§ 14.8.25 - Legge 18 marzo 1958, n. 269.
Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:18/03/1958
Numero:269


Sommario
Art. 1.      In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella [...]
Art. 2.      La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità [...]
Art. 3.      Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro
Art. 6.      Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 7.      La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 5 sarà composta di
Art. 8.      Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte [...]
Art. 9.      All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al [...]
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano [...]
Art. 11.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 14.8.25 - Legge 18 marzo 1958, n. 269.

Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(G.U. 10 aprile 1958, n. 86)

 

 

     Art. 1.

     In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del già Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

     a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

     b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;

     c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

     Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

     Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del già territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 10 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso [1] .

     Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945 [2] .

 

          Art. 2.

     La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

 

          Art. 3.

     Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio suindicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'art. 1.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro.

     La daliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 6.

     Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

     Sono considerate valide le domande già presentate.

     Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1° maggio 1945 [4] .

 

          Art. 7.

     La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 5 sarà composta di:

     un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

     un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;

     un magistrato della Corte dei conti;

     un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

     un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

     un rappresentante del Ministero delle finanze;

     due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

     A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2 classe, in servizio presso l'amministrazione centrale del tesoro.

     Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

     La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

     La Commissione, che potrà funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti o prove.

 

          Art. 8.

     Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

     All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

     I rapporti con l'ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

 

          Art. 11.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 387.

[3]  Articolo soppresso dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 387.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 387.