§ 41.8.4 - Legge 5 luglio 1965, n. 817.
Riapertura dei termini di cui all'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.8 patrimonio
Data:05/07/1965
Numero:817


Sommario
Art. unico.      Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a [...]


§ 41.8.4 - Legge 5 luglio 1965, n. 817. [1]

Riapertura dei termini di cui all'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie.

(G.U. 20 luglio 1965, n. 189)

 

 

     Art. unico.

     Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.