§ 14.8.58 - Legge 29 marzo 2001, n. 137.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:29/03/2001
Numero:137


Sommario
Art. 1.  (Misura dell'indennizzo).
Art. 2.  (Domanda confermatoria).
Art. 3.  (Liquidazione dell'indennizzo).
Art. 4.  (Trattamento fiscale degli indennizzi).
Art. 5.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 6.  (Copertura finanziaria).


§ 14.8.58 - Legge 29 marzo 2001, n. 137.

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana

(G.U. 21 aprile 2001, n. 93)

 

 

     Art. 1. (Misura dell'indennizzo).

     1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

 

          Art. 2. (Domanda confermatoria).

     1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1] anche da uno solo degli aventi diritto.

 

          Art. 3. (Liquidazione dell'indennizzo).

     1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.

     3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.

 

          Art. 4. (Trattamento fiscale degli indennizzi).

     1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

 

          Art. 5. (Autorizzazione di spesa).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.

 

          Art. 6. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001, 130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base "Fondo speciale", di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

     Tabella A - (articoli 1 e 3)

Valore del bene al 1938

Coefficiente di rivalutazione

fino a lire 100.000.....................................................

............................................. 350

da lire 100.001 a 200.000.......................................

............................................. 150

da lire 200.001 a 500.000........................................

............................................... 50

da lire 500.001 fino a 1.000.000.............................

............................................... 30

da lire 1.000.001 fino a 5.000.000.........................

............................................... 20

oltre i 5.000.000.........................................................

............................................... 10

 


[1]  A norma dell'art. 7, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, il presente termine scade il 31 maggio 2002.