§ 15.3.147 - D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:29/12/2006
Numero:303


Sommario
Art. 1.  Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
Art. 2.  Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 3.  Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Art. 4.  Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262
Art. 5.  Modifiche ad altre leggi speciali
Art. 6.  Modifiche al codice civile
Art. 7.  Disposizioni in materia di personale della Consob
Art. 8.  Disposizioni finali e transitorie


§ 15.3.147 - D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.).

(G.U. 10 gennaio 2007, n. 7 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

     1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», è modificato come segue:

     a) al comma 1, le parole: «dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.».

     2. Al comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente».

     3. L'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

     4. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.»;

     b) il comma 4-bis è abrogato;

     c) al comma 4-quater, le parole: «alle altre attività bancarie» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre tipologie di rapporti di natura economica».

     5. Al comma 1 dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108».

     6. Al comma 1 dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «con i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «con la clientela».

     7. L'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 129.

     Emissione di strumenti finanziari

     1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

     2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.».

     8. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «in materia di interessi degli amministratori» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di operazioni con parti correlate»;

     b) al comma 2-bis, le parole: «o sono ad esse collegate» sono sostituite dalle seguenti: «. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.».

     9. Il comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

     10. Al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «114-quater,» sono inserite le seguenti: «129, comma 1,».

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

     1. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue:

     a) prima del comma 4 è inserito il seguente:

     «04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.»;

     b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorità di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.»;

     d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

     a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

     b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.

     5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.»;

     e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

     1. L'articolo 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», è modificato come segue:

     a) alla lettera t), le parole: «; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»;

     b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;»;

     c) dopo la lettera w) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».

     2. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».

     3. Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al collocamento di prodotti finanziari nonchè alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario».

     4. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «nonchè, in quanto compatibili» sono sostituite dalla seguente: «e».

     5. Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.».

     6. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),» sono soppresse.

     7. L'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) al comma 1, lettera c), le parole: «e di esclusione è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonchè delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonchè per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni»;

     b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo,»;

     c) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «in suo possesso» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria».

     8. L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 100-bis.

     Circolazione dei prodotti finanziari

     1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

     2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.

     4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».

     9. L'articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) alla rubrica, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «strumenti finanziari»;

     b) al comma 1, le parole: «azioni o» sono soppresse;

     c) al comma 1, dopo le parole: «sono approvati dall'assemblea», è inserita la seguente: «ordinaria»;

     d) al comma 1, le parole: «Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti»;

     e) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;»;

     f) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

     «b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano;»;

     g) al comma 2, la parola: «anche» è sostituita dalle seguenti: «agli emittenti quotati e»;

     h) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.».

     10. L'articolo 118-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) alla rubrica, le parole: «Riesame delle» sono sostituite dalle seguenti: «Controllo sulle»;

     b) al comma 1 dopo le parole: «La Consob stabilisce con regolamento» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria,» e le parole: «riesame periodico delle» sono sostituite dalle seguenti: «controllo dalla stessa effettuato sulle».

     11. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) alla rubrica, le parole: «Vigilanza sull'informazione» sono sostituite dalla seguente: «Informazione»;

     b) al comma 1 le parole: «, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione» sono soppresse.

     12. Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni» sono soppresse.

     13. L'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) al comma 1, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti»;

     b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse»;

     c) il comma 2 è abrogato;

     d) al comma 3, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti»;

     e) al comma 3, le parole: «la lista risultata prima per numero di voti» sono sostituite dalle seguenti: «i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti»;

     f) al comma 3, la parola: «membro» è sostituita dalla seguente: «componente»;

     g) al comma 4, le parole: «qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve» sono sostituite dalle seguenti: «almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono»;

     h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.».

     14. Il comma 2 dell'art. 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «, con voto di lista,»;

     b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti».

     15. L'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «Lo statuto prevede» sono inserite le seguenti: «i requisiti di professionalità e»;

     b) al comma 2, le parole: «previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale»;

     c) al comma 2, le parole: «del direttore generale e» sono soppresse;

     d) al comma 2, le parole: «al vero» sono sostituite dalle seguenti: «alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili»;

     e) al comma 3, la parola: «predisposizione» è sostituita dalla seguente: «formazione»;

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il consiglio di amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.»;

     g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonchè la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.».

     16. L'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) al comma 1, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»;

     b) al comma 1, le parole: «determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo»;

     c) al comma 2, le parole: «previo parere dell'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta motivata dell'organo di controllo»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.»;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.».

     17. L'articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole: «anche di consulenza,» sono inserite le seguenti: «inclusa quella legale,»;

     b) al comma 1-quater, le parole: «relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: « neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere nè continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni»;

     c) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:

     «1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93.».

     18. Il comma 1 dell'art. 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) dopo le parole: «La Consob vigila» sono inserite le seguenti: «sull'organizzazione e»;

     b) le parole: «Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.».

     19. All'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 187-septies».

     20. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «24, comma 1; 25;» sono inserite le seguenti: «25-bis, commi 1 e 2;».

     21. All'articolo 192-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,» sono soppresse.

     22. Il comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

     a) le parole: «previste dagli articoli 113, 114 e 115» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis»;

     b) le parole: «Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3.» sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262

     1. L'articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

     2. L'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

     a) al comma 4 le parole: «Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita» sono sostituite dalle seguenti: «Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente»;

     b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.

     3. L'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

     a) al comma 1 le parole: «i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte,» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi»;

     b) al comma 1, dopo le parole: «all'irrogazione della sanzione.» sono inserite le seguenti: «Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell'istruzione del procedimento.»;

     c) al comma 5 le parole: «dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

     d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonchè i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.».

     4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato.

     5. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo le parole: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ove ne ricorrano i presupposti».

     6. Al comma 5-bis dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2007».

 

     Art. 5. Modifiche ad altre leggi speciali

     1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, è sostituito dal seguente: «La sanzione è comminata dalla Banca d'Italia secondo la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».

     2. L'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d'Italia o dall'Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando la procedura prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.».

 

     Art. 6. Modifiche al codice civile

     1. All'articolo 2629-bis del codice civile, le parole: «della legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di personale della Consob

     1. All'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.».

     2. All'onere derivante dall'istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     3. Il termine indicato dall'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato al 15 novembre 2007.

 

     Art. 8. Disposizioni finali e transitorie

     1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

     2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007.

     3. L'assemblea straordinaria chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea e impregiudicata l'eventuale applicazione dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

     4. In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007.

     5. In sede di prima applicazione, la Consob emana il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, lettera b), entro il 31 marzo 2007.

     6. Fermo restando quanto previsto al comma 7, gli incarichi di revisione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono portati a compimento secondo i termini contrattuali di durata in essere tra le parti a tale data, anche se la durata complessiva degli incarichi, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi.

     7. Gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la durata al limite previsto dall'articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.