 38.

 

          Art. 40.

     La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

     Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, se contraggono matrimonio.

 

          Art. 41.

     Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennità, che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.

 

          Art. 42.

     Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dal salariato:

     1) per condanna che abbia effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [6] ;

     2) per condanna a qualunque pena per i reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo art. 322 del codice medesimo.

     Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici [7] .

     Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.

 

          Art. 43. [8]

     L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta.

 

          Art. 44.

     Nei casi di cui ai precedenti art. 42 e 43, alla mogli ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il salariato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.

     Il conseguimento della indennità o della pensione ed il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del salariato condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

     Qualora il salariato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 43, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al salariato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

     Nel caso di ripristino del diritto a pensione di terminedella sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli art. 38 o 39.

     Nel caso di ripristino del diritto a indennità, o di cessazione della sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia spettata ad altri aventi diritto.

 

          Art. 45.

     Nessun conferimento d'indennità o di pensione, dirette o indirette, può essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti art. 32 lettera d) e 39.

     Ove però l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui al successivo art. 66 ed all'art. 21 della parte II dell'ordinamento approvato con regio decreto legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, il periodo così riscattato è utile per il computo del prescritto periodo minimo di contribuzione.

     La norma di cui al comma precedente si applica anche pel caso di riscatto di servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennità o sulla pensione.

     Sono pure computabili per il predetto periodo minimo i servizi prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali contemplati dai precedenti art. 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 54.

 

Capo II

SERVIZI UTILI A INDENNITA' E PENSIONI.

 

          Art. 46.

     Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonchè il servizio riscattato.

     Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

     E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di servizio, purchè il salariato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla cassa e paghino il contributo personale e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione, goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non può scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, nè, per i salariati già iscritti, che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla cassa.

     E' pure calcolato utile di servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto nel quale caso l'ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui il salariato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.

     Nei riguardi dei salariati richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-xiii, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, con il consenso dell'amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle forze armate, ivi compresa la M.V.S.N., i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni come resi agli enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano godute le retribuzioni che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepite se fosse rimasto in servizio presso gli enti suaccennati.

 

          Art. 47.

     Il servizio prestato dal salariato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934-XIII, n. 383, è improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi del salariato quanto nei riguardi della sua famiglia.

 

          Art. 48.

     Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutate come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennità o della pensione.

     Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista, quando le disposizioni di legge riguardanti il loro riconoscimento siano estese al personale degli enti locali, sono valutate come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla cassa alcun contributo per l'aumento della misura della indennità o della pensione.

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennità o della pensione teorica valutate in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 33.

     La quota di aumento dell'indennità o della pensione rimane a carico della cassa di previdenza.

     Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'istituto di previdenza che liquida l'assegno, quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state già valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, o di altri istituti di previdenza, o di enti contemplati dal presente ordinamento.

 

          Art. 49.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilità, sono calcolati per intero agli effetti della indennità o della pensione.

     I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio non sono calcolati.

 

          Art. 50.

     I servizi utili prestati simultaneamente presso due o più enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennità, si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari enti.

 

          Art. 51.

     Ai salariati iscritti o già iscritti alla cassa è riconosciuto utile, per il conseguimento dell'indennità o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti artt. 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

     L'indennità o la pensione è in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente ordinamento.

     Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio 1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 33.

     L'indennità o la pensione è ripartita a carico della cassa di previdenza e degli enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni.

     Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

     Il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione è sempre fatto dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennità a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della corte dei conti.

     Quando la quota messa a carico dell'ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, all'istituto nazionale delle assicurazioni e ad altri istituti assicurativi, ovvero alle casse, istituti o fondi speciali, termini del secondo comma dell'art. 11, l'ente è sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli istituti, casse o i fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

     Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano più favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun ente è obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

     Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

     A tutti gli effetti del presente ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, casse, istituti o fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni . [9]

 

          Art. 52.

