§ 41.7.317 - D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 193.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/10/2010
Numero:193


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è aggiunto il seguente


§ 41.7.317 - D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 193.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica.

(G.U. 23 novembre 2010, n. 274)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182;

     Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è aggiunto il seguente:

     «Art. 63 bis. (Edilizia residenziale pubblica). - 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:

     a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonchè degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

     b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

     2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.».