§ 41.7.338 - L.C. 7 febbraio 2013, n. 1.
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:07/02/2013
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 41.7.338 - L.C. 7 febbraio 2013, n. 1.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

(G.U. 16 febbraio 2013, n. 40)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

     1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

     2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.