     Nei casi di valutazione cumulativa di cui al precedente art. 51 se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle casse, istituti o fondi speciali di cui all'articolo medesimo abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dalla cassa a carico dell'ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:

     a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto, aumentato dai relativi interessi semplici al saggio legale;

     b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del ministero per le finanze.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno degli enti, casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 51, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla cassa a carico dell'ente, con le norme seguenti:

     c) dalla quota di indennità, si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato alla data della cessazione definitiva del rapporto di servizio, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);

     d) dalla quota di pensione, si detrae la pensione già conseguita.

     La cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.

     Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli enti, casse o istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico [10] .

     Il salariato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 51, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio e deve rifondere le somme corrisposte dalla cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda.

     La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta ed indiretta liquidata dalla cassa di previdenza e degli eventuali accessori.

 

          Art. 53.

     L'indennità o la pensione a favore del salariato che abbia prestato servizi presso due o più enti di cui ai precedenti art. 5 e 7 con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione o alle casse, istituti o fondi speciali di cui al precedente art. 51, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione alla cassa di previdenza, viene anche liquidata dalla cassa medesima, con le norme stabilite dal presente ordinamento, applicando, se del caso, il terzo comma del precedente art. 51.

     L'indennità o la pensione in tal modo liquidata è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme dei commi quarto e quinto dell'art. 51.

     Il pagamento dell'intera indennità o della intera pensione viene fatto direttamente dalla cassa di previdenza, quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli enti interessati o per decisione della corte dei conti.

     La cassa di previdenza si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi.

     Quando ricorrano i casi previsti dai quattro ultimi commi del precedente art. 51 e dall'art. 52 sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

 

          Art. 54.

     Nei riguardi dei salariati che siano stati iscritti ad altri istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, esclusa l'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, sono cumulabili, agli effetti del conseguimento del diritto a idennità o a pensione a norma del presente ordinamento, tutti i servizi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti, fermo restando quanto è stabilito dall'art. 50 per il computo del servizio utile complessivo.

     E' ammesso altresì il cumulo, con le norme di cui ai precedenti art. 51 e 52, dei servizi resi in qualsiasi qualifica con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali di pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dell'istituto medesimo i servizi stessi siano valutabili.

     L'indennità o la pensione complessiva viene liquidata e pagata dalla cassa di previdenza ed è costituita dalla somma delle quote di indennità o di pensioni teoriche determinate per ciascuno degli istituti di previdenza in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ancorchè non siano stati compiuti i periodi minimi di servizio rispettivamente prescritti dagli ordinamenti degli altri istituti.

     La pensione complessiva non può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti dal presente ordinamento; le quote teoriche sono, ove occorra, aumentate o ridotte proporzionalmente.

     Gli altri istituti di previdenza cui spetta la determinazione di quote di indennità o di pensioni dirette e indirette versano, all'atto di ciascuna liquidazione, alla cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, le rispettive quote di indennità o il valore capitale delle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi, valutato in base ad apposite tabelle approvate con decreto del ministero per le finanze.

     Nel caso che vi siano quote a carico degli enti, l'indennità o l'intera pensione viene pagata dalla cassa predetta, che si rivale sugli enti medesimi, tenuto conto delle disposizioni contenute nei precedenti art. 51 e 52.

 

          Art. 55.

     Nei casi di cui al precedente art. 54, se per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli istituti di previdenza ivi indicati siano state già corrisposte l'indennità o la pensione, il cumulo di cui all'articolo medesimo non può essere concesso se, entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio non sia fatta pervenire, alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza o alla prefettura, dichiarazione di rinunciare al godimento della pensione già conferita e di voler rimborsare all'istituto che ha conferito l'indennità o la pensione, le somme da questo corrisposte con i relativi interessi composti al saggio di interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità, in vigore per l'istituto stesso alla data della dichiarazione. La rifusione deve effettuarsi in un'unica soluzione o con trattenuta integrale delle rate della nuova pensione diretta ed indiretta liquidata, e degli eventuali accessori.

 

          Art. 56.

     In tutti i casi in cui, nei riguardi del personale passato dal servizio dello Stato a quello degli enti di cui agli art. 5 e 7 del presente ordinamento, o viceversa, il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e sue modificazioni o leggi speciali, stabiliscono la valutazione cumulativa dei servizi resi allo Stato con quelli prestati alla dipendenza degli enti, la liquidazione degli assegni è fatta dallo Stato.

