§ 14.8.17 - Legge 29 ottobre 1954, n. 1050.
Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:29/10/1954
Numero:1050


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed [...]
Art. 2.      Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'art. 1, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici [...]
Art. 3.      Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli [...]
Art. 4.      Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri
Art. 5.      Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad [...]
Art. 6.      Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte [...]
Art. 7.      Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle [...]
Art. 8.      Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli [...]
Art. 9.      All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla [...]
Art. 10.      Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione [...]
Art. 11.      La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata


§ 14.8.17 - Legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

(G.U. 16 novembre 1954, n. 263)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato.

     La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

     Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sarà emesso sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

     L'ammontare totale degli indennizzi non potrà superare la somma dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'art. 1, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici con gli Stati interessati, il valore stesso viene stabilito tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti agli atti dall'Amministrazione, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

 

          Art. 3.

     Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno costituite, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, apposite Commissioni amministrative.

     Ciascuna Commissione sarà così composta:

     un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, presidente;

     un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vice-presidente;

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

     un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

     un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

     un rappresentante della Corte dei conti;

     un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

     due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

     A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al 9° - gruppo A - in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

     Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

     Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

 

          Art. 4.

     Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

     Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitive.

 

          Art. 5.

     Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato "Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace", la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio e al 1° luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1° gennaio 1960.

     La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

     Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

     I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

     a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

     b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

     c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

     Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

     Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

     Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

 

          Art. 6.

     Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'art. 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente art. 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

 

          Art. 7.

     Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

     Le somme ottenute dagli interessati a titoli di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di società od enti morali.

 

          Art. 8.

     Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente art. 5, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

     All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 3 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

 

          Art. 10.

     Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.

 

          Art. 11.

     La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata.