§ 88.5.60 - L. 20 dicembre 2012, n. 238.
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:20/12/2012
Numero:238


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Contributo straordinario
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 88.5.60 - L. 20 dicembre 2012, n. 238.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale [1].

(G.U. 9 gennaio 2013, n. 7)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

 

     Art. 2. Contributo straordinario

     1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale è assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonchè, a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonchè, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei [2].

     1-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera [3].

     1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival [4].

     1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino [5].

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Titolo così modificato dall'art. 6 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 3 febbraio 2017, n. 17, dall'art. 1 della L. 20 dicembre 2017, n. 211, dall'art. 6 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 802, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 343, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, già modificato dall'art. 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 782, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 370, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 782, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.