     Per il personale predetto, nel computo del servizio utile, si tiene conto di tutti i servizi utili a pensione prestati allo Stato e agli enti, da valutarsi rispettivamente con le norme riguardanti il personale dello Stato e con quelle della cassa di previdenza, nonchè, nei casi previsti dall'art. 54, degli altri periodi valutabili secondo le disposizioni dei singoli istituti di previdenza.

     Le quote di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza, degli enti e degli altri istituti di previdenza, in corrispondenza dei servizi o periodi rispettivamente valutati, si determinano con le norme stabilite dal presente ordinamento, in ragione dell'assegno calcolato in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso enti con regolamento speciale di pensione. In tale determinazione, per i servizi di Stato cui non corrisponda retribuzione pensionabile effettiva o virtuale, si tiene conto di quella goduta immediatamente prima di tali servizi, o, in mancanza, di quella immediatamente successiva.

     Nei casi in cui, secondo le disposizioni citate nel precedente comma primo, la indennità o la pensione complessiva debba determinarsi con le norme applicabili per i dipendenti statali, lo Stato corrisponde a suo carico la differenza tra l'assegno dovuto e la quota dell'assegno di uguale natura a carico della cassa di previdenza. Tale quota viene valutata secondo il comma precedente ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza. L'assegno dovuto non può essere minore della somma delle quote a carico della cassa, degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Nei casi in cui la indennità o la pensione complessiva debba invece costituirsi con la riunione delle singole quote, la parte a carico della cassa si aggiunge alle quote relative ai servizi di Stato ed a quelle eventualmente a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     Le maggiori quote della indennità o della pensione, dipendenti da aumenti di favore riconosciuti dalle disposizioni relative agli impiegati dello Stato, resta in tutti i casi a intero carico dello Stato; tali aumenti di favore non si valutano agli effetti del raggiungimento del periodo minimo per il diritto ad indennità o pensione, nè agli effetti del terzo comma del presente articolo.

     Ferma, in ogni caso, la quota a carico dello Stato stabilita secondo le disposizioni del presente articolo, la natura, pensione o indennità, dell'assegno complessivamente dovuto e delle relative quote a carico della cassa, degli altri istituti di previdenza e degli enti è determinata dalle norme riguardanti i dipendenti statali o da quelle relative agli iscritti alla cassa, a seconda che la cessazione dal servizio sia avvenuta alla dipendenza dello Stato o a quella degli enti. La quota di indennità a carico dello Stato, per la quale la cassa di previdenza ha diritto di rivalsa a norma dell'ultimo comma del presente articolo nei casi in cui dalla cassa sia dovuta invece una pensione, viene trasformata in quota di pensione, da aggiungersi a quella della cassa, degli altri istituti di previdenza e degli enti, in base alle tabelle di cui al precedente art. 52, lettera b). Nei casi in cui dallo Stato sia dovuta una pensione, mentre, secondo le disposizioni del presente ordinamento, dalla cassa di previdenza sia dovuta invece una indennità, la cassa versa allo Stato la quota a suo carico, determinata con le norme del terzo comma del presente articolo, ed aumentata eventualmente delle quote a carico degli enti e degli altri istituti di previdenza.

     La quota dovuta dallo Stato è a carico del ministero alle cui dipendenze è stato reso l'ultimo servizio statale.

     Il pagamento è integralmente effettuato dalla cassa di previdenza per gli assegni diretti ed indiretti relativi ai titolari che alla data di cessazione definitiva del rapporto di servizio erano alle dipendenze degli enti e alle loro famiglie, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, nonchè di quelle a carico degli enti con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. Per i titolari che alla data di cessazione definitiva erano in servizio statale il pagamento è integralmente effettuato dallo Stato, salvo rivalsa delle quote a carico della cassa e degli enti.

 

          Art. 57.

     Per il personale già iscritto alla cassa di previdenza, addetto alle aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennità o di pensione a carico della cassa di previdenza ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è determinata in base alle disposizioni del presente ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del regio decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.

 

Capo III

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 58.

     Le istanze per il conseguimento dell'indennità o della pensione devono essere presentate alla prefettura, la quale le trasmette all'amministrazione della cassa di previdenza regolarmente istruite.

     Le indennità o le pensioni nella misura sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, in base alla relazione di consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

     Sono invece sottoposte alle deliberazioni del consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione di privilegio, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

     In conformità delle deliberazioni di cui ai commi precedenti il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo, da comunicarsi alle parti interessate.

     Nei casi previsti dal precedente art. 56 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità sono presentate alla prefettura, se il salariato sia cessato definitivamente dal rapporto di servizio mentre si trovava alla dipendenza di un ente locale. Tali istanze, debitamente istruite, sono trasmesse al ministero competente alla liquidazione dell'indennità o della pensione.

     In tutti i casi di cui al precedente art. 56, la direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza determina contabilmente la quota a carico della cassa di previdenza, tenuto eventualmente conto delle quote la cui riserva matematica deve ad essa essere trasferita dagli altri istituti di previdenza a norma del precedente art. 54 e ne comunica l'importo al ministero competente a provvedere alla liquidazione.

     La direzione generale predetta, ricevuta comunicazione del decreto di liquidazione da parte del competente ministero, sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione l'accettazione delle quote poste a carico della cassa di previdenza.

 

          Art. 59.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla corte dei conti [11] .

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza può ricorrere alla corte dei conti, contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

 

          Art. 60.

     Non è ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità, per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 59.

     Rimane sospeso il pagamento dell'indennità per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, però, su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, può consentire il pagamento di una parte dell'indennità stessa, in misura non superiore alla metà della quota a carico della cassa e delle quote a carico degli enti che siano state accettate dagli enti stessi.

     La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della corte dei conti, nè quello dell'istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

     Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di servizio. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento.

     Le indennità, le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni.

     Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalità stabilite per i dipendenti dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi. Questa disposizione sostituisce il penultimo comma dell'art. 61 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 41, con effetto dalla relativa entrata in vigore anche nei riguardi delle estensioni previste dall'art. 2 del regio decreto-legge medesimo.

     Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

 

          Art. 61.

     La cassa di previdenza corrisponde ai salariati, alla vedova ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

     L'acconto non può eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, nè essere inferiore al minimo di pensione.

     Ai fini della concessione dell'acconto, e successivamente a quelli della liquidazione dell'assegno definitivo, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione delle retribuzioni, ai quali corrisponda l'iscrizione alla cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensione.

     La corresponsione dell'acconto non è soggetta a riscontro preventivo della corte dei conti.

     Gli enti hanno facoltà di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennità dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione può anche essere ricuperato a favore dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'istituto medesimo è ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.

 

Capo IV

RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DELL'ISCRITTO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO INDENNITÀ O PENSIONE.

 

          Art. 62.

     Il salariato che abbia conseguito dalla cassa di previdenza l'indennità o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dal presente ordinamento, può continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla cassa, per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme dell'ordinamento stesso.

     Il salariato predetto può chiedere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purchè rinunci alla pensione e rifonda alla cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del 5 per cento.

     Il salariato condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del 5 per cento.

     La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui dall'amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o dell'indennità in vigore alla data della presentazione della domanda. Se il salariato cessi dal servizio prima di aver completato la rifusione del suo debito, la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennità.

     Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

     Il salariato che, essendosi avvalso della facoltà di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennità o delle quote di pensione rimborsate alla cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però il salariato predetto venga a morire in attività di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova o gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal salariato, previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI.

 

Capo I

BILANCI TECNICI E ACCERTAMENTO DEI SERVIZI.

 

          Art. 63.

     Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli istituti di previdenza compila il bilancio tecnico della cassa di previdenza.

     Il regolamento determina le notizie statistiche da raccogliersi ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.

 

          Art. 64.

     Una commissione appositamente nominata con decreto del ministro per le finanze, ogni volta che occorrono provvedimenti di riforma nell'interesse della cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

     Della commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del ministero per l'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla cassa designato dal ministro segretario di Stato segretario del P.N.F.

 

          Art. 65.

     La direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

     Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti un'assidua vigilanza presso gli enti locali e gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

 

Capo II

RISCATTI.

