§ 15.3.168 - D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176.
Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:05/10/2010
Numero:176


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 15.3.168 - D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176.

Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.

(G.U. 28 ottobre 2010, n. 253)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare l'articolo 50 concernente l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;

     Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:

 

     «Art. 4 bis. Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

     1. La Consob è l'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.

     2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorità.».

     2. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

     «1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

     a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:

     1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;

     2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;

     b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;

     c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonchè le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».

 

     Art. 2. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.