 

          Art. 66.

     Ai salariati iscritti alla cassa di previdenza è data facoltà di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennità o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:

     a) presso uno degli enti di cui ai precedenti art. 5 e 7;

     b) presso consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;

     c) presso aziende private o presso enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20;

     d) presso aziende private o enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla cassa;

     e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualità di operai giornalieri;

     f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia già utile ai sensi del precedente art. 46;

     g) presso enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

     Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

 

          Art. 67.

     La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 66 deve essere presentata alla prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto di servizio e non oltre cinque anni:

     a) dalla prima effettiva iscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;

     b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;

     c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dai salariati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla cassa;

     d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla cassa, dai salariati già iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla cassa.

 

          Art. 68.

     Il contributo dovuto dal salariato per i riscatti di cui al precedente art. 66 è pari al capitale accumulato, determinato secondo le norme allegate al presente ordinamento, corrispondente al contributo del 15 per cento della retribuzione annua utile a pensione goduta all'atto della prima iscrizione alla cassa di previdenza, per un periodo uguale a quello da riscattare.

     Quando la retribuzione predetta superi le lire 1500, il salariato ha facoltà di scegliere, per la determinazione del contributo di riscatto, una retribuzione minore di quella effettivamente goduta, in misura però non inferiore alle lire 1500.

     La retribuzione da prendersi come base nella determinazione del contributo di riscatto, si arrotonda con la norma di cui al terzo comma del precedente art. 22.

     Agli effetti del calcolo della indennità e della pensione ciascun periodo riscattato secondo il presente ordinamento, o secondo le norme dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, si considera antecedente a tutti gli altri servizi utili per se stessi e a quelli riscattati in base a precedenti domande, e si tiene conto delle retribuzioni sulle quali il riscatto è stato effettuato, senza applicare ad esse nè le maggiorazioni nè la riduzione, rispettivamente previste dal terzo comma del precedente art. 33 e dalle norme di applicazione della tabella A annessa al presente ordinamento.

 

          Art. 69.

     Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

     In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente il direttore generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza emette in relativo decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto, l'interessato può presentare ricorso alla corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

 

          Art. 70.

     Il salariato ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 68 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C annessa al presente ordinamento, in un'annualità da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici giorni.

     Il salariato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto non abbia fatto pervenire alla cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

     L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla amministrazione della cassa.

     I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

 

          Art. 71.

     Per il salariato iscritto alla cassa con decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente ordinamento, che riscatti un periodo maggiore di anni quindici, gli anni riscattati eccedenti il quindicennio sono riconosciuti solo per un periodo corrispondente al tempo trascorso con iscrizione alla cassa dopo la presentazione della domanda di riscatto, e fino alla cessazione del rapporto di servizio, da calcolarsi a norma del primo comma del precedente art. 34. Il contributo di riscatto viene, se del caso, ridotto in proporzione del rapporto tra gli anni così valutati e quelli di cui fu concesso il riscatto.

     Il salariato che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma del quarto comma del precedente art. 70.

     Per le ulteriori rate, il salariato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella C annessa al presente ordinamento, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa al presente ordinamento, corrispondente al valore capitale predetto; qualora il salariato abbia diritto alla indennità, il valore capitale predetto viene trattenuto dall'indennità. In caso di morte del salariato, prima dell'integrale versamento del contributo rateale di riscatto, sull'indennità o sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani, si ricuperano soltanto le rate di cui al secondo comma del presente articolo.

     Il salariato che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la rinuncia sia anteriore alla cessazione del rapporto di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

          Art. 72.

     E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 51, il servizio prestato in qualità di salariato con iscrizione o assicurazione all'istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'ente, da quei salariati che al 6 maggio 1926-IV, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli enti di cui al precedente art. 5, lettere a), b), c), erano assicurati al predetto istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni ai vari gruppi di salariati cui la cassa stessa provvede, purchè entro il 5 agosto 1926-IV siansi iscritti alla cassa di previdenza, chiedendo, previ consenso dell'ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

     I salariati che al 6 maggio 1926-IV non erano in servizio nelle condizioni sopraindicate, per giovarsi della facoltà di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso al servizio.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente art. 19 della parte seconda dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, non si applicano al personale delle aziende municipalizzate.

 

          Art. 73.

     I salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali, alla entrata in vigore del presente ordinamento, siano iscritti alla cassa col contributo dell'ente a norma dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, continuano a rimanervi iscritti, anche se le istituzioni predette non raggiungano l'importo di entrate effettive ordinarie stabilito dal precedente art. 14, fermo restando a carico dell'ente l'obbligo del contributo di cui all'art. 23. L'obbligo stesso cessa se la rendita annua netta dell'ente scenda al di sotto di lire 5000, salva agli interessati la facoltà di continuare nella iscrizione ai sensi del precedente art. 20.

 

          Art. 74.

     I salariati degli istituti indicati alla lettera f) del precedente art. 5 hanno facoltà di richiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla cassa di previdenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla cassa e quella della entrata in vigore del presente ordinamento, assoggettandosi al versamento, a proprio carico, dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'ente, e dell'interesse 5 per cento fino alla data di presentazione della domanda alla prefettura o alla cassa di previdenza, purchè nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'istituto medesimo.

     Le iscrizioni di fatto che fossero già state effettuate nel periodo su accennato si considerano consolidate a favore dei salariati.

     La domanda d'iscrizione facoltativa, con la regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento.

 

          Art. 75.

     Per le domande di riscatto prodotte prima dalla data di pubblicazione del presente ordinamento alla prefettura od alla cassa di previdenza ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, valgono le norme dell'ordinamento stesso.

     Ai salariati che si siano avvalsi della facoltà concessa dagli art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e 20 e 21 della parte seconda dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, è riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione il servizio riscattato in base alle disposizioni degli articoli stessi.

 

          Art. 76.

     Nei casi in cui, per disposizione di legge, gli iscritti alla cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa di terremoti siano da considerare morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie mansioni agli effetti della pensione privilegiata, le differenze tra le pensioni dirette o indirette così dovute e gli assegni normali sono a carico del ministero delle finanze.

 

          Art. 77.

     Ai salariati iscritti alla cassa di previdenza anteriormente al 6 maggio 1926-IV sono riconosciuti utili ai soli effetti del raggiungimento del minimo degli anni di servizio necessari per il diritto alla pensione, ma non sono valutati nella determinazione della misura della pensione:

     a) il servizio militare prestato con interruzione di iscrizione senza che abbia dato luogo a conferimento di pensione dello Stato, salvo il caso di pensione di guerra, e senza il versamento dei contributi di cui ai precedenti art. 22 e 23;

     b) il servizio prestato anteriormente a quello valutabile ai sensi del secondo comma del precedente art. 75.

 

          Art. 78.

     Le pensioni dirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa di previdenza secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, per le cessazioni dal rapporto di servizio fino a tutto il 31 dicembre 1937-XIV, sono aumentate del 10 per cento, con aumento annuo minimo di lire 250 e massimo di lire 1200.

     Le pensioni indirette liquidate o da liquidarsi a carico della cassa secondo le disposizioni anteriori al presente ordinamento, a favore delle famiglie dei salariati e dei pensionati morti fino a tutto il 31 dicembre 1937-XVI, sono aumentate del 10 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 140 e massimo di lire 660.

     Per le sopraindicate pensioni dirette ed indirette ripartite tra la cassa e altri enti, l'aumento del 10 per cento è calcolato sulla sola quota dovuta dalla cassa stessa, fermi restando rispettivamente i minimi e i massimi di aumento indicati nei commi precedenti.

     La pensione dovuta ai salariati cessati dal servizio dal 1° gennaio 1938-XVI alla data di pubblicazione del presente ordinamento, alle loro vedove ed ai loro orfani, non può essere inferiore a quella risultante in base all'ordinamento approvato col regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, con l'aumento di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 79.

     Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente più favorevoli dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679.

 

          Art. 80.

     Dalla iscrizione obbligatoria per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1937-XVI, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, sono esonerati gli impiegati ivi indicati che ne facciano domanda entro il termine perentorio del 31 dicembre 1941-XX, ove per i periodi medesimi siano stati iscritti, con il concorso dell'ente, all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale o all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri istituti assicurativi; tali periodi, eccezione fatta per quelli prestati presso le aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, saranno valutati, ai fini della liquidazione della indennità o della pensione, cumulativamente con gli altri servizi utili, con le norme dell'articolo 52 del citato ordinamento.

 

          Art. 81.

     Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.

 

 

Allegato 1

Norme per la determinazione del contributo di riscatto, di cui all'articolo 68 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

 

     Il capitale accumulato da versarsi dall'iscritto per ottenere il riscatto si determina con le norme seguenti:

     Si calcolano in primo luogo:

     a) l'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto, determinata con la norma contenuta nell'art. 34;

     b) la durata complessiva, determinata con la norma predetta, dei periodi utili agli effetti della liquidazione della indennità o della pensione, già computabili a favore dell'iscritto alla stessa data;

     c) la durata di cui alla lettera b), aumentata dei periodi da riscattare, calcolati in anni interi secondo le norme dell'art. 66, ultimo comma.

     Si ricavano dalla tabella A i due coefficienti di liquidazione relativi all'età suindicata e alle dette due durate; calcolata poi la differenza tra i due coefficienti, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella B relativo all'età dell'iscritto determinata come alla lettera a). L'importo così ottenuto, moltiplicato per il prodotto della retribuzione presa come base del riscatto per il coefficiente di 1,3, costituisce il capitale accumulato da versarsi per il riscatto.

 

 

Allegato 2

Tabella A

Allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

 

     Pensioni da liquidarsi agli iscritti alla cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali per ogni lira di retribuzione e col contributo di 11,5 centesimi in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-1892) e alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-1912), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1782-1892) ed al saggio d'interesse del 4,25 per cento.

     Norme per l'applicazione della Tabella A.

     La pensione a favore del salariato si ottiene:

     1) Se la retribuzione computabile agli effetti del presente ordinamento è rimasta costante durante tutto il periodo utile, moltiplicando la retribuzione stessa per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e alla durata del periodo utile alla data della cessazione del rapporto di servizio.

     2) Se invece il salariato ha conseguito durante il periodo utile aumenti o diminuzioni di retribuzione, in primo luogo si determina con la norma precedente la quota di pensione relativa alla retribuzione iniziale, come se essa fosse rimasta invariata durante l'intiero periodo utile e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di retribuzione, la corrispondente quota di pensione, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, del rispettivo periodo utile dalla data in cui avvenne la variazione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio: tale periodo va calcolato togliendo dal numero intero di anni rappresentante il servizio complessivo il periodo utile di servizio già prestato al momento della variazione della retribuzione. La pensione è costituita dalla somma delle quote di pensione relative alla retribuzione iniziale ed ai successivi aumenti, diminuita della somma delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

     Avvertenze. – Per l'applicazione delle precedenti norme l'età e le durate dei periodi utili si computano a termini dell'art. 34 del presente ordinamento e le retribuzioni computabili secondo lo stesso ordinamento che si riferiscono ai periodi anteriori al 1° gennaio 1920 si moltiplicano per il coefficiente 0,974 ed il prodotto si arrotonda, calcolando per 10 lire le frazioni che eccedono le 5 lire e trascurando le altre.

     Per il calcolo delle quote teoriche di cui al terzo comma dell'art. 54 del presente ordinamento si applicano le norme precedenti come se, durante i periodi utili valutabili secondo le norme degli altri istituti di previdenza, il salariato fosse stato iscritto alla cassa stessa con retribuzione zero.

 

 

Allegato 3

Tabella B

Allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

(Omissis)

 

 

Allegato 4

Tabella C

Allegata all'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

(Omissis)


[1]  Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 33 della L. 22 novembre 1962, n. 1646.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 34 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[3]  Il termine di un anno è stato abolito dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[4]  Il termine di un anno è stato abolito dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[5]  Il termine di un anno è stato abolito dall'art. 23 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato la illegittimità del presente numero.

[7]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[8]  La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[9]  Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 35 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 30 della L. 24 maggio 1952, n. 610.

[11]  La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.